Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24685/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 22 gennaio 2024, n. 21, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 23 maggio 2023, n. 3091/11/2023;
ICI IMU ACCERTAMENTO AGENZIA DEL DEMANIO SOGGETTIVITÀ PASSIVA PRINCIPIO DI DIRITTO
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 23 maggio 2023, n. 3091/11/2023, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 20151524 del 15 settembre 2020 per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘ IMU relativa a ll’anno 20 15 per l’importo complessivo di € 46.860,00, in relazione ad immobili ubicati in RAGIONE_SOCIALE e censiti in catasto con le particelle 1000, 1027, 1028, 256, 496 e 995 del folio 133, 71 sub 3 e 71 sub. 5 del folio 169, 162 sub. 2 e 162 sub 3 del folio 171, 329 sub. 2 e 329 sub. 3 del folio 181, i quali erano compresi nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha accolto parzialmente l’appello proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 9 marzo 2022, n. 121/01/2022, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -nel senso di dichiarare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei limiti del 50% con riguardo al fabbricato censito in catasto con la particella 71 sub. 3 del folio 169, nonché per l’intero con riguardo ai terreni censiti in catasto con le particelle 1000, 1027, 1028, 256, 496 e 995 del folio 133, e di dichiarare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per il resto.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 1 e 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 1, comma 743, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, 2697 cod. civ., 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo che l’RAGIONE_SOCIALE fosse dotata di soggettività passiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ IMU.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Invero, è pacifico che l ‘RAGIONE_SOCIALE – fatta eccezione per alcuni beni, costituenti il suo patrimonio immobiliare, ad essa conferito dal RAGIONE_SOCIALE, in virtù del d.m. 29 luglio 2005, recante ‘ Individuazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, e del successivo d.m. 17 luglio 2007, recante ‘Individuazione di nuovi beni immobili da conferire in proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 1, del D.M. 29 luglio 2005, del Ministro RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ‘ – non è proprietaria del patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né è titolare, in relazione allo stesso, di diritti reali, o di concessione amministrativa. La proprietà del patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella sua interezza, permane in capo allo RAGIONE_SOCIALE medesimo e, in rappresentanza di esso, al RAGIONE_SOCIALE, non rinvenendosi alcuna norma
che ne abbia trasferito la titolarità in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Per cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI (ma con valenza anche per l’IMU) , l’RAGIONE_SOCIALE, la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, cura l’amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non è soggetta ad imposta, non essendo ricompresa tra i soggetti passivi elencati nell’art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3275; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10655; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2021, n. 4138).
Ciò, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE ( che, rientrando tra le agenzie fiscali, è munita di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 61, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed è d istinta dal RAGIONE_SOCIALE) non è proprietaria (né titolare di altro diritto reale, e neppure formale concessionaria) degli immobili compresi nel RAGIONE_SOCIALE e nel patrimonio (disponibile o indisponibile) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui essa non può essere il soggetto passivo d ell’ICI e RAGIONE_SOCIALE‘IMU , che per legge (artt. 3, comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504; 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è individuato nel proprietario degli immobili (e, dunque, nella fattispecie, nel RAGIONE_SOCIALE).
2.3 Ne discende che , a fronte RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione primaria ex lege RAGIONE_SOCIALE‘« amministrazione dei beni immobili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » (art. 65, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), non si può valorizzare, al fine di stabilire la soggettività passiva ai fini del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU (come è stato, invece, fatto dalla sentenza impugnata), la circostanza che la convenzione stipulata tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per il triennio 2017/2019 « risulta disciplinante la gestione del pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte, gravanti sui beni di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunque pagate dall’RAGIONE_SOCIALE, previa messa a disposizione dei fondi da parte del RAGIONE_SOCIALE ».
Difatti, sancendo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe imposte, che i servizi prestati consistono in: « a) determinazione degli importi a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (anche attraverso la trasmissione agli enti di competenza dei dati rilevanti per il calcolo degli oneri fiscali); b) trasmissione alla struttura centrale RAGIONE_SOCIALEe informazioni relative ai tributi da corrispondere e la relativa richiesta di messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe necessarie risorse finanziarie; c) gestione del rapporto con il MEF da parte RAGIONE_SOCIALEa struttura centrale per la disponibilità dei fondi; d) gestione dei pagamenti dei tributi; e) gestione del relativo contenzioso a supporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE », il punto 1.5 del l’allegato ‘A’ (‘ Dettaglio dei servizi resi ‘) alla citata convenzione (che è annessa in copia alla documentazione prodotta in via telematica nel fascicolo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in sede di legittimità) conferma il ruolo meramente gestorio e strumentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che opera per conto e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE anche con riguardo all’adempimento degli obblighi tributari inerenti agli immobili demaniali o patrimoniali, non offrendo alcun appiglio all’opposta ricostruzione del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe posizioni dominicali.
3. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria
provinciale di Roma il 17 gennaio 2020, n. 598/21/2020, che aveva annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’I MU relativa all’anno 2013 con riguardo al fabbricato censito in catasto con la particella 71 sub. 3 del folio 169, sul presupposto che il tributo non era dovuto per carenza del possesso del predetto immobile in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 1 e 2 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a prescindere dalla formazione del giudicato esterno di cui al secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva il possesso del fabbricato censito in catasto con la particella 71 sub. 3 del folio 169, che era stato occupato sine titulo da altri enti.
I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, essendo stati proposti in via subordinata rispetto al primo motivo, per cui se ne rende superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, commi 1 e 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis , 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, 1, comma 2, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e 1, comma 759, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’IMU relativa all’anno 2015 era dovuta in relazione ai terreni censiti in catasto con le particelle 1000, 1027, 1028, 256, 496 e 995 del folio 133,
giacché l’edificazione sui medesimi RAGIONE_SOCIALEa caserma del RAGIONE_SOCIALE non basta ad escluderne la debenza, a causa RAGIONE_SOCIALE‘intestazione catastale dei predetti immobili all’RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Il predetto motivo è inammissibile.
4.2 Difatti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE‘acquisto dei terreni a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per effetto d i un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, sebbene sulla sola base RAGIONE_SOCIALEe risultanze catastali (che hanno valore meramente indiziario -da ultima: Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2023, n. 30823), il mezzo finisce col risolversi in una inammissibile pretesa alla revisione del merito ed alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie al fine di rinnovare l’accertamento sull’appart enenza dei predetti immobili, che sono rigorosamente precluse al giudice di legittimità.
4.3 D’altra parte, la circostanza che i beni demaniali e patrimoniali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non siano stati trasferiti all’RAGIONE_SOCIALE in forza del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non esclude che l’RAGIONE_SOCIALE possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, essendo munita di autonomia patrimoniale ex art. 61, comma 2, del citato d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed essendo, quindi, titolare di un separato patrimonio per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità istituzionali ex art. 1 del d.m. 29 luglio 2005.
4.4 In conclusione, anche al fine di rinsaldare e consolidare la precedente giurisprudenza, il collegio valuta l’opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: « In tema di IMU (come anche di ICI), l’RAGIONE_SOCIALE non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel RAGIONE_SOCIALE e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei quali essa è mera
affidataria RAGIONE_SOCIALE ‘a mministrazione e RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare RAGIONE_SOCIALEa proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (così come nell’art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 , per l’ICI) . Ciò non esclude, tutta via, che l’RAGIONE_SOCIALE sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 29 luglio 2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili »
5. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’inammissibilità del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in relazione ai fabbricati ubicati in RAGIONE_SOCIALE e censiti in catasto con le particelle 71 sub 3, e 71 sub. 5 del folio 169, 162 sub. 2 e 162 sub 3 del folio 171, 329 sub. 2 e 329 sub. 3 del folio 181.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Invero, alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo da parte del contribuente per una pluralità di immobili in relazione alla medesima imposta integri un’unica domanda articolata in una pluralità di capi (Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072), rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche all’esito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore) costituisce idonea giustificazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo; dichiara l’inammissibilità del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario con l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio .
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre