Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 547 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27885/2021 R.G. proposto da:
COMUNE DI BOLOGNA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dall’avv. NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIAROMAGNA n. 605/2021 depositata il 26/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE, in data 11.1.2012, presentava denuncia di nuova occupazione/iscrizione di superfici ai fini del pagamento della TARSU dichiarando ‘ di avere a propria disposizione dall’1.6.2011 in Bologna i locali ed aree, INDIRIZZO ‘ adibiti a bar -ristorante con superficie di 200 mq., ubicati all’interno dell’immobile identificato catastalmente al foglio 269, particella 1657, subalterno 1. Successivamente presentava denuncia di cessazione 18351/2015 della società RAGIONE_SOCIALE, del 25.6.2015, della relativa utenza del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società RAGIONE_SOCIALE, nella quale il legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE Contemporaneamente presentava denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sempre a far data dal 31.12.2015, ai fini del pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI). In data 19.6.2018 il Comune di Bologna effettuava un sopralluogo nei suddetti locali a seguito del quale veniva accertato a carico della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ed in contraddittorio con la medesima, quale soggetto intestatario dell’utenza ai fini TARI in conseguenza RAGIONE_SOCIALE predette denunce di iscrizione, una maggiore superficie a disposizione dell’attività di ristorazione. La società impugnava l’avviso di accertamento TARSU per l’annualità di imposta 2012, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva che affermava in capo alla cedente del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘, asserendo l’accessorietà dell’attività di ristorazione rispetto a quella sportiva gestita dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privato RAGIONE_SOCIALE. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 807/01/2019 del 16.10.2019, depositata l’11.12.2019, respingeva il ricorso del contribuente ritenendo che la società stessa si era dichiarata soggetto passivo del tributo e l’attività di somministrazione era stata oggetto di cessione per affitto d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE quest’ultima risultando, per ciò, unica detentrice dei locali.
Interposto appello, la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 605/1/2021 del 12.4.2021, depositata il 26.4.2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e, nello specifico, riteneva fondata la prima RAGIONE_SOCIALE doglianze originariamente riproposte in primo grado e reiterate in appello, ritenendo che l’appellante sanzionata fosse priva di legittimazione passiva al pagamento del tributo e che il soggetto passivo fosse, in sua vece, il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto quest’ultimo avrebbe mantenuto il controllo dell’attività principale di gestione dell’impianto RAGIONE_SOCIALE, mentre i singoli rami d’azienda – tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di affitto -avrebbero mantenuto la caratteristica di servizi offerti unitariamente dal centro RAGIONE_SOCIALE . In particolare, la Corte distrettuale affermava l’accessorietà dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci all’interno dell’area adibita al campo pratica per il golf rispetto all’attività sportiva il che induceva a ritenere che l’organizzazione e la gestione di tutto il complesso immobiliare in cui si sostanzia il RAGIONE_SOCIALE fosse unitaria ed appartenesse a RAGIONE_SOCIALE che manteneva il controllo, la responsabilità e gli oneri verso l’esterno dell’attività di somministrazione di cibi e bevande. La Corte regionale riteneva che il contratto di affitto d’azienda prevedesse diverse condizioni -come la pattuizione del corrispettivo dell’affitto in parte in misura percentuale sul fatturato della RAGIONE_SOCIALE e l’intestazione della tassa rifiuti al RAGIONE_SOCIALE dalle quali era inferibile il ‘ controllo esercitato dal RAGIONE_SOCIALE sull’attività della RAGIONE_SOCIALE all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Ricorre per la cassazione di detta decisione l’amministrazione comunale, svolgendo sei motivi.
Replica con controricorso la contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso deduce . Si afferma che la sentenza gravata è viziata per violazione RAGIONE_SOCIALE norme rubricate e del regolamento comunale TARI in quanto la normativa citata stabilisce che la tariffa in questione è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale. L’art. 63, comma 1, nell’individuare i soggetti passivi del tributo precisa che ‘La tassa e’ dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62′. Ciò comporta che la soggettività passiva al tributo in questione vada intesa come diretta a privilegiare il dato dell’effettiva utilizzazione RAGIONE_SOCIALE aree e dei locali, prescindendo anche dalla mera titolarità giuridica RAGIONE_SOCIALE stesse, per cui il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento (cfr. Cassazione, sez. V, 17251/2019).
La Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto che il soggetto passivo del tributo per la gestione del servizio rifiuti fosse la società RAGIONE_SOCIALE, anziché la società RAGIONE_SOCIALE, effettivo detentore ed utilizzatore dei locali, valorizzando gli strumenti urbanistici ovvero l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché le clausole contrattuale e l’accessorietà di un’attività economica rispetto ad un’altra, tutti elementi irrilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina regolativa rubricata, in quanto si deve considerare solo chi produce i rifiuti.
Per la norma impositiva è, difatti, irrilevante che l’attività di somministrazione svolta dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a monte, possa o
meno configurarsi nella percezione dell’utenza come ‘un servizio’ offerto all’interno del centro RAGIONE_SOCIALE e se sia svolto sotto il ‘controllo’ o ‘supervisione’ della società concedente l’affitto di azienda, ove tali circostanze non assurgano ad elementi legali di una precisa fattispecie. Si obietta, altresì, che il servizio ristorativo, teoricamente potrebbe anche essere stato predisposto e voluto dal RAGIONE_SOCIALE, ma ciò che rileva è che, comunque, esso sia reso da soggetto giuridico differente, la RAGIONE_SOCIALE, che ha la piena disponibilità dei locali in base ad un regolare contratto di affitto d’azienda, secondo un’organizzazione autonoma dei mezzi imprenditoriali e RAGIONE_SOCIALE sue proprie scelte economiche, introitando i relativi ricavi sul proprio bilancio.
2. Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamenta la Si assume che la Commissione Regionale ha valorizzato il rapporto di interdipendenza e presupposizione tra le attività del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle di somministrazione di alimenti e bevande della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (nei modi e termini già illustrati nel precedente motivo di ricorso), applicando falsamente ed erroneamente il comma 3 dell’art. 63, anche se il collegio non ha richiamato esplicitamente detta disposizione, reputando opportuno indagare sull’esistenza di un legame di ‘accessorietà’ tra le attività RAGIONE_SOCIALE due società e/o distinguere tra uso esclusivo e uso comune dei locali tra le due società coinvolte.
Si deduce che, anche sotto il profilo probatorio, l’art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993, non trova applicazione in quanto la sentenza non ha dato rilevanza, né sono stati assunti, i necessari elementi istruttori da cui desumere quello che è il requisito imprescindibile della qualificazione della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ quale ‘gestore di servizi comuni’ ovvero la prova
dell’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALE superfici ‘comuni’ e dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività necessarie e funzionali all’operatività del complesso immobiliare ‘integrato’. Ed, inoltre, nessuna clausola in tal senso è desumibile da contratto di affitto d’azienda tra i due enti.
La norma citata si riferirebbe ad un caso affatto diverso dalla locazione d’azienda, essendo riferito esclusivamente a immobili e/o spazi in multiproprietà o comuni all’interno di centri commerciali integrati stabilendo che: ‘ Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo’. Si assume che nel caso di affitto di azienda non ricorre alcun tipo di ‘multiproprietà’ degli spazi, né si crea implicitamente un ‘centro commerciale integrato’. Affittando un ramo d’azienda gli immobili eventualmente ricompresi nel ramo sono ceduti integramente al conduttore in quale ne assume la gestione esclusiva sia sotto il profilo giuridico che economico, con il connesso rischio imprenditoriale, di cui il locatore si spoglia in cambio di un canone. I locali nei quali si svolge l’attività di ristorazione, oggetto dell’accertamento di cui al verbale, (cfr. allegato III sopralluogo e IV accertamento), non sono né in multiproprietà, né in comunione, né all’interno di ‘centri commerciali integrati’, ma sono condotti dalla RAGIONE_SOCIALE in affitto all’interno del ramo d’azienda della ‘somministrazione’ .
3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia .
Il Comune denuncia la violazione degli artt. 2555, 2561, 2562, e 1571 c.c. anche -ma non esclusivamente -con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 – 1371 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative al contratto di affitto d’azienda, ritenendo che le clausole concordate dalle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, fossero indice di una volontà contrattuale diretta a realizzare un collegamento tra l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quella di somministrazione, di modo che al RAGIONE_SOCIALE fosse attribuito il controllo dei servizi offerti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra cui quelli di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante questi fossero oggetto di un contratto di affitto d’azienda. Nel contratto di affitto di ramo d’azienda, invece, il locatore si spoglia di una parte autonoma all’interno del complesso dei beni aziendali, nella fattispecie solo di quella inerente la somministrazione, in cambio di un corrispettivo, conferendo diversi ‘ assets ‘ dell’impresa al conduttore tra cui, per quanto qui interessa, anche il possesso dei relativi locali ove svolgere l’attività, precisamente individuati in contratto ove si legge ‘ oggetto del contratto è il ramo d’azienda commerciale relativo alla gestione del bar ristorante posto all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ la porzione di immobile destinata a barristorante sita al piano terreno ed interrato è colorata in rosso ‘ .
Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE norme codicistiche di interpretazione del contratto, inoltre, palese sarebbe la violazione degli artt. 1361 -1370 c.c. in quanto, nonostante il contratto nel caso di specie fosse stato specificamente qualificato tra le parti come contratto di affitto d’azienda e le relative clausole fossero tutte coerenti con la finalità di cedere in locazione il complesso dei beni aziendali (immobili, licenze e beni mobili connessi) funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO, la Commissione ha illegittimamente travalicato e disapplicato le disposizioni che impongono di interpretare il contratto seguendo il significato logico, letterale RAGIONE_SOCIALE parole
e clausole, nonché il senso complessivo RAGIONE_SOCIALE stesse, assegnandovi -invece -un significato contrario a quanto stabilito dalle norme in materia e dalla volontà letterale RAGIONE_SOCIALE parti.
4. La quarta censura deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, ; per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato l’art. 70, d.lgs. cit. il quale dispone che i soggetti di cui all’art. 63 -ovvero che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all’art. 62, ‘a qualsiasi uso adibiti’ -‘ presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune’ (art. 70 comma 1 D.lgs. 507/1993). Le citate disposizioni assegnano rilevanza alle dichiarazioni rese dal soggetto occupante o detentore di locali e aree scoperte, sia ai fini dell’individuazione del medesimo quale soggetto passivo, sia quale prova dell’uso al quale sono adibite dette aree al fine dell’assoggettamento alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. Si afferma che sia la delimitazione RAGIONE_SOCIALE aree che la soggettività passiva del tributo, la sussistenza di eventuali condizioni di totale o parziale esclusione o esenzione -per consolidata interpretazione dell’intestata Corte – incombe, quale onere di prova, in capo al contribuente. Si assume che il legale rappresentante pro tempore della suddetta società ha denunciato in data 10.1.2012 di avere a propria disposizione dall’1.6.2011 in Bologna i locali ed aree di INDIRIZZO, per cui deve ritenersi che, in base al principio di collaborazione e di buona fede, ai sensi dell’art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212, che regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia sul presupposto che le dichiarazioni del contribuente siano vere, e che solo successivamente l’eventuale riconduzione a verità è operata così
dall’ufficio tributario in sede di accertamento sostanziale come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso.
Con il quinto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. -si denuncia .
Si ritiene erronea la sentenza per avere la Commissione Regionale reso una motivazione solo apparente, in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili, in quanto afferma, da un lato, l’utilizzo promiscuo dei locali e, contemporaneamente, ritiene comunque responsabile per il pagamento del tributo esclusivamente il conduttore dei medesimi. Qualora il decidente avesse voluto far rientrare la fattispecie all’interno di quella prevista dall’art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993 avrebbe dovuto quantomeno indicare gli elementi in fatto e in diritto dai quali desumere l’attività di gestione di servizi comuni da parte del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, o che essa svolgesse effettivamente attività di coordinamento dei servizi.
Inoltre la decisione riporta una motivazione apodittica e insufficiente con riferimento al possesso e disponibilità dei locali da parte della società RAGIONE_SOCIALE, oggetto dell’accertamento tributario, omettendo l’esame di una pluralità di elementi decisivi, oggetto di contraddittorio tra le parti, quali: – la denuncia del 10.1.2012, così come la successiva del 25.6.2015, della RAGIONE_SOCIALE con cui affermava ‘di avere a propria disposizione dall’1.6.2011 in Bologna i seguenti locali ed areeINDIRIZZO, seguita da data e sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della società; – la successiva denuncia di cessazione 18351/2015 della società RAGIONE_SOCIALE, del 25.6.2015, della relativa utenza del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società RAGIONE_SOCIALE;- la denuncia
18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘; -la circostanza che l’agente accertatore, recatosi sul posto per sopralluogo in data 19.6.2018, avesse materialmente e visivamente accertato l’esistenza dell’attività di ristorazione svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE e la relativa detenzione dei locali, contestando che fosse adibita ad essa un’area maggiore di quella dichiarata; – la produzione della registrazione del contratto di affitto d’azienda presso l’RAGIONE_SOCIALE dal quale risultava ‘Elenco atti del Registro codice fiscale CODICE_FISCALE, elenco dei due negozi giuridici per l’anno 2011 presentati presso ufficio territoriale di Bologna data presentazione 1.6.2011, data stipula 18.5.2011 modello telematico, locazione non finanziaria di costruzione commerciale valore euro 30.000, controparti codice fiscale CODICE_FISCALE; -l’avvenuta volturazione dell’attività di somministrazione dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alla società ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nel periodo in questione, come conseguenza del contratto di affitto d’azienda, documentalmente provata; – la circostanza che le difese della RAGIONE_SOCIALE non avessero mai fatto cenno alla mancata disponibilità dei locali da parte della società appellante o al mancato svolgimento nei medesimi dell’attività di ristorazione in eventuale contrasto con l’esistente contratto di affitto d’azienda.
Si assume che la motivazione è omessa o apparente in quanto il giudice di merito ha trascurato di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non ha proceduto ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
6.L’ultimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ; per avere il giudicante erroneamente considerato che le pattuizioni tra privati determinasse una traslazione d’imposta legale in capo alla sola ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘, anche nei confronti dell’ente pubblico. A fondamento di detta censura reitera le difese già svolte nei precedenti motivi.
Con controricorso, la società ha dedotto e documentato che il Comune di Bologna ha comunicato di aver annullato in autotutela non solo le ingiunzioni di pagamento emesse in seguito all’omesso pagamento dei prodromici avvisi di pagamento oggetto di quella controversia, ma altresì l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, oggetto della presente controversia comunicando di aver, altresì, proceduto al ricalcolo del ‘ dovuto relativo alle annualità 2016/2021, quantificando la metratura a disposizione della società in 200 mq’ , in luogo dei contestati 591 mq..
Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché l’amministrazione comunale, come da documentazione allegata (allegato IV 1 al controricorso), ha provveduto a rideterminare il dovuto in relazione alle annualità 2016/2021, rettificando per dette annualità di imposta l’entità del tributo dovuto sulle superfici occupate, annullando integralmente, invece, gli avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità, per le quali non ha provveduto a rideterminare la Tari. L’annualità oggetto della presente controversia è il 2012, il cui avviso di accertamento è stato pertanto annullato dal Comune senza emendarlo.
Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez.
5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657).
10.L’estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell’atto amministrativo che costituiva l’oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l’interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.
Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il venir meno della pretesa azionata con il ricorso originario, in quanto l’ente locale ha provveduto all’annullamento dell’atto impositivo per l’annualità 2012; il che ha comportato al tempo stesso il venir meno dell’oggetto del giudizio, non potendo quest’ultimo in quanto di natura impugnatoria – trovare coltivazione al diverso fine ed in funzione del mero accertamento della legittimazione passiva al pagamento del tributo.
11.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, virtuale, a favore del contribuente, atteso che la determinazione di autoannullamento dell’imposizione è intervenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce
emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Condanna il Comune alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in data 2 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME