Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27810 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20469/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina il 18 marzo 2024, n. 828, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore giudiziario pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di provvedimento reso dall’RAGIONE_SOCIALE
ICI IMU ACCERTAMENTO CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI COMPRESI IN PORTO TURISTICO CESSIONE A TERZI DEI PUNTI D’ORMEGGIO SOGGETTIVITÀ PASSIVA
PRINCIPIO DI DIRITTO
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 20 ottobre 2023, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
nonché sul ricorso iscritto al n. 20799/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore giudiziario pro tempore , autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di provvedimento reso dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE il 20 ottobre 2023, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina il 30 novembre 2024, n. 3541, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
entrambi avverso la sentenza depositata dRAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE il 23 marzo 2023, n. 1635/11/2023;
udite le relazioni RAGIONE_SOCIALEe cause svolte nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, rispettivamente, la prima, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, la seconda, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso, rispettivamente, nella prima, per l’accoglimento del quarto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorso incidentale; nella seconda, per il rigetto del ricorso; udito per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha concluso, nella prima, per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale; nella seconda, per il rigetto del ricorso;
udito per la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso, nella prima, per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale; nella seconda, per l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prima, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, poi, hanno
proposto separati ricorsi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dRAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE il 23 marzo 2023, n. 1635/11/2023, la quale, in controversia sull’impugnazione di avviso di accertamento d’ufficio n. 973 del 15 marzo 2017 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, per l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU relativa all’anno 2015, nella somma complessiva di € 1.000.054,05, a titolo di imposta, sanzioni amministrative ed interessi moratori, con riferimento ad una serie di immobili demaniali ubicati nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che, dopo la concessione in proprietà superficiaria dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 30 ottobre 2001, reg. n. 129, rep. n. 359, a favore RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ed il subingresso RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (all’epoca, in bonis ) all” RAGIONE_SOCIALE ‘ nella predetta concessione, i n virtù di determinazione resa dal dirigente responsabile del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’1 marzo 2007, n. NUMERO_DOCUMENTO, erano stati sottoposti, prima, RAGIONE_SOCIALE misura preventiva del sequestro a fini di confisca, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 19 luglio 2016, n. 145, e, poi, RAGIONE_SOCIALE confisca, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 20 dicembre 2018, n. 201, ha parzialmente accolto l’appello proposto dRAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione giudiziaria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dRAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 9 novembre 2021, n. 12126/21/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario -nel senso di escludere il tributo dovuto sugli immobili ceduti in proprietà superficiaria e/o diritto di utilizzo a terzi e di ridete rminare le sanzioni amministrative con l’applicazione del cumulo giuridico.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato iscritto al n. 20469NUMERO_DOCUMENTO R.G. Nel relativo procedimento, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, è stato iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. Nel relativo procedimento, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve disporre la riunione dei ricorsi (segnatamente, in base RAGIONE_SOCIALE priorità di iscrizione a ruolo, del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO. al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO., con conseguente assegnazione del ricorso susseguente al consigliere relatore del ricorso antecedente), trattandosi di impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza di appello (art. 335 cod. proc. civ.).
Inoltre, si rileva che il ricorso iscritto al n. 20799/2023 R.NUMERO_DOCUMENTO. è assolutamente speculare -per l’assoluta coincidenza dei motivi, sulla scorta di un raffronto comparativo del contenuto censorio al ricorso incidentale che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione giudiziaria, ha proposto rispetto al ricorso iscritto al n. 20469/2023 R.G.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dRAGIONE_SOCIALE stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l’altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un’altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l’altro ricorso (in termini: Cass. Sez. 3^, 20 dicembre 2011, n. 27555; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2020, n. 15582; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2025, n. 22730).
Per cui, pur apprezzandosene la ritualità in fase introduttiva, si deve dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso iscritto al n. 20799/2023 R.G.
Resta, dunque, da esaminare (con il contrapposto ricorso incidentale) il solo ricorso iscritto al n. 20469/2023 R.G.
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
4.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, comma 2, e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 2 e 5, commi 1 e 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2012, n. 37), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado di condividere « il motivo di appello in ordine agli atti pubblici di cessione a terzi RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo dei beni, limitatamente a quelli documentati agli atti di causa, allegati RAGIONE_SOCIALE nota di deposito documenti in C.T.P. del 28
febbraio 2018, atteso che l’Imposta municipale propria ha quale presupposto il possesso di immobili (v. art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal D.L. n. 47 del 2014, convertito dRAGIONE_SOCIALE L. n. 80 del 2014); nonché gli immobi li diversi dall’abitazione principale (v. art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011) », concludendone che: « Anche l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 prevede che ‘soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o RAGIONE_SOCIALE cui produzione o scambio è diretta l’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario’. Dunque, a seguito dei surrichiamati atti di cessione RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imu su detti immobili grava sui terzi cessionari »
4.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, 15 del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2012, n. 37), 10, comma 4, e 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Deve essere accolto anche il motivo riguardante il cumulo giuridico, atteso che la norma di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472 del 1997 prevede che ‘quando violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE m età al triplo’. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
18230/2016 ha affermato che in tema di violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole, che vengono commesse in periodi d’imposta diversi, è orientamento costante RAGIONE_SOCIALEa Corte che si debba applicare la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo, secondo l’istituto RAGIONE_SOCIALEa continuazione, previsto dall’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/97 (Cass. n. 26077/2015). Dunque, nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, si dovrà provvedere al cumulo giuridico ».
Il ricorso incidentale è affidato a cinque motivi.
5.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 3bis , 52, 57, 58 e 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. ‘ Codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia ‘), 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Sulla asserita illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, co. 3 -bis , D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. ‘Codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia’) preme evidenziare che, nel caso in esame, il provvedimento con il quale è stato posto sotto sequestro l’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sez. Misure di prevenzione in data 19 luglio 2016. Appare pertanto pienamente legittimo l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore che, preso atto del suddetto provvedimento di sequestro ed in applicazione RAGIONE_SOCIALEa citata normativa ha liquidato il versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta fino al 19/07/2016, data a partire dRAGIONE_SOCIALE quale il pagamento del tributo risulta sospeso, come emerge chiaramente nell’accertamento n. 990, mentre il periodo cui si riferisce l’imposta è l’anno 2015, per cui detto motivo deve essere respinto ».
5.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 62, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello con motivazione contraddittoria da parte del giudice di secondo grado, che, secondo la ricorrente, « ha, in un primo tempo, affermato che sussisterebbe la soggettività passiva ai fini Imu in capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria e, successivamente, che il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘Imu rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione anche RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva all’imposta deve essere individuato nel ‘possesso degli immobili’ (da intendersi, nel cas o di specie, come titolarità di un diritto reale quale quello di superficie), di talché «la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imu (…) grava sui terzi cessionari» (e, quindi, non sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE!!!) »
5.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 2 e 5, commi 1 e 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2012, n. 37), 2 e 5, commi 1 e 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (approvato con deliberazione adottata dall’Assemblea Capitolina il 29/30 novembre 2013, n. 82), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado « che il diritto nascente in capo RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, deve essere assimilato ad un diritto reale su cosa altrui, ed in particolare al
diritto di superficie; di talché la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imu su detti immobili grava sui terzi cessionari e non sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
5.4 Con il quarto motivo, si denuncia (verosimilmente) violazione degli art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 62, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere sta to deciso l’appello con motivazione carente o apparente da parte del giudice di secondo grado, che non ha spiegato « le ragioni per le quali abbia(no) limitato l’accoglimento del «motivo di appello in ordine agli atti pubblici di cessione a terzi RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo dei beni documentati agli atti di causa, allegati RAGIONE_SOCIALE nota di deposito documenti in C.T.P. del 28 febbraio 2018» e non anche a quelli prodotti in allegato al ricorso introduttivo proposto avanti la allora C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE ».
5.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di valutare gli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito del presente giudizio, per cui, secondo la ricorrente, « l’impugnata sentenza d’appello merita di essere cassata per omessa e/o comunque errata valutazione degli elementi istruttori offerti dRAGIONE_SOCIALE Società fin dal primo grado di giudizio (ovvero per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa RAGIONE_SOCIALE cessione a terzi RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria sui beni immobili facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ in allegato al ricorso introduttivo proposto avanti la allora C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE) ».
Procedendosi RAGIONE_SOCIALE trattazione congiunta per la comune attinenza RAGIONE_SOCIALE questione RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEa soggettività
passiva (con riguardo all’IMU) del concessionario di porto tRAGIONE_SOCIALE compreso nel demanio marittimo in caso di cessione a terzi privati del godimento individuale su singoli posti-barca ( recte : punti d’ormeggio), il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato.
6.1 Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta in sede di merito (nonché in sede di legittimità), è pacifico tra le parti che:
con rogito redatto in forma pubblica amministrativa il 30 ottobre 2001, reg. n. 129, rep. n. 359, la RAGIONE_SOCIALE aveva concesso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ l’occupazione e l’uso (per la durata di 50 anni) di una zona marittima demaniale con l’antistante specchio d’acqua in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE località Idroscalo di Ostia per la realizzazione e la gestione di un porto tRAGIONE_SOCIALE, con la « facoltà di provvedere all’assegnazione dei posti di ormeggio e RAGIONE_SOCIALEe aree di servizio a terra, entro il limite di nove decimi dei posti-barca disponibili », secondo le prescrizioni del ‘ regolamento per l’esercizio e l’uso del porto di RAGIONE_SOCIALE ‘ (già approvato con decreto reso dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 12 dicembre 2000, n. 53); – che, anche in forza del successivo accordo di programma tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE il 27 luglio 2000, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva realizzato il c.d. ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘, costituito da posti -barca ( recte : punti d’ormeggio), box , posti-auto e locali commerciali, acquisendo sui manufatti realizzati sull’area demaniale ottenuta in concessione la proprietà superficiaria per una durata corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALEa concessione stessa;
-che, con una serie di atti notarili di cessione, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva trasferito a terzi « la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo » (sempre per la durata di 50 anni) sulla quasi totalità dei beni facenti parte del c.d. ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘;
che, con determinazione resa dal dirigente responsabile del Dipartimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’1 marzo 2007, n. NUMERO_DOCUMENTO, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (all’epoca, in bonis ) era stata autorizzata a subentrare in luogo RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nella predetta concessione; – che, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 19 luglio 2016, n. 145, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era stata sottoposta RAGIONE_SOCIALE misura preventiva del sequestro del capitale (a fini di confisca) con la nomina di un amministratore giudiziario;
che, con decreto reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Misure di Prevenzione il 20 dicembre 2018, n. 201, il sequestro era stato tramutato in confisca.
6.2 RAGIONE_SOCIALE l’assunto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, « la posizione giuridica RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE sia quella di parte di un vero e proprio rapporto obbligatorio. Tale assunto trova conferma nella circostanza che gli atti di cessione interessati hanno come oggetto un “diritto di utilizzo” sui beni catastalmente individuati » (pagina 10 del ricorso). Per cui, RAGIONE_SOCIALE luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, « l’RAGIONE_SOCIALE ha correttamente individuato nella società RAGIONE_SOCIALE il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘IMU » (pagina 10 del ricorso).
6.3 All’opposto, secondo la controricorrente/ricorrente incidentale, « la RAGIONE_SOCIALE.I., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria
e/o il diritto di utilizzo (sempre per anni 50 decorrenti dal 10 agosto 1998) RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei beni facenti parte del porto stesso. A seguito, pertanto, dei surrichiamati atti di cessione RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei beni immobili realizzati sulle aree demaniali facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imu su detti immobili grava sui terzi cessionari » (pagina 29 del controricorso). Pertanto: « Ne consegue (…) c he, nel caso di specie, la cessione a terzi, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. (allora concessionaria) RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei beni immobili realizzati sulle aree demaniali facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, ha ‘trasferito’ la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imu relativa a detti immobili dRAGIONE_SOCIALE concessionaria (tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in qualità di titolare del diritto di superficie sulle opere realizzate sulle aree demaniali) ai terzi cessionari » (pagina 31 del controricorso).
6.4 Pur non aderendo RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente/ricorrente incidentale, il P.M. ha ipotizzato -nelle conclusioni scritte – che: « Seguendo un certo percorso argomentativo, potrebbe, dunque, rilevarsi che:
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è il concessionario principale RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ceduto a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo sui beni realizzati (posti-barca, box, locali commerciali);
queste ‘cessioni’ sono assimilabili a sub -concessioni;
queste ‘sub -concessioni’ (cessioni) sono avvenute con l’assenso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente (come evidenziato dai ‘nulla osta’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal collegamento funzionale al servizio del porto tRAGIONE_SOCIALE);
– i terzi cessionari utilizzano i beni per attività ausiliarie, sussidiarie e complementari RAGIONE_SOCIALE gestione del porto tRAGIONE_SOCIALE (servizio pubblico) .
Se, dunque, il soggetto passivo è chi detiene quel godimento effettivo, potrebbe sostenersi che è il terzo acquirente del diritto di superficie (il ‘cessionario’) che diventa il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘IMU per quella porzione di bene, e non più la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto concessionario principale ».
6.5 Con specifico riguardo RAGIONE_SOCIALE ‘ sub-concessione ‘, un recente arresto di questa Corte ha precisato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI, con riguardo all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto dall’art. 18, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU e RAGIONE_SOCIALEa nuova IMU, con riguardo, rispettivamente, agli artt. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 1, comma 743, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, in caso di concessione su aree demaniali (con relative accessioni e pertinenze), la previsione normativa RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva in capo al ‘ concessionario ‘ vale, per identità di ratio legis e simmetria di causa negoziale, anche per il subconcessionario, al quale il godimento dei beni demaniali sia stato affidato -con l’assenso (preventivo o successivo) RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente -dal concessionario per concorrere con quest’ultimo, nell’esercizio di attività ausiliarie, sussidiarie e complementari, RAGIONE_SOCIALE gestione del medesimo servizio pubblico; ciò in quanto, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente consente al sub -concessionario di subentrare (mediante l’attribuzione di un diritto reale o personale) nella medesima posizione del concessionario rispetto all’u so di beni demaniali costituenti oggetto RAGIONE_SOCIALEa precedente concessione e di compartecipare,
mediante l’utilizzo vincolato di tali beni, RAGIONE_SOCIALE gestione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto RAGIONE_SOCIALE vigilanza (sia pure indiretta, per il tramite del concessionario) RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente, che ne ha preventivamente valutato l’idoneità al subingresso (in termini: Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11006).
Tale principio -che, per la sua eccezionalità, non contraddice la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale , per l’IMU, il concessionario è l’RAGIONE_SOCIALE soggetto passivo d’imposta in caso di concessione di aree demaniali – è stato enunciato da questa Corte in relazione alle specifiche peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie allora decisa (concessioni aeroportuali), nella quale veniva in rilievo una sub-concessione, che, avendo una finalità pubblicistica, determinava il concorso del sub-concessionario nella gestione del servizio pubblico sotto la direzione, la vigilanza ed il controllo del concessionario/sub-concedente (pur sempre in veste di longa manus RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente).
Laddove, nella vicenda in disamina, si ha più propriamente riguardo RAGIONE_SOCIALE pluralità di cessioni di un diritto di utilizzo temporaneo su singoli immobili demaniali dal concessionario (da intendersi, in questa sede, anche il subentrante nella concessione con l’assenso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione concedente ex art. 46 cod. nav.) a terzi, soddisfacendo un interesse personale di questi ultimi al loro godimento esclusivo.
6.6 La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di porti turistici è disciplinata -oltre che dal codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione (artt. 36 ss. cod. nav.) – dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (‘ Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate RAGIONE_SOCIALE nautica da diporto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 20, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. 15 marzo 1997, n. 59 »), che l’ha definita (art. 1) come la « concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe strutture dedicate RAGIONE_SOCIALE nautica da diporto », vale a dire (art. 2): 1) il « porto tRAGIONE_SOCIALE » (lett. a), da intendersi come « il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari »; b) i « punti d’ormeggio » (lett. c), da intendersi come « le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto ».
RAGIONE_SOCIALE la giurisprudenza amministrativa, l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa realizzazione e RAGIONE_SOCIALEa gestione di un porto tRAGIONE_SOCIALE si caratterizza per il fatto che, accanto RAGIONE_SOCIALE concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’eserc izio RAGIONE_SOCIALEa nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.), trattandosi, quindi, di una figura complessa e peculiare, nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pu bblici (Cons. Stato, Sez. 6^, 18 dicembre 2012, n. 6488). Per cui, nel quadro RAGIONE_SOCIALEe fattispecie tipizzate, dapprima, dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, poi, dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. ‘ Codice dei contratti pubblici ‘), essa è ricondotta RAGIONE_SOCIALE categoria mista RAGIONE_SOCIALEe ‘ concessioni di lavori e servizi ‘ (art. 169 del primo decreto; art. 180 del secondo decreto).
Peraltro, l’art. 45 -bis cod. nav. consente che il concessionario possa essere autorizzato a trasferire a terzi il godimento temporaneo dei beni demaniali.
In tale contesto, dunque, l’assegnazione a terzi RAGIONE_SOCIALE‘uso individuale dei singoli punti d’ormeggio costituisce un’attività coerente con la destinazione funzionale del porto tRAGIONE_SOCIALE, che è espressamente disciplinata dRAGIONE_SOCIALE concessione (anche mediante la previsione di un apposito regolamento). Invero, la concessione RAGIONE_SOCIALEa realizzazione e RAGIONE_SOCIALEa gestione del porto tRAGIONE_SOCIALE comporta la facoltà di attribuire a terzi l’utilizzo temporaneo dei punti d’ormeggio verso il corrispettivo di un canone periodico, trattandosi di una tipica modalità di godimento ‘ imprenditoriale ‘ dei beni demaniali da parte del concessionario, che, in tal modo, non si spoglia del diritto derivantegli dRAGIONE_SOCIALE concessione, ma esercita la gestione del porto tRAGIONE_SOCIALE in osservanza ed in attuazione RAGIONE_SOCIALEa concessione. Difatti, il concessionario conserva il controllo e la vigilanza sull’uso dei punti d’ormeggio da parte degli assegnatari, amministrando anche il condominio di godimento che viene ad instaurarsi tra i medesimi sulle parti comuni del p orto tRAGIONE_SOCIALE in conformità all’apposito regolamento.
Da quanto sopra esposto, non si può far a meno di evidenziare il collegamento genetico tra il diritto attribuito al terzo avente causa sul punto d’ormeggio e la concessione del porto tRAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il concessionario ha potuto disporre del godimento sul bene demaniale. In tal senso, sebbene il rapporto tra il concessionario e il terzo avente causa sia regolato dal diritto privato, l’autorità concedente non sarà tenuta a rispettare le posizioni giuridiche sorte in base a tali negozi di diritto privato e assumerà una posizione di sostanziale indifferenza rispetto ad esse.
6.6 È controverso tra le parti se il cessionario del diritto di utilizzo sul punto d’ormeggio, seppur compreso nella più ampia concessione avente ad oggetto i beni demaniali ubicati nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia o meno soggetto passivo di imposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (al pari RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), a tenore del quale: « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o RAGIONE_SOCIALE cui produzione o scambio è diretta l’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ».
In linea generale, questa Corte ha affermato che la disponibilità di beni demaniali, stante la loro destinazione RAGIONE_SOCIALE diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene stesso soltanto mediante concessione amministrativa, anche se il carattere pubblicistico di tale concessione non è di ostacolo RAGIONE_SOCIALE costituzione di un eventuale, ulteriore rapporto tra il concessionario ed un terzo. Tale rapporto non deve, peraltro, necessariamente assumere la veste giuridica RAGIONE_SOCIALEa sub-concessione, atteso che l’utilizzazione del bene da parte del concessionario (nella specie, le pubbliche acque, la cui cessione, in tutto o in parte, è subordinata al nulla – osta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione competente) ben può avvenire attraverso la stipula di atti negoziali propri del diritto privato (come un contratto di somministrazione), e ciò anche se il terzo beneficiario sia, a sua volta, un soggetto pubblico (Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2000, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2001, n. 15190).
Difatti, la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né RAGIONE_SOCIALE costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né RAGIONE_SOCIALE circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2004, n. 4769).
Con specifico riguardo, poi, al demanio marittimo, questa Corte ha ritenuto che il contratto, in forza del quale il concessionario per l’occupazione di un’area demaniale e RAGIONE_SOCIALEo spazio d’acqua antistante ceda ad un terzo l’utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto-barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d’uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all’art. 1024 cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 18 luglio 2013, n. 17643). In particolare, il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinRAGIONE_SOCIALEgmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella RAGIONE_SOCIALEe cose in esso contenute, ed il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3^, 2 agosto 2000, n. 10118; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2004, n. 10484; Cass., Sez. Un., 3 aprile
2007, n. 8224; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 3^, 13 febbraio 2013, n. 3554; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2024, n. 6839).
Tale inquadramento è stato ribadito da questa Corte anche con riguardo RAGIONE_SOCIALE TARSU, per la quale la soggettività passiva è stata sempre ravvisata in capo al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘area portuale anziché in capo ai cessionari RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo dei singoli posti -barca. Si è detto, in proposito, che il concessionario di un porto tRAGIONE_SOCIALE detiene, in forza RAGIONE_SOCIALEa concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo per la raccolta dei rifiuti relativamente ai c.d. posti-barca, anche se questi sono oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi, giacché tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono, la detenzione (Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2023, n. 33106).
Si è significativamente aggiunto che non può ritenersi che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree, a prescindere dagli effetti reali o obbligatori e dall’opponibilità o meno al soggetto pubblico concedente, compor ti l’estinzione di tale detenzione, posto che la possibilità, da parte del concessionario, di consentire a terzi l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto di concessione si fonda proprio sul provvedimento pubblico di concessione e deriva, pertanto, proprio dRAGIONE_SOCIALE situazione giuridica attiva (di detenzione) che tale provvedimento costituisce. In altre parole, il contratto stipulato con il terzo ed avente ad oggetto il posto-barca, a prescindere dal suo contenuto, dRAGIONE_SOCIALE sua struttura e dai suoi effetti, può comportare la costituzione di una situazione di sub-detenzione a favore del terzo: situazione che non esclude ed anzi presuppone la detenzione del concessionario. Quest’ultimo
resta, pertanto, soggetto passivo del tributo in esame (Cass., Sez. Trib., 28 novembre 2023, n. 33106).
