Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 10/09/2025
TARSU – CONFERIMENTO IN DISCARICA – SOGGETTIVITÀ PASSIVA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28149/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
la REGIONE CAMPANIA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1760/21/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23 febbraio 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui la Regione Campania accertava, per l’anno 2012, l’insufficiente versamento, da parte della suindicata società, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, commi 24 e ss., della legge n. 549/1995.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla suindicata ricorrente avverso la sentenza n. 995/40/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ritenendo che:
il gravame fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi per essersi limitati a ribadire gli argomenti esposti in primo grado, senza introdurre puntuali ragioni censorie contro la sentenza impugnata, come se la stessa « non esistesse» (così nella pronuncia in esame);
-l’appello fosse inammissibile nella parte in cui aveva dedotto motivi nuovi con riguardo all’illegittimità delle aliquote stabilite dalla normativa regionale in termini incoerenti con la legislazione nazionale;
-l’impugnazione fosse, altresì, inammissibile a fronte della sentenza di primo grado che aveva correttamente ricostruito il quadro normativo, individuando (l’art. 3 della legge n. 549/1995) il soggetto passivo nel gestore della discarica con diritto di rivalsa verso l’utilizzatore della stessa, su cui, in definitiva, il peso del tributo ricadeva, il tutto in linea con la giurisprudenza comunitaria che non aveva mai escluso la legittimità di tale meccanismo impositivo; Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
-quanto all’aliquota agevolata il primo Giudice avesse già precisato, senza smentita in sede di gravame, che la contribuente non aveva indicato nella dichiarazione e nel ricorso introduttivo che il materiale derivante dal trattamento meccanico fosse effettivamente ed oggettivamente destinato ad una delle modalità di recupero, richiamando sul punto la pronuncia n. 13120/2016 della Corte di cassazione secondo cui tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto, gravando sulla parte privata l’onere di dimostrare la diversa natura dei materiali conferiti per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del tributo o della sua riduzione nella misura del 20% dell’ammontare stimato in via ordinaria.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 21 settembre 2018, formulando sette motivi di impugnazione.
La Regione Campania resisteva con controricorso notificato il 25 ottobre 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’esame del ricorso conduce al suo rigetto, manifestandosi i motivi articolati in parte inammissibili e, per altro verso, infondati.
1.1. Vengono scrutinati congiuntamente, per ragioni di connessione, i primi due motivi di impugnazione, poi il terzo, il quarto ed il quinto ed infine, singolarmente, il sesto ed il settimo. Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per il ritenuto difetto di specificità dei motivi, da considerarsi invece puntuali nel rappresentare le ragioni volte a sostenere una diversa valutazione da parte del secondo giudice.
2.1. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito l’erroneità della sentenza per contrasto tra parte motiva e dispositivo, avendo la Commissione regionale rigettato il ricorso, come se l’appello fosse infondato, « senza entrare nel merito» (v. pagina n. 6 del ricorso) delle questioni poste.
2.2. Per quanto il primo motivo colga nel segno sul teorico piano dei principi, essendo sufficiente, secondo l’interpretazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 fornita da questa Corte, che i motivi di appello traducano il dissenso dalla decisione impugnata nella sua interezza (cfr., tra le tante, Cass. n. 1030/2024 e Cass. n. 27799/2024), non essendo perciò esigibile una specificità del gravame nei sensi precisati dall’art. 342 c.p.c., va nondimeno osservato che la decisione della Commissione non si è basata sulla mera valutazione in rito dell’inammissibilità del gravame.
L’esame della sentenza impugnata disvela, piuttosto, che il Giudice regionale, al cospetto di una critica ripetitiva articolata nel gravame rispetto a quanto già argomentato dalla contribuente in primo grado, ha ribadito nel merito che la normativa nazionale ha individuato, in termini coerenti con quella comunitaria, nel gestore della discarica il soggetto
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passivo del tributo, con diritto di rivalsa verso l’utilizzatore, come chiarito da questa Corte con le pronunce nn. 24094/2014 e 19311/2011, rilevando poi che la ricorrente non aveva indicato nella dichiarazione, nè nel ricorso, la natura dei materiali conferiti in discarica, per ritenere operante in tal caso la presunzione del conferimento di rifiuti, in assenza di prova contraria da parte del contribuente, come pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 13120/2016, con ciò negando, a monte, sia il diritto all’esenzione, che alla riduzione d’imposta. Data pubblicazione 05/11/2025
Non solo. Il Giudice regionale ha anche aggiunto che era nuovo, perchè non avanzato con il ricorso originario, il motivo di appello concernente l’illegittimità della disciplina regionale in tema di aliquota.
