Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34112 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34112 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7339/2021 R.G. proposto da:
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA (CE), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore ;
-intimato – avverso la sentenza n. 4067/2020 emessa dalla CTR Campania depositata in data 17/9/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava il sollecito di pagamento n. 4089 del 4/10/2018, avente ad oggetto la somma dovuta per la tassa sui rifiuti relativa all’annualità 2014, per il complessivo importo di €. 12.718,00. Deduceva il difetto di notificazione degli atti prodromici richiamati dallo
stesso sollecito di pagamento, la carenza di motivazione e la mancanza di sottoscrizione dell’atto impugnato.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso, evidenziando che gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti non devono essere notificati ma semplicemente recapitati al contribuente, e che il sollecito di pagamento era privo degli ulteriori vizi prospettati. Con riguardo al difetto di motivazione, rilevava che il mero sollecito di pagamento non necessita di specifica motivazione, richiesta invece per gli atti impositivi.
Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame, sostanzialmente ribadendo la motivazione posta a fondamento della pronunzia di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi. Il Comune di San Nicola La Strada, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/2000, in relazione all’articolo 360, I comma, n. 3, cod. proc. civ. e sotto due distinti profili di censura.
Assume, per un verso, che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato che gli atti presupposti -individuati negli avvisi di pagamento della TARI – non dovevano essere notificati e richiama la giurisprudenza della Corte in tema di sequenza procedimentale e di conseguente nullità dell’atto notificato in ragione dell’omessa notifica dell’atto presupposto. Conclude, pertanto, nel senso che era necessario per l’Ente dare la prova della notifica dell’atto presupposto.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che il sollecito di pagamento, che richiamava gli avvisi di pagamento presupposti, difettava di motivazione perché gli avvisi non erano stati notificati né erano stati
allegati al sollecito di pagamento.
1.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nonché degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 546/1992 nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione inesistente.
Censura, in particolare, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, riferita alla omessa dichiarazione TARI da parte del contribuente, laddove di contro il sollecito di pagamento non reca alcuna contestazione in tal senso. Tale argomentazione, ad avviso del ricorrente, renderebbe la sentenza del tutto priva di motivazione.
L’esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta il vizio di motivazione apparente della sentenza, va anteposto per pregiudizialità logico-giuridica.
Deve premettersi che le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del
decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Nel caso in esame la sentenza si pone al di sopra del ‘ minimo costituzionale’ di cui alla citata pronuncia delle S.U. n. 8053/2014, svolgendo considerazioni in ordine a ciascuno dei motivi formulati a sostegno del ricorso. Quanto al passaggio motivazionale censurato in questa sede dal ricorrente, si osserva che la motivazione della sentenza non si fonda su tale argomento, che non assume valenza significativa ai fini della decisione ed anzi costituisce un mero passaggio, peraltro espresso in forma dubitativa, riferibile alla possibile mancanza della dichiarazione TARI da parte del contribuente.
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
Fondato è invece il primo motivo, nei termini di seguito precisati.
3.1. Quanto al primo profilo di censura, il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza delle SS.UU. in tema di procedimento tributario e di nessi tra atto presupposto ed atto consequenziale.
Si tratta in particolare del principio secondo il quale <> (Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791; v., altresì, ex plurimis , Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., 15 luglio 2009, n. 16444).
Il richiamo non appare tuttavia pertinente atteso che, nella fattispecie, vengono in considerazione soltanto atti cd. atipici – avviso di pagamento e sollecito di pagamento -diversi da quelli specificamente indicati dall’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, estranei alla sequenza procedimentale tipizzata dell’accertamento e della riscossione del tributo (Cass. 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., 29 aprile 2025, n. 11303).
Il profilo di censura avrebbe potuto legittimamente prospettarsi, trattandosi di tassa sui rifiuti, laddove la sequenza procedimentale si fosse posta tra formazione del titolo e conseguente atto di riscossione del tributo, atti del tutto diversi da quelli nella fattispecie impugnati.
3.2. È fondato, invece, il secondo profilo di censura prospettato con il medesimo motivo di ricorso, attinente alla motivazione del sollecito di
pagamento contestato dal contribuente.
3.3. Come ripetutamente affermato dalla Corte, la tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con diversi nomen iuris da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici.
Si è, in particolare, rimarcato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, cit., «tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto» (Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l’atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l’interesse del contribuente all’impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., trovando giustificazione l’applicazione dei criteri di interpretazione estensiva ed analogica delle categorie di atti contenute nell’elenco di cui al citato art. 19 tanto nell’esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un’immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di effettività del diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.; v., ex plurimis , Cass., 9 luglio 2020, n. 14562; Cass., 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 15 maggio 2008, n. 12194; v., altresì, Corte Cost., 6 dicembre 1985, n. 313).
3.4. Gli atti atipici sono a impugnazione cd. facoltativa (v., ancora di
recente, n. Cass., 25 giugno 2025, n. 17120; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30736, queste ultime relative all’interesse ad impugnare quando sia stato emesso, ed impugnato, l’atto impositivo cd. tipico).
3.5. Ciò premesso, nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del sollecito di pagamento, alla stregua della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, considerando che l’atto poteva essere impugnato in quanto espressivo di una pretesa impositiva. Ha poi rilevato che <>.
3.6. L’assunto non può condividersi.
In termini generali, quanto alla motivazione dell’atto impositivo, si è affermato che, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (cfr., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073); e che, per converso, il rinvio per relationem ad altro atto dell’amministrazione non impone la comunicazione al contribuente di detto atto oggetto di richiamo qualora i suoi elementi essenziali siano stati riprodotti nell’atto connotato dal detto rinvio e oggetto di contestazione giudiziale (v., ex plurimis , Cass., 26 giugno 2020, n. 12803; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 5 aprile 2017, n. 8770; Cass., 23 dicembre 2015, n.
25946).
Anche il sollecito di pagamento è un atto, ancorché atipico, di imposizione, il cui contenuto motivazionale deve corrispondere al modello descritto all’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. E va osservato che rispetto ad altre fattispecie -in particolare, in tema di riscossione di contributi consortili di bonifica -la Corte ha affermato che l’invito al pagamento, attenendo non già al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica, ha natura di atto impositivo e deve, pertanto, enunciare, anche in forma sintetica purché chiara, sia la fonte della richiesta, sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3914; Cass., 5 ottobre 2021, n. 26890).
Analoghi principi sono stati richiamati in tema di TIA, con riferimento a fatture di pagamento considerate alla stregua di atti impositivi (v. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3914 che richiama, poi, tra le altre pronunce, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., 10 maggio 2013, n. 11157).
La Corte, quindi, ha più volte affermato che agli atti atipici devono applicarsi il procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo e i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, è stato ribadito quanto già espresso (Cass., Sez. 5, 9 agosto 2007, n. 17526) e quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009 n. 238), ossia che gli atti con cui l’ente impositore richiede al contribuente quanto da lui dovuto, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale o di invito al pagamento, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica; ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche gli atti atipici debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere
impugnati davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricompresi tra l’elenco degli atti opponibili (Cass., Sez. 5, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27805).
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, per quanto di ragione, perché la Commissione Tributaria Regionale si è disinteressata del contenuto motivazionale dell’atto che, per converso, andava accertato anche con riferimento all’avvenuta comunicazione al contribuente degli avvisi di pagamento ovvero alla relativa riproduzione, nei loro elementi essenziali, nel sollecito di pagamento impugnato.
4. -L’impugnata sentenza va pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13/11/2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME