Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22847 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24718/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso da ll’ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL; -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, PEC: EMAIL;
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA 4997/21/2019, depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4997/21/2019, depositata il 12/12/2019, respingeva gli
appelli riuniti proposti dagli attuali ricorrenti nei confronti della sentenza n. 314/02/2018 (emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE) e della sentenza n. 204/01/2018 (emessa nei confronti di COGNOME NOME) della Commissione tributaria provinciale di Como, ambedue di reiezione dei ricorsi proposti dai contribuenti avverso, rispettivamente, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con sanzioni recante n. NUMERO_DOCUMENTO/001/EM/000007640/0/003 (per la compagine sociale) e n. NUMERO_DOCUMENTOEM/000007640/0/002 (per il procuratore), con il quali l’Ufficio aveva applicato solidalmente l’imposta ex art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ai sensi della Tariffa, Parte 1, art. 6, avente base imponibile le somme assegnate, pari ad euro 411,11 e 2.803,09, a fronte di provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALE somme disposto nel corso di procedura di esecuzione mobiliare.
Avverso la suddetta sentenza ambedue i ricorrenti indicati in intestazione hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo nota formale di tardiva costituzione, all’esclusivo fine dell’eventuale ammissione alla discussione.
Parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 21 e 57 d.P.R. 131/1986 in ragione della erronea applicazione del principio di solidarietà passiva, in luogo della parziarietà dell’obbligazione tributaria di ciascun contribuente, a fronte di ordinanza di assegnazione, che costituirebbe ad avviso dei ricorrenti un unico atto contenente disposizioni plurime.
1.1. La senten za gravata afferma, sul punto, che ‘ da disattendere, infine, è la doglianza inerente all’asserita parziarietà dell’obbligazione tributaria in presenza di atti plurimi (il contribuente
sarebbe a stretto all’imposta di registro limitatamente alla statuizione che lo riguarda) dato che l’art. 57 d.p.r. n. 131/1986 sancisce testualmente la solidarietà passiva di tutte le parti in causa ‘.
1.2. Si deve quindi verificare se, come dedotto, vi sia stata violazione degli artt. 21 e 57 d.P.R. 131/1986 in ragione della erronea applicazione del principio di solidarietà passiva in luogo della parziarietà dell’obbligazione tributaria di ciascun contribuente.
1.3. I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 21 c. 1 del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui dispone che ‘ 1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.’
1.4. Tale norma trova certamente applicazione nel caso di specie, atteso che il provvedimento di assegnazione del giudice della esecuzione del Tribunale di Como (il cui provvedimento è integralmente riportato in atti) fa espresso riferimento a due distinti crediti azionati in base a precetto non opposto rispettivamente da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME.
1.4.1. Va ricordato che l’imposta di registro non colpisce il provvedimento giudiziario in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, così che il presupposto della solidarietà prevista dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
1.4.2. Ne consegue che la nozione di parti in causa, posta dalla citata disposizione, non può che essere riferita a coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione
dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
1.4.3. Nelle ipotesi di giudizio con pluralità di parti, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale di imposta non grava, pertanto, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio (v. Cass., 19 giugno 2020, n. 12009; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1710; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., 17 luglio 2010, n. 16745; Cass., 21 luglio 2009, n. 16891; Cass., 19 giugno 2009, n. 14305; Cass., 31 luglio 2007, n. 16917; Cass., 15 maggio 2006, n. 11149).
1.4.4. Sul punto, lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha rimarcato che: <> (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120).
1.4.5. Se dunque si possono trarre indicazioni operative dall’art. 21, deve concludersi che i principi affermati dalla Corte risiedono soprattutto nell’ invocato art. 57, in quanto il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, e considerato che l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva.
1.4.6. Deve poi ribadirsi che questa Corte si è già espressa su analoga fattispecie, affermando che: ‘ In tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale, atteso che una differente soluzione avrebbe l’irragionevole effetto di far corrispondere l’imposta di registro in misura diversa a due soggetti, responsabili di una stessa condotta e condannati al pagamento di una medesima somma di denaro, per il solo fatto di essere condannati, il primo, mediante una sentenza contenente anche un altro capo avente natura condannatoria a carico di un altro soggetto, ed il secondo no (Cass. 24/01/2018, n. 1710 (Rv. 648742 – 01).
Questo è dunque il principio applicabile anche al caso di specie.
2.1. Il principio invocato trova applicazione, ovviamente, nei limiti della questione in oggetto, inerente alla esistenza o meno del vincolo di solidarietà, non essendo nemmeno oggetto di ricorso la diversa questione del calcolo in misura fissa o proporzionale della imposta, oggetto del contenzioso di merito, ma non riproposta con il presente gravame.
2.2. Il motivo risulta perciò fondato nei limiti sopra detti, e pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, limitatamente al vincolo di solidarietà, non necessitando di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento , sul punto, degli originari ricorsi della società contribuente e del procuratore COGNOME.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti per quanto di ragione.
Compensa le spese del merito.
Condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dei ricorrenti in solido in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/06/2024.