Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6608 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6608 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
attenendo la prima al requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 19/03/2026
dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. n. 13305/2024, che richiama Cass n. 4639/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 8399/2013; Cass. n. 20428/2020; Cass. n. 14744/2022).
Con la seconda censura il contribuente ha dedotto, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1992, assumendo che il Comune, nonostante la previsione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1992, aveva accertato l’ICI in capo al RAGIONE_SOCIALEo, nella qualità di concessionario, solo nell’anno 2009 e che condizione per l’assoggettamento ad imposta è il godimento pieno del bene, nel senso del suo sfruttamento economico, nel caso di specie assente, solo così potendosi rispettare il precetto dell’art. 53 Cost., laddove una indistinta applicazione dell’imposta ai concessionari, prescindendo dal carattere della concessione (gratuita od onerosa) minerebbe il principio di capacità contributiva, rendendo inevitabile il ricorso alla Corte costituzionale.
2.1. Il motivo risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, senza fornire spunti per una diversa riflessione, dovendo sul punto chiarirsi che un differente ordine di idee non è stato espresso dalla richiamata pronuncia n. 3275/2019 di questa Corte, la quale ha riguardato la distinta ipotesi di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, ivi individuando il soggetto passivo nel proprietarioconcedente l’utilizzazione del bene ad un terzo, « non
potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto o una concessione » (così nella citata pronuncia).
2.2. L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nel testo introdotto -con decorrenza dal 1° gennaio 2001 – dall’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, dispone, invece, che: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».
In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, nel modificare l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, ha reso il concessionario, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (cioè, dall’annualità 2001), obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l’opposta conseguenza dell’intassabilità (v. Cass. n. 24969/2010; Cass. n. 30361/2018; Cass. n. 9429/2019; Cass. n. 10006/2019; Cass. n. 9978/2019; Cass. n. 28563/2020; Cass. n. 99782021; Cass. nn. 9906/2023, 9918/2023, 9928/2023, 9943/2023, 9948/2023 e 9951/2023; Cass. n. 10577/2023; Cass. n. 29225/2024).
Come reso palese dal tenore letterale della disposizione normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (cfr., tra le tante: Cass. n.
22757/2004; Cass., n. 24498/2009; Cass. n. 15479/2010; Cass. n. 22972/2010; Cass. nn. 23408/2010, 23409/2010, 23410/2010, 23411/2010, 23412/2010 e 23413/2010; Cass. nn. 20786/2011, 20787/2011, 20788/2011, 20789/2011, 20790/2011, 20791/2011, 20792/2011, 20793/2011 e 20794/2011; Cass, nn. 12797/2016 e 12798/2016).
In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributo indipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, così che non è necessario accertare se la concessione sia attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali o con effetti obbligatori (così, da ultimo, Cass. n. 11107/2025 e n. 11106/2025; nello stesso senso Cass. n. 11000/2025).
2.3. Non ha, poi, pregio nemmeno il riferimento alla necessità dello sfruttamento economico dei beni da parte del concessionario, tenuto conto della previsione contenuta all’art. 100, comma 2, r.d. n. 215/1933, secondo cui i proventi che derivano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE in discussione « passano al consorzio RAGIONE_SOCIALE per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere» (cfr. Cass. n. 16867/2014), il che dà conto della gestione economica del bene da parte del consorzio concessionario.
E nemmeno risulta utile il richiamo al tema della doppia imposizione in ragione del meccanismo del ribaltamento dei costi da parte del RAGIONE_SOCIALEo a carico dei singoli consorziati (pur soggetti al pagamento dei singoli contributi di RAGIONE_SOCIALE), non potendo ricorrere alcuna ipotesi di duplicazione di imposta a fronte dei relativi distinti presupposti gravanti in capo al concessionario ricorrente ed ai consorziati.
Con la terza doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 504/1992, per avere la Commissione deciso solo sul dato catastale della riconduzione dei beni (impianti idrovori) alla categoria catastale D, in luogo di quella effettiva e pacifica riconducibile alla categoria E.
3.1. Anche tale censura risulta infondata.
Per come allegato dallo stesso ricorrente ed accertato dal giudice del gravame, nei periodi di imposta in contestazione le unità immobiliari sottoposte a tassazione non risultavano classate in categoria esente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 504/1992 (che contempla «i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9»), essendo inserito nella categoria D.
Risulta, allora, sufficiente ricordare sul punto che questa Corte ha già chiarito che detta disposizione deve essere interpretata -secondo i criteri dell’interpretazione letterale, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento e con l’art. 5, commi 2 e 3, dello stesso decreto -nel senso che l’esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti al catasto per i quali nel medesimo periodo sussistono i presupposti per l’iscrizione nelle categorie indicate, con esclusione, pertanto, degli immobili già iscritti in categorie diverse da quelle del RAGIONE_SOCIALE E, ad iniziativa del contribuente, atteso che quest’ultimo non può, per beneficiare della suddetta esenzione, invocare a suo favore l’errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione (così Cass. n. 22580/2025, che richiama Cass. n. 24279/2019).
4. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’eccepita esimente circa l’obiettiva incertezza interpretativa delle norma asseritamente violate, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione degli
artt. 6 d.lgs. n. 472/1997, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 10 della legge n. 212/2000, sostenendo che sino alle più recenti pronunce del giudice di legittimità era pacifico che i RAGIONE_SOCIALE erano ritenuti meri detentori delle opere pubbliche, privi di soggettività passiva.
4.1. La doglienza non è fondata.
Secondo un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte (v., tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 22579/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata), in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, «l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito (v. altresì Cass. n. 24670/2007, cui adde , ex plurimis , Cass. n. 3108/2019; Cass. n. 23845/2016; Cass., n. 24588/2015; Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 4522/2013; Cass. n. 13457/2012; Cass. n. 2192/2012).
Si è, in particolare, rimarcato che -costituendo l’incertezza normativa oggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettiva
ignoranza incolpevole che trova il suo fondamento, piuttosto che nell’ignoranza giustificata, nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria -l’essenza del fenomeno «si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (v. Cass. n. 24670/2007 cui adde , ex plurimis , Cass. n. 10313/2019; Cass. n. 15452/2018; Cass. n. 12301/2017; con riferimento alla ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito, cfr. Cass. n. 23845/2016; Cass. n. 24588/2015; per la considerazione di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, v. Cass. n. 22579/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).
4.2. Nella fattispecie, non può non riconoscersi che la nuova disciplina venne introdotta, in termini chiarissimi, dall’ art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, a partire dall’anno di imposta 2001 e che già con la pronuncia di questa Corte n. 3692/2009 (resa a Sezioni Unite) era stato chiarito che la nuova normativa aveva esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta, il che avrebbe consentito al RAGIONE_SOCIALE di aver contezza, ben prima dell’instaurazione del giudizio (2014) e dell’anno d’imposta (2009), dell’interpretazione fornita dal giudice di legittimità nella sua espressione nomofilattica.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del controricorrente nella somma di 1.800,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME