Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2796 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2796 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6112 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 6357/21 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 18 agosto 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 6357/21, pubblicata in data 18 agosto 2021, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, Sezione Distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza numero 4652/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con la quale, pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione numero 2018 001 CO 000000019 0 002, avente ad oggetto l’imposta di registro, calcolata nella misura del 3% sull’importo del prezzo stabilito per la vendita di un immobile, conseguente ad un accordo conciliativo intervenuto nel corso di un giudizio civile, al netto della franchigia di esenzione prevista per i verbali di conciliazione, aveva compensato le spese di lite e, nel contempo, aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, reputando dovuta l’imposta, quale determinata dall’amministrazione finanziaria.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione RAGIONE_SOCIALE avverse argomentazioni e richieste.
La causa, all’adunanza camerale del 15 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La contribuente ha depositato una sentenza -numero 450/22, pubblicata in data 12 gennaio 2022della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, con la quale l’avviso di liquidazione
emesso nei confronti di un coobbligato solidale è stato annullato, evidenziando che poteva giovarsi del giudicato che si era formato su tale decisione, intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio di legittimità.
E’ noto che, davanti alla Corte Suprema di Cassazione, il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, come nel caso di specie, in cui la sentenza numero 450/22 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, è passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data 12 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 327 del codice di procedura civile. In tal caso, infatti, la produzione del documento che attesta il giudicato -avendo, invero, la ricorrente, già con l’instaurazione del giudizio, depositato tale sentenza e provveduto successivamente solo a depositare documentazione comprovante la maturazione del giudicato e, cioè, la medesima sentenza con attestazione di cancelleria, ai sensi dell’articolo 124 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura civilenon trova ostacolo nel divieto posto dall’ articolo 372 del codice di procedura civile, che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito ed è operante, invece, ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del giudizio (cfr. Cass. n. 1534/18, Cass. n. 11754/18 e Cass. n. 25963/22).
Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria dell’ articolo 1306, comma 2, del codice
civile, che consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Ai sensi dell’ articolo 1306 del codice civile, infatti, la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altri condebitori: tale norma riflette il principio secondo il quale la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes , di talché la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati, mentre, in deroga a tale principio, l’articolo 1306, comma 2, del codice civile prevede che i condebitori, che non hanno partecipato al processo, possano opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che ha esaminato la sussistenza -escludendola- di alcuni presupposti oggettivi della tassazione).
L’annullamento dell’avviso di liquidazione, pertanto, ha effetto, essendo passato in giudicato, anche in favore degli altri condebitori, avendo ad oggetto i medesimi presupposti impositivi che informano il rapporto, ed esplica i suoi effetti, quindi, anche nei confronti degli altri coobbligati (cfr. Cass. n. 4691/25).
E ciò comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata ed, inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con il definitivo accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla ricorrente.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, con riferimento ai gradi di merito ed al grado di legittimità, considerato che il giudicato si è formato solamente nel corso del giudizio intentato davanti alla Corte Suprema di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME