Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27259 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 27259  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5032/2024 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore giudiziario pro tempore , autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di provvedimento reso dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE il 14 febbraio 2024, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
ICI IMU ACCERTAMENTO CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI COMPRESI IN PORTO TURISTICO CESSIONE A TERZI DEI PUNTI D’ORMEGGIO SOGGETTIVITÀ PASSIVA
RAGIONE_SOCIALE Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo dell’Avvocatura Capitolina il 18 marzo 2024, n. 828, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; 
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dRAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE il 18 luglio 2023, n. 4450/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo ed il rigetto dei restanti motivi; udito per la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per RAGIONE_SOCIALE Capitale l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
FATTI DI CAUSA
 RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, ha proposto ricorso per la cassazione  della  sentenza  depositata  dRAGIONE_SOCIALE  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  RAGIONE_SOCIALE  il  18  luglio  2023,  n. 4450/1/2023,  la  quale,  in  controversia  sull’impugnazione  di avviso di ac certamento d’ufficio n. 988 del 21 febbraio 2017 per l’IMU relativa all’anno 2013, nella somma complessiva di €
1.116.210,19, a titolo di imposta, sanzioni amministrative ed interessi moratori, da parte di RAGIONE_SOCIALE Capitale nei confronti della medesima, per omessa dichiarazione con riferimento ad una serie di immobili demaniali ubicati nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che, dopo la concessione in proprietà superficiaria dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 30 ottobre 2001, reg. n. 129, rep. n. 359, a favore della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ed il subingresso della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘ (all’epoca, in bonis ) all” RAGIONE_SOCIALE ‘ nella predetta concessione, in virtù di determinazione resa dal dirigente responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione RAGIONE_SOCIALE l’1 marzo 2007, n. NUMERO_DOCUMENTO, erano stati sottoposti, prima, RAGIONE_SOCIALE misura preventiva del sequestro a fini di confisca, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 19 luglio 2016, n. 145, e, poi, RAGIONE_SOCIALE confisca, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 20 dicembre 2018, n. 201, ha rigettato l’appello proposto dRAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Capitale avverso la sentenza depositata dRAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 12 ottobre 2021, n. 11059/41/2021, con condanna RAGIONE_SOCIALE rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario -sul presupposto che: a) « il provvedimento con cui è stato posto sotto sequestro l’intero patrimonio della RAGIONE_SOCIALE è stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sez. Misure di prevenzione in data 19 luglio 2016, mentre il periodo di imposta di cui qui si discute è l’anno 2013 », per cui « l’operato dell’Ente impositore è immune da censure avendo emesso l’avviso di accertamento
per annualità anteriore al suindicato sequestro RAGIONE_SOCIALE quale non è  applicabile  la  norma  invocata  dRAGIONE_SOCIALE  società »;  b)  « è  il concessionario  ad  essere  soggetto  passivo  di  imposta,  a prescindere dRAGIONE_SOCIALE natura del suo diritto sul bene demaniale »; c) il cumulo giuridico era inapplicabile in relazione alle sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione protratta per plurime annualità.
RAGIONE_SOCIALE Capitale ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 3bis , 52, 57, 58 e 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. ‘ Codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia ‘), 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « il provvedimento con cui è stato posto sotto sequestro l’intero patrimonio della RAGIONE_SOCIALE è stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sez. Misure di prevenzione in data 19 luglio 2016, mentre il periodo di imposta di cui qui si discute è l’anno 2013. Ne discende che l’operato dell’Ente impositore è immune da censure avendo emesso l’avviso di accertamento per annuali tà anteriore al suindicato sequestro RAGIONE_SOCIALE quale non è applicabile la norma invocata dRAGIONE_SOCIALE società. Permangono, quindi, l’obbligo di dichiarazione (inadempiuto) e la debenza dell’IMU »
1.2  Con  il  secondo  motivo,  si  denuncia  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 2
e 5, commi 1 e 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE Capitale (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2012, n. 37), 2 e 5, commi 1 e 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE Capitale (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea C apitolina il 29/30 novembre 2013, n. 82), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per essere stato affermato dal giudice di che « privo di pregio è anche il secondo motivo di impugnazione, relativo RAGIONE_SOCIALE illegittimità dell’avviso di ac certamento per carenza del presupposto d’imposta e per difetto di soggettività passiva. Come puntualmente evidenziato dal primo giudice, è il concessionario ad essere soggetto passivo di imposta, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE natura del suo diritto sul bene demaniale. Difatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che ‘In tema di ICI,’ ma l’applicazione a pacificamente estensibile all’Imu -l’art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente agli effetti reali o obbligatori della concessione’ (Cass. n. 10006/ 2019) ».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia (verosimilmente) violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 62, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stat o deciso l’appello con motivazione carente o apparente da parte del giudice di secondo grado, essendosi si limitato ad affermare che, « quanto RAGIONE_SOCIALE censura riguardante la mancata applicazione del cumulo giuridico si evidenzia che la condotta è costituita da ll’omessa dichiarazione reiterata nel
tempo e a tal fine si richiama anche in questa sede l’indicazione della Corte di Cassazione in materia secondo la quale: ‘In tema d’ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi de ll’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997′, (Cass. n. 18230/2016; Cass. n. 18447/ 2021) ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata riconosciuta dal giudice di secondo grado « la legittimità dell’autonoma irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’anno 2013 connessa RAGIONE_SOCIALE omissione della presentazione della dichiarazione Imu, atteso che essa avrebbe dovuto essere disposta, per le annualità dal 2011 al 2016, secondo i principi stabiliti dal l’ art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, ovvero mediante l’applicazione della sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 Secondo il tenore della censura: « a) dette norme  impediscono  all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria (nel caso di specie, a RAGIONE_SOCIALE Capitale) di pretendere dalle società soggette a sequestro o confisca il pagamento di somme a titolo di imposte ed accessori con riferimento a beni
immobili cui detto provvedimento si riferisce, cosa che, invece, è avvenuta nel caso di specie, atteso che l’impugnato avviso di accertamento si conclude con una richiesta di pagamento di somme a titolo di Imu, sanzioni ed interessi; b) in ogni caso, per effetto del provvedimento del 22 luglio 2015 del Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE l’intero patrimonio immobiliare della società RAGIONE_SOCIALE è stato assoggettato a sequestro preventivo ex art. 321 e ss. c.p.p., di talché nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti della società contribuente RAGIONE_SOCIALE luce di quanto previsto dall’art. 51, D.Lgs. n. 159 del 2011; c) l’intera odierna procedura di accertamento di un presunto credito vantato, a titolo di Imu, da RAGIONE_SOCIALE Capitale nei confronti della società contribuente è del tutto illegittima, essendo in contrasto con la normativa prevista dal surrichiamato ‘Codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia’ (artt. 52, 57, 58 e 59) in tema di accertamento dei diritti di terzi ».
2.2 Tale argomento non è condivisibile.
Secondo questa Corte, in tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dall’art. 57 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione della misura di prevenzione (Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3356 -nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27215). Infatti, la lettera dell’art. 51, comma 3bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (con il riferimento RAGIONE_SOCIALE « vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca» ed alle «imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo
di durata dell’amministrazione giudiziaria ») evidenzia univocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari,  anteriori  al  sequestro  preventivo.  Per  cui,  nessuna incidenza può attribuirsi RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa in ordine RAGIONE_SOCIALE  conservazione  o  RAGIONE_SOCIALE  caducazione  dell’atto  impositivo, allorquando  i  relativi  presupposti  si  riferiscano  ad  epoca anteriore all’adozione della misura di prevenzione.
2.3  Pertanto,  la  sentenza  impugnata  si  è  conformata  a  tale principio  con  l’affermazione  che:  « Ne discende che l’operato dell’Ente  impositore  è  immune  da  censure  avendo  emesso l’avviso di accertamento per annualità anteriore al suindicato sequestro RAGIONE_SOCIALE quale non è applicabile la norma invocata dRAGIONE_SOCIALE società. Permangono, quindi, l’obbligo di dichiar azione (inadempiuto) e la debenza dell’IMU ».
Il secondo motivo è infondato.
