Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4528 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19399/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio n. 1212/2023 depositata il 07/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2026 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello della contribuente società, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della società
avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro complementare attinente alla vendita di un immobile alberghiero considerata dall’RAGIONE_SOCIALE, nel complesso di tutte le circostanze ed operazioni collaterali infragruppo, quale vendita dell’azienda, in relazione all’art. 10 bis l. 212 del 2000 (abuso del diritto);
ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi, integrati da memoria nella quale essa rappresenta il recente sopravvenuto passaggio in giudicato dell’annullamento dell o stesso avviso di liquidazione relativamente alla controparte negozialecoobbligata, come da decisione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 33418 del 2025 (ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro l’ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione venditrice dell’immobile in oggetto -per lo stesso avviso di liquidazione n. 2019NUMERO_DOCUMENTOORA00001 qui dedotto); con conseguente richiesta di estensione del giudicato, ex art. 1306 co. 2 cc, anche alla ricorrente;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la decisione deve essere cassata con la pronuncia nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e di annullamento dell’avviso impugnato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
Preliminare ed assorbente risulta l’eccezione di giudicato proposta con la memoria. Con l’ordinanza n. 33418 del 2025, citata, questa Corte rigettava il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado del 29 gennaio 2024 (CGT II grado del Lazio) che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO (il medesimo oggi in contestazione) relativamente alla condebitrice RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
RAGIONE_SOCIALE aveva venduto l’immobile alla odierna ricorrente, vendita oggetto anche del presente giudizio.
Il giudicato (attestato dalla decisione depositata dalla ricorrente con la memoria citata , e comunque attingibile anche d’ufficio, derivando esso da una pronuncia di legittimità) deve estendersi anche alla odierna ricorrente, ex art. 1306 co. 2 cod. civ..
Infatti, nessun giudicato contrario è sul punto intervenuto nei confronti della odierna ricorrente: «In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)» (Cass. Sez. 5, 11/04/2011, n. 8169, Rv. 616963 -01; vedi anche Cass. Sez. 6, 15/12/2022, n. 36713, Rv. 666587 -01 e Cass. Sez. 3, 15/07/2025, n. 19444, Rv. 675729 – 02). Rileva inoltre che l’annullamento dell’avviso venne colà sancito per ragioni obiettive, date dall’esclusione in fatto del disegno abusivo ex art. 10 bis l.212/00 posto dall’RAGIONE_SOCIALE a base della pretesa.
L’applicazione estensiva del giudicato in contesto di solidarietà debitoria comporta la cassazione della sentenza impugnata, con la decisione nel merito, da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, ed annullamento dell’avviso impugnato.
Le s pese dell’intero giudizio sono poste a carico della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in ragione di soccombenza; la liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, con annullamento dell’avviso.
Condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida: per il primo grado, in euro 14.000,00 per compensi; per il secondo grado, in euro 15.300,00 per compensi; per il giudizio di legittimità, in euro 13.000,00 per compensi; il tutto oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026 .
Il Presidente NOME COGNOME