6.7 In definitiva, al di là del nomen iuris con cui si voglia appellare la situazione giuridica dei terzi assegnatari dei punti d’ormeggio, resta il fatto che la cessione frazionata del loro utilizzo temporaneo ad una pluralità di aventi causa non influisce sulla concessione dei beni del demanio marittimo, che restano, comunque, nella disponibilità (mediata) del concessionario del porto tRAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, si può ribadire che, in base all’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (al pari RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, del regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), a tenore del quale: « Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario », la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU è radicata nella qualità di concessionario del porto tRAGIONE_SOCIALE, non rilevando che essa sia associata RAGIONE_SOCIALE titolarità di un diritto reale o personale di godimento. Ciò in quanto la concessi one costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale RAGIONE_SOCIALE soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
6.8 Su tale premessa, dunque, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, « a seguito dei surrichiamati atti di cessione RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo la soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU grava sui terzi cessionari ».
6.9 Nel riesame del merito, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: « Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU, il concessionario di immobili demaniali compresi in un porto tRAGIONE_SOCIALE, nell’accezione sancita dall’art. 2 del
d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, è l’RAGIONE_SOCIALE soggetto passivo di imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, anche con riguardo ai punti d’ormeggio, il cui diritto di utilizzo temporaneo sia stato ceduto a terzi, essendo irrilevante a tal fine la qualifica zione e l’efficacia dei contratti all’uopo stipulati tra le parti ».
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.
7.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: « Deve essere accolto anche il motivo riguardante il cumulo giuridico, atteso che la norma di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472 del 1997 prevede che ‘quando violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo’. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18230/2016 ha affermato che in tema di violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole, che vengono commesse in periodi d’imposta diversi, è orientamento costante RAGIONE_SOCIALEa Corte che si debba applicare la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo, secondo l’istituto RAGIONE_SOCIALEa continuazione, previsto dall’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 472/97 (Cass. n. 26077/2015). Dunque, nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, si dovrà provvedere al cumulo giuridico ».
7.2 L’assunto non può essere condiviso.
RAGIONE_SOCIALE la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, seguita dall’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta,
ma anche all’obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo, in forza RAGIONE_SOCIALEa continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi RAGIONE_SOCIALE‘illecito tributario in periodi d’imposta diversi, anche nell’evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili (Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24234).
Analogamente, è stato affermato che, in tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime RAGIONE_SOCIALEa continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari RAGIONE_SOCIALE sanzione base aumentata dRAGIONE_SOCIALE metà al triplo (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), ovvero che, in tema di ICI, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALEa continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile ed RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18447).
Per identità di ratio , i medesimi principi sono destinati a valere anche per l’IMU.
7.3 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamente rideterminato l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa per
l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU per l’annata di riferimento in base al criterio del cumulo giuridico.
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
8.1 RAGIONE_SOCIALE il tenore RAGIONE_SOCIALEa censura: « a) dette norme impediscono all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria (nel caso di specie, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di pretendere dalle società soggette a sequestro o confisca il pagamento di somme a titolo di imposte ed accessori con riferimento a beni immobili cui detto provvedimento si riferisce, cosa che, invece, è avvenuta nel caso di specie, atteso che l’impugnato avviso di accertamento si conclude con una richiesta di pagamento di somme a titolo di Imu, sanzioni ed interessi; b) in ogni caso, per effetto del provvedimento del 22 luglio 2015 del Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE l’intero patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE è stato assoggettato a sequestro preventivo ex art. 321 e ss. c.p.p., di talché nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società contribuente RAGIONE_SOCIALE luce di quanto previsto dall’art. 51, D.Lgs. n. 159 del 2011; c) l’intera odierna procedura di accertamento di un presunto credito vantato, a titolo di Imu, da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società contribuente è del tutto illegittima, essendo in contrasto con la normativa prevista dal surrichiamato ‘Codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia’ (artt. 52, 57, 58 e 59) in tema di accertamento dei diritti di terzi ».