3.1  Sulla  scorta  della  documentazione  prodotta  in  sede  di merito (nonché in sede di legittimità), è pacifico tra le parti che:
con rogito redatto in forma pubblica amministrativa il 30 ottobre 2001, reg. n. 129, rep. n. 359, la RAGIONE_SOCIALE aveva concesso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ l’occupazione e l’uso (per la durata di 50 anni) di una zona marittima demaniale con l’antistante specchio d’acqua in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE località Idroscalo di Ostia per la realizzazione e la gestione di un porto turistico, con la « facoltà di provvedere all’assegnazione dei posti di ormeggio e RAGIONE_SOCIALE aree di servizio a terra, entro il limite di nove decimi dei posti barca disponibili », secondo le prescrizioni del ‘ regolamento per l’esercizio e l’uso del porto di RAGIONE_SOCIALE ‘ (già approvato con decreto reso dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 12 dicembre 2000, n. 53);
che, anche in forza del successivo accordo di programma tra la Regione RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE il 27 luglio 2000, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva realizzato il c.d. ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘, costituito da posti -barca ( recte : punti d’ormeggio), box , posti-auto e locali commerciali, acquisendo sui manufatti realizzati sull’area demaniale ottenuta in concessione la proprietà superficiaria per una durata corrispondente a quella della concessione stessa;
-che,  con  una  serie  di  atti  notarili  di  cessione,  la  ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘  aveva  trasferito  a  terzi  « la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo » (sempre per la durata di 50 anni) sulla quasi totalità dei beni facenti parte del c.d. ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘;
che, con determinazione resa dal dirigente responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione RAGIONE_SOCIALE l’1 marzo 2007, n. NUMERO_DOCUMENTO, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (all’epoca, in bonis ) era stata autorizzata a subentrare in luogo della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nella predetta concessione; – che, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 19 luglio 2016, n. 145, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era stata sottoposta RAGIONE_SOCIALE misura preventiva del sequestro del capitale (a fini di confisca) con la nomina di un amministratore giudiziario;
che, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 20 dicembre 2018, n. 201, il sequestro era stato tramutato in confisca.
3.2 Secondo l’assunto della ricorrente, « la RAGIONE_SOCIALE., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo (sempre per anni 50 decorrenti dal 10 agosto 1998) della quasi totalità dei
beni facenti parte del porto stesso. A seguito, pertanto, dei surrichiamati atti di cessione della proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni immobili realizzati sulle aree demaniali facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di R oma’, la soggettività passiva ai fini dell’Imu su detti immobili grava sui terzi cessionari » (pagine 18 e 19 del ricorso). Pertanto: « Ne consegue (…) che, nel caso di specie, la cessione a terzi, da parte della A.T.I. (allora concessionaria) della proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni immobili realizzati sulle aree demaniali facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, ha ‘trasferito’ la soggettività passiva ai fini dell’Imu relativa a detti immobili dRAGIONE_SOCIALE concessiona ria (tenuta al pagamento dell’imposta in qualità di titolare del diritto di superficie sulle opere realizzate sulle aree demaniali) ai terzi cessionari » (pagina 19 del ricorso).
3.3 All’opposto, secondo la controricorrente, « risulta evidente come la situazione che interessa la società ricorrente possa inquadrarsi a pieno titolo nel dettato normativo di cui immediatamente sopra e, ciò, in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, che il soggetto passivo è il concessionario del bene. Infatti, e ben diversamente da quanto sostenuto da controparte, la posizione della RAGIONE_SOCIALE non può inquadrarsi in nessun caso in quella di superficiario » (pagina 12 del controricorso).
3.4 Pur non aderendo RAGIONE_SOCIALE ricostruzione della ricorrente, il P.M. ha ipotizzato -nelle conclusioni scritte – che: « Seguendo un certo percorso argomentativo, potrebbe, dunque, rilevarsi che: –  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  è  il  concessionario  principale  dell’area demaniale;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ceduto a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo sui beni realizzati (posti barca, box, locali commerciali);
queste ‘cessioni’ sono assimilabili a sub -concessioni;
 queste  ‘sub -concessioni’  (cessioni)  sono  avvenute  con l’assenso dell’amministrazione concedente (come evidenziato dai  ‘nulla  osta’  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  dal  collegamento funzionale al servizio del porto turistico);
 i  terzi  cessionari  utilizzano  i  beni  per  attività  ausiliarie, sussidiarie  e  complementari  RAGIONE_SOCIALE  gestione  del  porto  turistico (servizio pubblico) .
Se, dunque, il soggetto passivo è chi detiene quel godimento effettivo,  potrebbe  sostenersi  che  è  il  terzo  acquirente  del diritto  di  superficie  (il  ‘cessionario’)  che  diventa  il  soggetto passivo dell’IMU per quella porzione di bene, e non più la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto concessionario principale ».
3.5 Con specifico riguardo RAGIONE_SOCIALE ‘ sub-concessione ‘, un recente arresto di questa Corte ha precisato che, ai fini dell’ICI, con riguardo all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto dall’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come ai fini dell’IMU e della nuova IMU, con riguardo, rispettivamente, agli artt. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in caso di concessione su aree demaniali (con relative accessioni e pertinenze), la previsione normativa della soggettività passiva in capo al ‘ concessionario ‘ vale, per identità di ratio legis e simmetria di causa negoziale, anche per il subconcessionario, al quale il godimento dei beni demaniali sia stato affidato -con l’assenso (preventivo o successivo) dell’amministrazione concedente -dal concessionario per
concorrere con quest’ultimo, nell’esercizio di attività ausiliarie, sussidiarie e complementari, RAGIONE_SOCIALE gestione del medesimo servizio pubblico; ciò in quanto, l’autorizzazione dell’amministrazione concedente consente al sub -concessionario di subentrare (med iante l’attribuzione di un diritto reale o personale) nella medesima posizione del concessionario rispetto all’uso di beni demaniali costituenti oggetto della precedente concessione e di compartecipare, mediante l’utilizzo vincolato di tali beni, RAGIONE_SOCIALE gest ione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto RAGIONE_SOCIALE vigilanza (sia pure indiretta, per il tramite del concessionario) dell’amministrazione concedente, che ne ha preventivamente valutato l’idoneità al subingresso (in termini: Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11006).
Tale principio -che, per la sua eccezionalità, non contraddice la regola generale dell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale, per l’IMU, il concessionario è l’RAGIONE_SOCIALE soggetto passivo d’imposta in caso di concessione di aree demaniali – è stato enunciato da questa Corte in relazione alle specifiche peculiarità della fattispecie allora decisa (concessioni aeroportuali), nella quale veniva in rilievo una sub-concessione, che, avendo una finalità pubblicistica, determinava il concorso del sub-concessionario nella gestione del servizio pubblico sotto la direzione, la vigilanza ed il controllo del concessionario/sub-concedente (pur sempre in veste di longa manus dell’amministrazione concedente).
Laddove,  nella  vicenda  in  disamina,  si  ha  più  propriamente riguardo  RAGIONE_SOCIALE  pluralità  di  cessioni  di  un  diritto  di  utilizzo temporaneo su singoli immobili demaniali dal concessionario (da  intendersi,  in  questa  sede,  anche  il  subentrante  nella
concessione con l’assenso dell’amministrazione concedente ex art. 46 cod. nav.) a terzi, soddisfacendo un interesse personale di questi ultimi al loro godimento esclusivo.
3.6 La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di porti turistici è disciplinata -oltre che dal codice della navigazione (artt. 36 ss. cod. nav.) – dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (‘ Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate RAGIONE_SOCIALE nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 »), che l’ha definita (art. 1) come la « concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE strutture dedicate RAGIONE_SOCIALE nautica da diporto », vale a dire (art. 2): 1) il « porto turistico » (lett. a), da intendersi come « il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari »; b) i « punti d’ormeggio » (lett. c), da intendersi come « le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto ».
Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’affidamento della realizzazione e della gestione di un porto turistico si caratterizza per il fatto che, accanto RAGIONE_SOCIALE concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’eserc izio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.), trattandosi, quindi, di una figura complessa e peculiare, nella quale profili in tema di concessione  di  beni  pubblici  coesistono  con  aspetti  attinenti
all’affidamento  di  servizi  pubblici  (Cons.  Stato,  Sez.  6^,  18 dicembre 2012, n. 6488). Per cui, nel quadro RAGIONE_SOCIALE fattispecie tipizzate, dapprima, dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, poi, dal d.lgs.  31  marzo  2023,  n.  36  (c.d.  ‘ Codice  dei  contratti pubblici ‘), essa è ricondotta RAGIONE_SOCIALE categoria mista RAGIONE_SOCIALE ‘ concessioni di lavori e servizi ‘ (art. 169 del primo decreto; art. 180 del secondo decreto).
Peraltro, l’art. 45 -bis cod. nav. consente che il concessionario possa  essere  autorizzato  a  trasferire  a  terzi  il  godimento temporaneo dei beni demaniali.
In tale contesto, dunque, l’assegnazione a terzi dell’uso individuale dei singoli punti d’ormeggio costituisce un’attività coerente con la destinazione funzionale del porto turistico, che è espressamente disciplinata dRAGIONE_SOCIALE concessione (anche mediante la previsione di un apposito regolamento). Invero, la concessione della realizzazione e della gestione del porto turistico comporta la facoltà di attribuire a terzi l’utilizzo temporaneo dei punti d’ormeggio verso il corrispettivo di un canone periodico, trattandosi di una tipica modalità di godimento ‘ imprenditoriale ‘ dei beni demaniali da parte del concessionario, che, in tal modo, non si spoglia del diritto derivantegli dRAGIONE_SOCIALE concessione, ma esercita la gestione del porto turistico in osservanza ed in attuazione della concessione. Difatti, il concessionario conserva il controllo e la vigilanza sull’uso dei punti d’ormeggio da parte degli assegnatari, amministrando anche il condominio di godimento che viene ad instaurarsi tra i medesimi sulle parti comuni del p orto turistico in conformità all’apposito regolamento.
Da quanto sopra esposto, non si può far a meno di evidenziare il collegamento genetico tra il diritto attribuito al terzo avente causa sul punto d’ormeggio e la concessione del porto turistico,
in  forza  della  quale  il  concessionario  ha  potuto  disporre  del godimento  sul  bene  demaniale.  In  tal  senso,  sebbene  il rapporto  tra  il  concessionario  e  il  terzo  avente  causa  sia regolato  dal  diritto  privato,  l’autorità  concedente  non  sarà tenuta a rispettare le posizioni giuridiche sorte in base a tali negozi di diritto privato e assumerà una posizione di sostanziale indifferenza rispetto ad esse.
3.7 È controverso tra le parti se il cessionario del diritto di utilizzo sul punto d’ormeggio, seppur compreso nella più ampia concessione avente ad oggetto i beni demaniali ubicati nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia o meno soggetto passivo di imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (al pari dell’art. 5, comma 1, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE Capitale), a tenore del quale: « Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o RAGIONE_SOCIALE cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ».
In linea generale, questa Corte ha affermato che la disponibilità di beni demaniali, stante la loro destinazione RAGIONE_SOCIALE diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene stesso soltanto mediante concessione amministrativa, anche se il carattere pubblicistico di tale concessione non è di ostacolo RAGIONE_SOCIALE costituzione di un eventuale, ulteriore rapporto tra il concessionario ed un terzo. Tale rapporto non deve, peraltro, necessariamente assumere la veste giuridica della sub-concessione, atteso che l’utilizzazione del bene da parte del concessionario (nella
specie, le pubbliche acque, la cui cessione, in tutto o in parte, è subordinata al nulla – osta dell’amministrazione competente) ben può avvenire attraverso la stipula di atti negoziali propri del diritto privato (come un contratto di somministrazione), e ciò anche se il terzo beneficiario sia, a sua volta, un soggetto pubblico (Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2000, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2001, n. 15190).
Difatti, la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico  né  RAGIONE_SOCIALE  costituzione  in  favore  di  privati,  mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né RAGIONE_SOCIALE circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti  soggettivi  perfetti  (Cass.,  Sez.  5^,  9  marzo  2004,  n. 4769).
Con specifico riguardo, poi, al demanio marittimo, questa Corte ha ritenuto che il contratto, in forza del quale il concessionario per l’occupazione di un’area demaniale e dello spazio d’acqua antistante ceda ad un terzo l’utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d’uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all’art. 1024 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 18 luglio 2013, n. 17643). In particolare, il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione RAGIONE_SOCIALE strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, peraltro, del tutto
legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinRAGIONE_SOCIALEgmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella RAGIONE_SOCIALE cose in esso contenute, ed il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3^, 2 agosto 2000, n. 10118; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2004, n. 10484; Cass., Sez. Un., 3 aprile 2007, n. 8224; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 3^, 13 febbraio 2013, n. 3554; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2024, n. 6839).