Ebbene, l’inammissibilità del motivo di appello in senso proprio riguarda solo tale seconda parte della decisione, che, però, non ha costituito ragione di impugnazione con il ricorso in esame, limitatosi, invece, a censurare la pronuncia solo sotto il profilo della specificità dei motivi di gravame.
L’altra parte del ragionamento della Commissione regionale, per quanto preceduto (erroneamente alla luce di quanto sopra detto) da una valutazione di inammissibilità dell’impugnazione, si è poi sviluppata nel merito in piena adesione con le valutazioni (di merito) svolte dal primo Giudice, ribadite nella sentenza impugnata in assenza di specifiche doglianze nell’atto di appello volte a rappresentare aspetti non esaminati dalla Commissione provinciale.
Ciò spiega come, alla fine e nella sostanza, il risultato di tale complessiva valutazione sia stato quella dell’infondatezza del gravame, cui si è adeguato il dispositivo di rigetto.
Tale rilievo rende il secondo motivo di ricorso privo di fondamento, non essendovi contrasto tra le complessive ragioni della decisione ed il suo dispositivo. Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
Appena aggiungendo sul punto che si rivela non pertinente in relazione al dedotto motivo di appello, basato -come esposto – sulla predetta contraddizione tra parte motiva e dispositiva, la ripetizione dei contenuti del ricorso originario con cui si è lungamente illustrata la normativa di riferimento per sostenere «che i materiali conferiti in discarica sono da considerare rifiuti speciali» (v. pagina n. 13 del ricorso), trattandosi di profilo che attiene al merito della controversia e su cui valgono le osservazioni che seguono.
Con la terza doglianza l’istante ha lamentato l’illegittima applicazione dell’art. 8 della legge regionale della Campania n. 16/2020 rispetto alla normativa nazionale (art. 3, comma 39, della legge n. 549/1995) con riguardo alla disciplina delle aliquote del tributo, avendo stabilito sia per i rifiuti urbani che per quelli speciali le medesime aliquote, condizionando poi il regime agevolato ad atti della Giunta regionale che non sono stati adottati e non prevedendo, infine, nel modello di dichiarazione, per nessuna tipologia di rifiuto, la riduzione dell’aliquota nella misura del 20%.
3.1. Con la quarta ragione di impugnazione è stata dedotta l’«illegittimità della motivazione per errata valutazione e mancata coerenza del modello di dichiarazione del tributo anno 2012 e successivi relativamente alle aliquote del tributo» (v. pagina n. 16 del ricorso), non essendo stata riportata nel modello l’aliquota ridotta del 20%.
3.2. Con il quinto motivo la società ha lamentato l’«illegittimità della motivazione per illegittimità dell’avviso di
accertamento per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta per rifiuti speciali scartisovvalli e FOS ai sensi dell’art. 3, comma 40, legge 549/1995» (v. pagina n. 17 del ricorso). Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
3.3. Tali motivi, omogenei nella contestazione della sentenza con riferimento al tema della aliquota del tributo, sono inammissibili per più ragioni.
Intanto, perchè il Giudice regionale ha bollato come nuova la dedotta « illegittimità della disciplina regionale per le aliquote del tributo, ritenute non in linea con la normativa nazionale », ritenendo tale «argomentazione giammai sollevata in primo grado, ad eccezione della mancata applicazione della aliquota ridotta» (così nella pronuncia in rassegna).
Tale rilievo non ha costituito motivo di censura nel terzo motivo di ricorso, il quale, dopo la riepilogazione della normativa di riferimento volta a rappresentare che « i materiali conferiti in discarica sono da considerare rifiuti speciali» (v. pagina n. 13 del ricorso), risulta articolato sull’asserita incoerenza della normativa regionale rispetto a quella nazionale e sulla sua incompletezza (per non essere stati adottati gli atti attuativi e per non aver previsto nel modello della dichiarazione l’aliquota ridotta del 20%), senza farsi carico di smentire e di confutare, con il corredo della relativa allegazione, che nel ricorso originario la questione, ritenuta nuova dal Giudice regionale, era stata invece ab initio posta.
