Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
Oggetto:
imposta
giochi
scommesse – soggettività
passiva – solidarietà
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. 36593/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 886/03/18 depositata in data 10/05/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio richiedeva maggiori tributi, interessi e sanzioni per operazioni di gioco poste in essere nell’anno 2009;
-la CTP di Firenze rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con la sentenza qui impugnata, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha accolto le doglianze RAGIONE_SOCIALEa società;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo di impugnazione;
-resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-va preliminarmente disattesa l’istanza di discussione in pubblica udienza in atti; basti osservare, sul punto, in adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. Un. n. 14437 del 5 giugno 2018); qui non si verte infatti in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 8093 del 23 aprile 2020). In ogni caso, la sede RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME – 2 -nel caso in questione, comunque, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte, ma è ben
noto (v. Cass nel prosieguo citate) e, comunque, compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall’altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa proprio alla RAGIONE_SOCIALE);
-i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito;
-altrettanto preliminarmente, va quindi parimenti disattesa l’istanza di sospensione del giudizio formulata in controricorso; così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere adeguata anche la decisione in sede di procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 novembre 2020, n. 26480); e neppure si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte, esaustiva e completa;
-più analiticamente, basterà qui osservare che la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504 del 98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 da un canto ha stabilito che l’imposta (che nel presente caso riguarda operazioni di gioco poste in essere nel 2009) è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .;
–RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). E anche la giurisprudenza penale di Legittimità (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale,
RAGIONE_SOCIALE COGNOME – 4
quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale;
-né, ha aggiunto la RAGIONE_SOCIALEulta, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;
-per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220/10. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5 RAGIONE_SOCIALEa ridetta pronuncia) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del
2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore;
-ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , quale è parte contribuente in questo processo, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d’imposta la responsabilità del bookmaker , in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., «giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4;
-a fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto 4.4.);
-in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti in- variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-venendo allora all’esame del solo motivo di ricorso dedotto, lo stesso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del suddetto d. Lgs. n. 504 del 1988, per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza del presupposto giuridico per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta in capo al bookmaker RAGIONE_SOCIALE;
-il motivo è all’evidenza fondato; la questione posta in ricorso per cassazione riguarda un profilo, come i restanti in tema, che è già stato oggetto di approfondito esame in una ormai torrenziale giurisprudenza di questa Corte e che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. ne. c.p.c. (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160,
9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473);
-la sopra richiamata disposizione del legislatore delegato, intitolata ai soggetti passivi, stabilisce che «soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. Lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»;
-il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria -che peraltro anche ove assente, in presenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo -e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo;
-alla luce di quanto sopra, la CTR ha commesso evidente errore di diritto nel ritenere difettosa la soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
-la stessa ha preso le mosse da una lettura RAGIONE_SOCIALEa solidarietà tra CTD e bookmaker che non può essere condivisa, né risulta che sia stata sostenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018;
-va infatti ribadito che la solidarietà in esame è di tipo paritetico e non dipendente; l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente osservare che esso attribuisce il diritto di rivalsa a “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”, così rendendo chiaro che, ove il coobbligato solidale sia obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta per un fatto o una situazione propri (e non riferibili esclusivamente all’obbligato principale), l’art. 64, comma 3, sopra citato non opera e la rivalsa può essere disciplinata diversamente;
-in altri termini, l’art. 64, comma 3 medesimo, non offre soluzione al problema del regime RAGIONE_SOCIALEa solidarietà, ma richiede, onde affermare l’esistenza del diritto di rivalsa del sostituto e del responsabile d’imposta, che detto problema sia stato già risolto preventivamente;
-conclusivamente, il ricorso va accolto;
-la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello che procederà a nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra enunciati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.