Tale inquadramento è stato ribadito da questa Corte anche con riguardo RAGIONE_SOCIALE TARSU, per la quale la soggettività passiva è stata sempre ravvisata in capo al concessionario dell’area portuale anziché in capo ai cessionari dell’utilizzo dei singoli posti -barca. Si è detto, in proposito, che il concessionario di un porto turistico detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo per la raccolta dei rifiuti relativamente ai c.d. posti-barca, anche se questi sono oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi, giacché tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono, la detenzione (Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2023, n. 33106).
Si è significativamente aggiunto che non può ritenersi che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree, a prescindere dagli effetti reali o obbligatori e dall’opponibilità o meno al soggetto pubblico concedente, compor ti l’estinzione di tale detenzione, posto che la possibilità, da parte del concessionario, di consentire a terzi l’utilizzazione dell’area oggetto di concessione si fonda proprio sul provvedimento pubblico di concessione e deriva, pertanto,
proprio dRAGIONE_SOCIALE situazione giuridica attiva (di detenzione) che tale provvedimento costituisce. In altre parole, il contratto stipulato con il terzo ed avente ad oggetto il posto barca, a prescindere dal suo contenuto, dRAGIONE_SOCIALE sua struttura e dai suoi effetti, può comportare la costituzione di una situazione di sub-detenzione a favore del terzo: situazione che non esclude ed anzi presuppone la detenzione del concessionario. Quest’ultimo resta, pertanto, soggetto passivo del tributo in esame (Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2023, n. 33106).
3.8  In  definitiva,  al  di  là  del nomen  iuris con  cui  si  voglia appellare la situazione giuridica dei terzi assegnatari dei punti d’ormeggio, resta il fatto  che  la  cessione  frazionata  del  loro utilizzo  temporaneo  ad  una  pluralità  di  aventi  causa  non influisce sulla concessione dei beni del demanio marittimo, che restano, comunque, nella disponibilità (mediata) del concessionario del porto turistico.
Pertanto, si può ribadire che, in base all’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (al pari dell’art. 5, comma 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE Capitale), a tenore del quale: « Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario », la soggettività passiva ai fini dell’IMU è radicata nella qualità di concessionario del porto turistico, non rilevando che essa sia associata RAGIONE_SOCIALE titolarità di un diritto reale o personale di godimento. Ciò in quanto la concessi one costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale RAGIONE_SOCIALE soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
3.9  Su  tale  premessa,  dunque,  la  sentenza  impugnata  ha correttamente  ritenuto  che  « è  il  concessionario  ad  essere
soggetto passivo di imposta, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE natura del suo diritto sul bene demaniale ».
Il terzo motivo è infondato.
4.1  Come  è  noto  l’art.  36,  comma  2,  n.  4),  del  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
4.2  Nella  specie,  si  deve  escludere  che  la  motivazione  della sentenza impugnata sia inadeguata in relazione all’esclusione dell’applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative (al di là della infondatezza, come si vedrà in appresso, in punto di diritto).
Il quarto motivo è fondato.
5.1 Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, l’omessa presentazione della dichiarazione, seguita dall’omesso versamento dell’imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento dell’imposta, ma anche all’obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi
d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito tributario in periodi d’imposta diversi, anche  nell’evenienza in cui le violazioni  abbiano  avuto  ad  oggetto  plurimi  immobili  (Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24234).
Analogamente, è stato affermato che, in tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari RAGIONE_SOCIALE sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), ovvero che, in tema di ICI, l’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’imponibile ed RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18447).
Per identità di ratio , i medesimi principi sono destinati a valere anche per l’IMU.
5.2 Ne discende che la sentenza impugnata ha erroneamente determinato l’entità della sanzione amministrativa per l’omessa  dichiarazione  e  l’omesso  versamento  dell’IMU  per l’annata di riferimento in base al criterio del cumulo giuridico.
 Alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE  suesposte  argomentazioni,  dunque, valutandosi  la  fondatezza  del  quarto  motivo  e  l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali  limiti  e  la  sentenza  impugnata  deve  essere  cassata  in relazione al motivo accolto con rinvio della causa RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  del  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta i restanti motivi di ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto  e  rinvia  la  causa  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE            IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME          AVV_NOTAIO NOME COGNOME