8.2 Tale argomento non è condivisibile.
RAGIONE_SOCIALE questa Corte, in tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dall’art. 57 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei
creditori anteriori, non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione (Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3356 -nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27215). Infatti, la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, comma 3bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (con il riferimento RAGIONE_SOCIALE « vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca» ed alle «imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione giudiziaria ») evidenzia univocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari, anteriori al sequestro preventivo. Per cui, nessuna incidenza può attribuirsi RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa in ordine RAGIONE_SOCIALE conservazione o RAGIONE_SOCIALE caducazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, allorquando i relativi presupposti si riferiscano ad epoca anteriore all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione.
Il secondo motivo ed il quarto motivo del ricorso incidentale -la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta per la comune attinenza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -sono infondati.
9.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento
RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214,
13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
9.2 Nella specie, si deve escludere che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sia inadeguata o contraddittoria in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva di imposta in capo ai terzi cessionari « RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o dei diritti di utilizzo dei beni », da un lato, ed al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva di imposta in capo al concessionario del porto tRAGIONE_SOCIALE, dall’altro lato, giacché il giudice del gravame -proprio in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente -ha inequivocabilmente limitato la responsabilità tributaria del concessionario RAGIONE_SOCIALE sola categoria dei beni demaniali inceduti a terzi, essendo egli rimasto titolare RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria.
Ad ogni modo, l’esito infausto RAGIONE_SOCIALEe predette censure è superato dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, attenendo la motivazione censurata RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva del concessionario del porto tRAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU.
Il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato.
11.1 RAGIONE_SOCIALE la controricorrente/ricorrente incidentale: « In riferimento, infatti, al secondo motivo di appello relativo RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento de quo per carenza del presupposto d’imposta e per difetto di soggettività passiva, la RAGIONE_SOCIALE ha affermato che «si condivide il motivo di appello in ordine agli atti pubblici di cessione a terzi RAGIONE_SOCIALEa proprietà superficiaria e/o del diritto di utilizzo dei beni, limitatamente a quelli documentati agli atti di causa, allegati RAGIONE_SOCIALE nota di deposito documenti in C.T.P. del 28 febbraio 2018». In realtà, come risulta per tabulas dRAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, la Società aveva prodotto documentazione relativa RAGIONE_SOCIALE cessione a terzi RAGIONE_SOCIALEa proprietà
superficiaria sui beni immobili facenti parte del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ non solo con la nota di deposito documenti del 28 febbraio 2018, bensì anche in allegato al ricorso introduttivo proposto avanti la allora C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE » (pagina 33 del controricorso).
A suo dire: « Non si comprende pertanto -né è possibile desumerlo dRAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza d’appello che, sul punto, omette qualunque motivazione -la ragione per la quale la RAGIONE_SOCIALE abbia limitato l’accoglimento del <> » (pagina 34 del controricorso).
11.2 A ben vedere, la documentazione allegata al ricorso introduttivo è analoga -sul piano del contenuto negoziale e RAGIONE_SOCIALEa significatività probatoria -a quella allegata RAGIONE_SOCIALE nota depositata il 28 febbraio 2018, per cui la produzione di ulteriori cessioni a terzi del diritto di utilizzo di immobili demaniali non può alterare l’esito del giudizio, essendo ininfluente sull’individuazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva per il tributo.
11.3 Ad ogni buon conto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALEe prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022,
n. 16736; Cass., Sez. Lav., 3 luglio 2024, n. 18211; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6568). Ma tanto non è stato denunciato in questa sede.
12. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nonché l’infondatezza dei motivi del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti, mentre il ricorso incidentale deve essere respinto; per cui, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
13. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa controricorrente/ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale (rispetto al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO.G.), a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
14. Si deve, invece, escludere la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso iscritto al n. 20799/2023 R.G., essendone stata dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 20469/2023 R.G. e 20799/2023 R.G.; accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 20469/2023 R.G.; rigetta il ricorso incidentale (rispetto al ricorso iscritto al n. 20469/2023 R. G.); dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso
iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa controricorrente/ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale (rispetto al ricorso iscritto al n. 20469/2023 R.G.), se dovuto.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME