Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20911 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12317/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABBRUZO – SEZ.DIST. PESCARA n. 743/2021 depositata il 02/11/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.NOME COGNOME ha impugnato l’ avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo all’annualità 2015, avente ad oggetto gli immobili di cui è divenuto titolare quale erede della nonna NOME COGNOME, alla cui delazione è subentrato per rappresentazione, stante la rinuncia del padre NOME COGNOME, e che ha accettato con beneficio di inventario nel 2003.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge «seppure prima facie l’appellante era subentrato per rappresentazione a NOME COGNOME (padre di NOME), a seguito dalla rinuncia dello stesso all’eredità di NOME COGNOME, successivamente era stato accertato -in forza della sentenza n. 478 del 10/11-6-2013del Tribunale di Chieti (confermata dalla sentenza n. 2290 del 6 dicembre 2018 della Corte di appello di L’Aquila) come NOME COGNOME (e non NOME COGNOME) fosse erede di NOME COGNOME (insieme ad NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME)».
Avverso la sentenza di appello la società incaricata dell’accertamento e riscossione ha proposto ricorso per cassazione.
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato successiva memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 115 cod.proc.civ., per avere la Commissione tributaria regionale posto
a fondamento della decisione, senza pronunciarsi, peraltro, sull’ammissibilità della tardiva allegazione, contestata in sede di appello, un’eccezione che non è stata formulata nel ricorso introduttivo (la carenza della qualità di erede), in cui il ricorrente ha, al contrario, ammesso la propria qualità di erede beneficiato ed è stata introdotta solo una volta maturato il termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento del tributo. La ricorrente ha, inoltre, precisato che i fatti allegati dal contribuente non possono ritenersi sopravvenuti, visto che le sentenze invocate, di cui non risulta provata la definitività, sono anteriori alla proposizione del ricorso, avvenuta in data 21 marzo 2019 sentenze, comunque, rese tra altre parti e, quindi, prive di valore di nei propri confronti.
NOME COGNOME, costituitosi con controricorso, ha sottolineato che la rettifica della denuncia di successione, in base alla quale è stato indicato come erede il padre NOME COGNOME in luogo del figlio NOME COGNOME, è intervenuta solo in data 18 febbraio 2020, all’esito di un contenzioso con l’I.n.a., a cui egli è rimasto estraneo, per cui non ha potuto allegare in epoca anteriore tali circostanze.
Con la successiva memoria ha eccepito il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti n. 398/01/2022, relativa all’i.m.u. 2016, che ha escluso la sua qualità di erede in considerazione della invalidità della rinuncia del padre e della conseguente inoperatività della rappresentazione a suo favore.
In via preliminare, in ordine al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti n. 398/01/2022, va rilevato che la qualità di erede integra una questione pregiudiziale nei giudizi aventi ad oggetto la debenza dell’i.m.u. dei beni confluiti nell’asse ereditario, che è decisa dal
giudice tributario solo incidenter tantum , senza efficacia di giudicato.
In proposito deve sottolinearsi che dall’art. 34 cod.proc.civ. si desume che le questioni pregiudiziali sono decise senza efficacia di giudicato, in via meramente incidentale, salvo che la legge disponga diversamente o che sussista una esplicita domanda di parte (così, con riferimento all’accertamento della qualità di erede, nel giudizio civile: Cass., Sez.6-L, 8 aprile 2022, n. 11458, secondo cui nella controversia promossa per far valere un credito nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell’ambito degli accertamenti meramente incidentali). Peraltro, il giudice tributario non può decidere, con efficacia di giudicato, la questione insorta relativamente alla qualità di erede del contribuente neppure in presenza di una espressa domanda di parte in tale senso, trattandosi di una questione che ricade nella giurisdizione civile (così Cass., Sez. U, 6 luglio 2000, n. 26, secondo cui il giudice tributario ha il potere di risolvere – senza efficacia di giudicato -questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull’oggetto del giudizio, ma non quello di decidere tali questioni, con efficacia di giudicato, su espressa domanda di parte, in applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ., sicché il riconoscimento al giudice tributario del potere di decisione su questioni pregiudiziali, attribuite alla competenza del giudice civile, non priva la parte privata della possibilità di ottenere, sulle stesse questioni, una decisione del giudice civile con efficacia di giudicato – principio affermato proprio riguardo alla domanda di accertamento della qualità di erede beneficiato).