In siffatti temini, il (terzo) motivo pecca di specificità, non essendo avendo attinenza del decisum (la ritenuta novità del motivo di appello relativo al tema dell’incoerenza delle aliquote) e non essendo state, quindi, esplicate le ragioni per
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cui la decisione impugnata debba considerarsi errata (tra le tante: Cass. n. 9783/2023; Cass. n. 5429/2023; Cass., n.28884/2022; Cass. 26300/2022; Cass. n. 41220/2021 Cass. n. 10004/2022; Cass. n. 17509/2022; Cass. 20152/2021; Cass. n. 15517/2020; Cass. n. 19787/2020). Data pubblicazione 05/11/2025
3.4. Allo stesso modo, sono aspecifici il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui è stata lamentata la mancata coerenza del modello di dichiarazione del tributo relativo all’anno 2012 per non essere stata riportata l’aliquota ridotta del 20%, oltre che per la mancata applicazione di tale aliquota.
Si tratta, infatti, di temi la cui indagine -a tacer d’altro resta preclusa dalla mancata impugnazione della decisione impugnata nella sua essenziale ragione, fondata sull’omessa dichiarazione (anche nel ricorso) della natura dei rifiuti conferiti e quindi sulla prova della loro qualità e destinazione a recupero, come già da tempo chiarito da questa Corte con la pronuncia n. 13120/2016 (che richiama Cass. n. 30711/2011), correttamente menzionata dal Giudice regionale, secondo cui tutto ciò che si conferisce in discarica si presume rifiuto (nel senso più volte normativamente definito, anche a livello comunitario, di sostanza di cui la collettività si disfa), il che impone alla parte che ne invoca una diversa natura (quale quella del risanamento) ai fini della esenzione dalla cosiddetta “ecotassa” o della imposta agevolata (per i sovvalli) di provarne l’effettiva natura, integrando eccezione ritenere che materiali, pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti o che possano considerarsi rifiuti ma meritevoli di un più favorevole regime fiscale.
Con la sesta censura la ricorrente ha eccepito l’«illegittimità della sentenza per mancata valutazione dei
motivi relativi alla indeterminatezza, insussistenza e carenza di legittimazione passiva» (v. pagina n. 20 del ricorso). Numero sezionale 6140/2025 Numero di raccolta generale 29315/2025 Data pubblicazione 05/11/2025
4.1. Si tratta di motivo palesemente infondato, avendo il Giudice valutato e motivato la ritenuta legittimazione della ricorrente, reputando che « l’art. 3 della legge n. 549/1995 ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull’utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere (cfr. in tale senso Cass. Sentenza 12 novembre 2014, n. 24094 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19311 del 22/09/2011), né alcun contrasto poteva ritenersi con la giurisprudenza comunitaria che giammai aveva escluso la legittimità di detta imposizione» (così nella sentenza impugnata).
Con la settima ed ultima ragione di contestazione la contribuente ha rappresentato l’«illegittimità della sentenza per nullità dell’atto per omessa notifica degli atti presupposti» (v. pagina n. 20 del ricorso).
5.1. Tale motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Sotto il primo aspetto, va dato conto che la decisione impugnata non ha trattato tale tema, pur avendo dato conto che il primo giudice aveva ritenuto legittima la diretta liquidazione della dichiarazione presentata senza necessità di notificare alcun atto prodromico, e nel ricorso in esame non è stato precisato se la predetta decisione della Commissione provinciale abbia costituito motivo di appello
In tale contesto, ricorre il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione
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siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, allegare l’avvenuta loro specifica deduzione dinanzi al giudice di merito, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Data pubblicazione 05/11/2025
E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. tra le tante: Cass. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
5.2. Per altra via, la censura è pure chiaramente infondata, non dovendo l’avviso impugnato essere preceduto da alcun atto prodromico, essendosi contestato alla società ricorrente l’insufficiente versamento sulla base della dichiarazione da essa presentata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
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la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della Regione Campania nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre accessori e spese vive, pari quest’ultime, a 200,00 €. Data pubblicazione 05/11/2025
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME