Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7273 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7273 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6104/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Basilicata n. 6/2025 depositata il 21/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera la sig.ra NOME impugnava l’avviso di liquidazione notificato in data 21.01.2022, con il quale si chiedeva il pagamento dell’imposta principale di registro (€ 34.189,00 oltre spese di notifica pari ad € 78.75) liquidata in relazione alla sentenza n. 484/2019 del Tribunale di Matera resa nel procedimento civile avente
ad oggetto la lesione di legittima e divisione con conguagli, instaurato dalla stessa ricorrente insieme ad altri nei confronti di COGNOME NOME ed altri.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’appello proposto dalla ricorrente veniva rigettato con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
I giudici di secondo grado, dopo aver preso atto della circostanza che la declaratoria di cessazione della materia del contendere statuita in prime cure riposava sull’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di un coobbligato in solido, rilevavano l’infondatezza del ricorso in appello.
Avverso la pronuncia n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di II grado della Basilicata in data 13 dicembre 2024, depositata il giorno 21 gennaio 2025, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 46, comma 1, d. lvo n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co.1, n.3) cod. proc. civ., poiché i giudici regionali non avevano tenuto conto del fatto che non si poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte della insistita richiesta di parte ricorrente di ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.
L’unico motivo di gravame insta per l’annullamento della decisone dei giudici regionali che non avrebbe tenuto conto che non si poteva dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell’avviso impugnato.
La Corte ha costantemente ribadito (tra le tante, Cass. n. 19845/2019) che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno RAGIONE_SOCIALE ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso.
Laddove invece l’allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione (Cass. n. 5188/2015).
E’, infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad
agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010 ; Sentenza n. 21757 del 29/07/2021).
Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 cod. civ. (Cass. 10/11/2008, n. 26909).
In tema di definizione agevolata, l’estensione degli effetti della definizione agevolata a tutti i coobbligati solidali si fonda sul principio dell’unicità del rapporto tributario e sulla natura solidale dell’obbligazione, per cui l’estinzione del debito fiscale mediante definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati determina l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti degli altri debitori solidali, con conseguente cessazione della materia del contendere nell’eventuale giudizio pendente, ed invero questa Corte ha statuito anche di recente che il pagamento da parte del coobbligato per mezzo della definizione di cui al comma 1 dell’art. 16, legge 289/2002 esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5), e pertanto ‘deve ritenersi che la somma ingiunta all’odierno ricorrente non sia più dovuta’ (cfr. Cass. 27020/2024).
Se questi sono i principali arresti di questa Corte in tema di declaratoria di cessazione della materia del contendere, tali approdi debbono essere contestualizzati con specifico riferimento all’imposta di registro ed al suo carattere di solidarietà onde verificare gli esiti della controversia, laddove
-nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del tributo -sopravvenga il fatto estintivo dell’adempimento dell’imposta da parte di uno dei coobbligati in solido.
Ed invero, l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo comma dell’articolo 57 d.P.R. n. 131/86.
Secondo quanto dispone l’art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri” con la ulteriore conseguenza che il pagamento effettuato dai condebitori definisce il rapporto tributario nei confronti di tutti i coobbligati.
Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’RAGIONE_SOCIALE può notificare l’atto a tutti o a parte dei condebitori e questi possono o meno proporre impugnazione: nel caso in cui un coobbligato impugni e l’altro versi il tributo sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere.
In tema di accertamento con adesione, l’orientamento della Suprema Corte non lascia adito a dubbi, concludendo in questi termini: ‘ se dal punto di vista processuale, un accertamento che risulta già definito anche a favore di quei coobbligati che non hanno sottoscritto l’adesione, non può essere impugnato, non si ravvisa l’interesse ad agire, concreto ed attuale, da parte della società ricorrente, avverso un atto che ha perduto la propria efficacia, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio attuale (e non meramente potenziale) in capo ad essa, laddove, ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri ‘ (cfr. Cass. n. 20305/2017; Cass.SU n.5889/26).
Quindi ove intervenga l’adempimento del tributo da parte di uno dei coobbligati in solido, tale atto solutorio produce effetti estintivi dell’obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altri coobbligati e ciò si riflette in ambito processuale facendo venir meno la
ragione del contendere, salvo il profilo del governo RAGIONE_SOCIALE spese da regolare in base al principio di soccombenza virtuale.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l’estinzione del debito tributario, fatto non contestato, fa venir meno l’ eadem res debita (cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati) e ciò incide sull’interesse ad agire nella presente controversia, mentre il coobbligato “dissenziente” che sostiene la tesi dell’illegittimità della pretesa fiscale (e quindi dell’annullamento del tributo) non potrà più far valere tali ragioni nel presente giudizio, quanto -se mai -in sede di regresso o di rivalsa da parte del coobbligato adempiente (cfr. Cass. n. 19965/2019).
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in € 3500 ,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002 .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .
Il Presidente
NOME COGNOME