Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31120 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24138/2019 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 383/18/2019, depositata il 30 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Frosinone notificava a COGNOME NOME avviso bonario e comunicazione di irregolarità, con la quale richiedeva il versamento della somma di € 1.920,00, a titolo di integrazione dell’IRPEF dovuta sulla somma di € 50.000,00, corrisposta al contribuente dalla società RAGIONE_SOCIALE in forza di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti suddette dinanzi al Tribunale di Milano -sezione lavoro in data 28 novembre 2011, a definizione di un giudizio pendente tra le stesse parti.
Riteneva, in particolare, l’Ufficio che la somma corrisposta avesse natura di T.F.R., e che l’importo richiesto fosse ad integrazione delle imposte già versate sulla stessa somma da parte della società.
A seguito della notificazione di tale comunicazione di irregolarità ed avviso bonario, il contribuente richiedeva l’annullamento in autotutela del suddetto avviso bonario, chiedendo altresì il rimborso integrale della somma di € 11.500,00, versata dalla Valentino Fashion Group s.p.a. nell’anno 2011, quale sostituto d’imposta, sulla somma di € 50.000,00 corrisposta al COGNOME in forza dell’accordo transattivo del 28 novembre 2011.
Rigettata la richiesta di annullamento dell’atto in autotutela, e rigettata altresì l’istanza di rimborso, COGNOME NOME proponeva quindi ricorso, avverso i
suddetti atti, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone la quale, con sentenza n. 743/02/2016, depositata il 12 ottobre 2016, lo accoglieva, ritenendo che, nella specie, non si fosse in presenza del versamento di T.F.R., ma di somme versate a titolo transattivo a seguito della instaurazione di un ricorso giurisdizionale.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, con sentenza n. 383/18/2019, pronunciata il 5 aprile 2018 e depositata in segreteria il 30 gennaio 2019, accoglieva l’appello , rigettando il ricorso proposto in primo grado e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME sulla base un unico motivo (ricorso notificato il 30 luglio 2019).
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con decreto del 22 maggio 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminare le sette buste paga relative ai sei mesi di lavoro svolto presso la RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dalle quali si evinceva l’avvenuto integrale versamento del T.F.R.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve ritenersi infondata.
Ed invero, il motivo in esame è più che sufficientemente motivato, contenendo specifiche censure con riferimento all’omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini del giudizio (in particolare, le sette buste paga relative ai sei mesi di lavoro svolto dal contribuente presso la RAGIONE_SOCIALE.p.a.), omissione che viene denunciata sia come vizio ex num. 5) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., che come violazione dell’art. 115 c.p.c., per n on avere il giudice posto a fondamento della propria decisione tutte le prove offerte dalle parti.
Nel merito, il ricorso è fondato.
E’ pur vero che nel verbale di conciliazione giudiziale intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME si dà atto che a quest’ultimo viene riconosciuta la somma di € 50.000,00 lordi «a titolo puramente transattivo e comunque ad integrazione del T.F.R.» a fronte della rinuncia alle domande e ad ogni altra rivendicazione connessa con l’intercorso rapporto e la sua risoluzione.
Nell’interpretare tale accordo, tuttavia, e quindi nel qualificare la natura della somma riconosciuta al contribuente con la transazione in questione, la C.T.R. non ha tenuto conto,
tuttavia, delle buste paga prodotte dal contribuente in sede di giudizio, dalle quali si evincerebbe l’avvenuto integrale pagamento del T.F.R. maturato a seguito del rapporto di lavoro intercorso tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE s.p.a.; circostanza, questa, che -unita anche all’oggetto della domanda giudiziale proposta dal COGNOME, all’esito della quale è intervenuto il verbale di conciliazione in questione -avrebbe potuto portare a qualificare diversamente la natura della somma d i € 50 .000,00 lordi riconosciuta nella conciliazione suddetta.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio -sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio -sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.