Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: Tributi – IVA –
Detrazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27397/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la decisione della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 78/06/18, depositata il 22 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 78/06/18 del 22/02/2018 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 191/03/15 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la sospensione era motivata dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) in ragione della carenza, evidenziata dalla Guardia di finanza in sede di verifica, dell’effettivo svolgimento di attività d’impresa da parte della società contribuente.
1.2. La CTR respingeva l’appello di COGNOME evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza era emersa la mancanza dei requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA, con conseguente impossibilità di detrarre l’imposta assolta per gli acquisti; b) in particolare, emergeva l’assoluta carenza di organizzazione dell’impresa, con autonoma assunzione del rischio, utilizzando la società personale di RAGIONE_SOCIALE e limitandosi l’impre nditore NOME COGNOME COGNOME COGNOME operazioni di carico e scarico RAGIONE_SOCIALE spedizioni.
Avverso la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un RAGIONE_SOCIALE motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere il giudice di appello ritenuto la necessità del requisito
dell’organizzazione ai fini della effettuazione di operazioni economiche rilevanti a fini IVA.
1.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
1.2. Non è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la nozione civilistica e quella tributaristica di ‘imprenditore commerciale’ divergono per il requisito della necessità dell”organizzazione’, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l’aspetto della ‘professionalità abituale’, anche se non esclusiva, dell’attività economica svolta » (Cass. n. 8982 del 06/04/2017) e che ai fini dell’imponibilità IVA « assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio » (Cass. n. 9461 del 18/04/2018).
1.3. Tuttavia, la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge, che RAGIONE_SOCIALE sia un soggetto fittizio, costituito al solo scopo di consentire a RAGIONE_SOCIALE «di agire nel mercato straniero senza eludere formalmente i contratti di esclusiva con i propri clienti».
1.3.1. Nella prospettazione del giudice di appello, pertanto, NOME è un mero soggetto interposto, essendo l’attività della società imputabile a RAGIONE_SOCIALE; e ciò si evincerebbe dalla assenza di un’autonoma organizzazione e dalla incapacità di assumere autonomamente attività imprenditoriali.
1.4. Pertanto, a COGNOME è stato negato il diritto a detrarre l’imposta non già perché carente di organizzazione imprenditoriale, ma perché soggetto meramente fittizio e, quindi, non svolgente attività commerciale allo stesso direttamente imputabile.
1.5. Tale accertamento in fatto non è stato adeguatamente censurato dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare la non necessità dell’organizzazione ai fini della soggettività IVA: circostanza che si rivela eccentrica rispetto alla motivazione adottata dal giudice di appello.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 178.074,00.
2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo RAGIONE_SOCIALE di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2023.