Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31639/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 927/06/18 depositata il 29/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 927/06/18 del 29/03/2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva
l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi in concordato preventivo, di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 11/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso con riferimento a numerose riprese, riguardanti per lo più costi e sopravvenienze ritenuti indeducibili ed IVA ritenuta indetraibile, alcune RAGIONE_SOCIALE quali non erano nemmeno contestate dalla società contribuente.
1.2. La CTR accoglieva l’appello principale di AE e rigettava l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) «la legge consent di dedurre l’importo di sopravvenienze passive e di perdite su crediti solo se si dimostra di aver compiuto degli infruttuosi tentativi di recupero», dei quali nel caso di specie non vi era prova; b) non vi era alcun contratto di appalto di servizi stipulato con RAGIONE_SOCIALE, ma unicamente una somministrazione di manodopera, non essendo idonee a smentire il menzionato convincimento le differenti determinazioni cui era giunto il giudice penale.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 5 e 11 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ricondotto il rapporto intervenuto tra la società contribuente e RAGIONE_SOCIALE al contratto di somministrazione di manodopera e non già al contratto di appalto di servizi.
1.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza di un giudice civile che avrebbe qualificato il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come contratto di appalto.
I motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
2.1. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per il quale « Posto che l’accertamento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata » (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis , Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del
28/11/2017; Cass. n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha qualificato il contratto inter partes quale somministrazione di manodopera e non già appalto di servizi, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali è giunta a tale determinazione.
2.3. Una diversa qualificazione del contratto passa attraverso la contestazione, da parte della ricorrente, della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, violazione che non è stata in alcun modo contestata e nemmeno è stato trascritto o allegato il contratto, ovvero segnalata la sua presenza agli atti del giudizio di merito ai fini della necessaria specificità della censura (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
2.4. Neppure è indicata, trascritta o allegata la sentenza civile oggetto del terzo motivo di ricorso il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello. Detto motivo pecca, dunque, di genericità.
2.5. In realtà, ciò che realmente chiede parte ricorrente con la duplice censura è una diversa interpretazione del contratto tra le due società e, quindi, una rivalutazione nel merito della controversia, merito già ampiamente affrontato dalla CTR.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 35, della l. 11/03/1988, n. 67, dell’art. 26 bis della l. 24 giugno 1997, n. 196, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto la non detraibilità a fini IVA e la non deducibilità a fini IRAP RAGIONE_SOCIALE somme pagate per la somministrazione del personale, somme non corrispondenti al semplice costo di quest’ultimo.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La CTR ha accertato che tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è intervenuto un contratto di somministrazione di manodopera schermato da un contratto di appalto di servizi e tale circostanza è confermata dal rigetto dei motivi primo e terzo del presente ricorso.
3.3. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il menzionato contratto di somministrazione è nullo (Cass. n. 18808 del 28/07/2017; Cass. n. 31720 del 07/12/2018), con la conseguenza che l’IVA è indetraibile e i costi sono indeducibili (Cass. n. 7440 del 08/03/2022; Cass. n. 34876 del 17/11/2021; Cass. n. 12807 del 26/06/2020).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente richiesto la sussistenza di infruttuosi tentativi di recupero al fine della deducibilità RAGIONE_SOCIALE sopravvenienze passive, escludendo, nel contempo, valenza indiziaria alla lettera di un avvocato che fa rilevare l’irreperibilità dei debitori.
4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.2. Con riferimento al primo rilievo, è noto che le perdite su crediti sono deducibili ove il contribuente dimostri, prima della rinuncia a quel credito, di averne tentato il recupero mediante l’esperimento di azioni rimaste infruttuose (Cass. n. 37174 del 29/11/2021).
4.3. L’affermazione della CTR, per la quale non è stata data la prova di tentativi di recupero dei crediti contestati è, dunque, conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
4.4. Quanto all’irrilevanza della lettera dell’avvocato della società contribuente ai fini della prova della irreperibilità del debitore, la valutazione della CTR costituisce un insindacabile giudizio di merito,
che non può essere messo in discussione in questa sede con la proposizione di un vizio di violazione di legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.1. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di circa euro 443.000,00.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.