Invero, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che il giudice tributario risolve in via incidentale (e, dunque, non con efficacia di giudicato) ogni
questione, estranea alla propria giurisdizione, da cui dipende, tuttavia, la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio, per le quali deve sospendere il giudizio ai sensi del successivo art. 39, comma 1 (v. Cass., Sez. 5, 29 febbraio 2008, n. 5476, che, con riguardo all’impugnativa dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva omesso di pronunziare incidentalmente sulla questione pregiudiziale attinente alla affermata qualità di erede della contribuente, sul solo presupposto che nel giudizio civile pendente non si era formato il giudicato su tale qualità).
Da tale premessa deriva che l’accertamento della qualità di erede di NOME COGNOME, oggetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti n. 398/01/2022, relativa all’i.m.u. 2016, orami passata in giudicato, è avvenuto solo incidenter tantum , sicché non può avere gli effetti di cui all’art. 2909 cod.civ. nei confronti delle parti ed escludere, in questo giudizio, la qualità di erede di NOME COGNOME, così come sono ininfluenti gli esiti della controversia civilistica (cui l’Amministrazione finanziaria è rimasta estranea) afferente la rinuncia all’eredità di NOME COGNOME .
4.Passando all’esame del ricorso, il motivo formulato è fondato.
Il giudice di appello ha annullato l’atto impositivo per la ritenuta carenza, da parte di NOME COGNOME, della sua qualità di erede di NOME COGNOME e per la conseguente carenza di soggettività passiva i.m.u. in ordine agli immobili facenti parte dell’asse ereditario, senza, tuttavia, verificare 1) se la carenza di soggettività passiva fosse riconducibile all’originario ricorso ed alle censure in esso formulate e rientrasse, dunque, nell’ambito del
thema decidendum ; 2) se vi fossero i presupposti per la proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 o per una eventuale rimessione in termini. Solo per completezza occorre precisarsi che non è applicabile al presente giudizio l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella nuova formulazione, che consente la formulazione di motivi aggiunti anche in sede di appello qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
A ciò va aggiunto che, in tema di i.c.i. o i.m.u., il possesso del bene deve essere accertato con riferimento alla situazione esistente nel periodo di imposta: situazione che è espressione della capacità contributiva colpita con il tributo e su cui non incidono i mutamenti successivi. Risultano, pertanto, irrilevanti anche i provvedimenti giudiziari intervenuti in epoca posteriore, nonostante la loro eventuale efficacia ex tunc . Del resto, in ambito tributario, le nozioni e gli istituti mutuati da altri settori dell’ordinamento possono assumere una differente fisionomia in considerazione del necessario adattamento alle esigenze fiscali ed alla ratio del tributo. E’ ben possibile, pertanto, che il possesso, ai fini i.m.u./i.c.i., non coincida con quello individuato in base al diritto civile, visto che in sede tributaria, a differenza di quanto accade in sede civile, la necessaria attualità della capacità contributiva, unitamente ai ristretti termini di decadenza e prescrizione, che gravano sull’Amministrazione, per l’accertamento e la riscossione del tributo, impongono di fare riferimento esclusivamente alla situazione esistente nel periodo di imposta.
Del resto, il carico tributario sopportato da un soggetto, che successivamente risulti non essere proprietario o titolare di un diritto reale, potrà essere recuperato, nei rapporti tra le parti, con le ordinarie azioni civili, tra cui quella risarcitoria.
5.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, in applicazione dei seguenti principi di diritto: in tema di contenzioso tributario, in caso di allegazione di fatti nuovi, anche se sopravvenuti, il giudice deve sempre verificare se essi siano riconducibili agli originari motivi di ricorso o se sussistano i presupposti per la formulazione dei motivi nuovi ex artt. 24 e, oggi, 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 o per una rimessione in termini; in tema di i.c.i. o di i.m.u., la soggettività passiva deve essere accertata con riferimento alla situazione esistente nell’annualità di imposta in esame, prescindendo da mutamenti successivi, da circostanze sopravvenute e da provvedimenti giudiziari posteriori, anche se aventi effetti ex tunc , in considerazione della necessaria attualità della capacità contributiva e dei termini di decadenza e prescrizione che incombono sull’Amministrazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Abbruzzo, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Abbruzzo, in diversa composizione, cui demanda anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.