Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16241/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALE n. 5152/2015 depositata il 09/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME impugnava, con distinti ricorsi, quattro intimazioni di pagamento emesse nei confronti della società
RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’illegittimità degli atti impositivi per vizi propri nonché per la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte.
La CTP di Palermo, riuniti i ricorsi, in accoglimento dell’eccezione da sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava il difetto di legittimazione del ricorrente per avere agito senza spendere la qualità di amministratore e legale rappresentante della società.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione regionale della RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME NOME con unico motivo e resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2257, 2266 e 2293 del codice civile», lamentando che i giudici di merito abbiano rigettato i ricorsi proposti per difetto di legittimazione attiva del contribuente, senza dare alcun rilievo alla sua qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, destinataria degli atti impugnati, notificati dopo l’estinzione e la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese della società.
1.1. Ai fini dell’autosufficienza del motivo, che in verità non indica con precisione ove, negli atti difensivi di merito, siano state espressamente dedotte le superiori circostanze, si rileva che la controricorrente riscontra dette allegazioni laddove imposta le proprie controdeduzioni sulla asserzione che il socio di società estinta non possa ritenersi legittimato a ricorrere per ciò solo, ma debba espressamente qualificarsi come successore a titolo
universale della stessa ovvero come ex socio e rappresentante legale della società (v. controricorso, pagg. 6-7-8).
Tanto premesso, il motivo è fondato.
2.1. Va ricordato, in termini generali, che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
2.2. Con riferimento al tema specifico qui evocato ha inoltre affermato questa Corte che «In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società – con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto» (Cass. Sez. 6T n. 10980 del 05/05/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 05/12/2012, Rv. 624261 – 01). E dunque «L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società» (Cass., n. 25487 del 12/10/2018) e che «Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (da ultimo v. Cass. n. 753 del 09/01/2024).
Pertanto, la mera qualità di ex socio di società di persone, pacifica in atti, fonda la legittimazione del ricorrente ad impugnare gli atti impositivi emessi nei confronti della società estinta.
Va inoltre ricordato che «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e che giustifica il litisconsorzio necessario tra società e soci nella causa di impugnazione dei relativi atti di accertamento, non viene più in considerazione nel caso di intervenuta estinzione della società, atteso che i debiti sociali si trasferiscono ai soci illimitatamente responsabili (Cass. Sez. 5, n. 20024 del 11/08/2017).
4.1. Va inoltre comunque esclusa, a monte, la sussistenza del litisconsorzio necessario nel caso di specie, ove l’impugnazione sia rivolta nei confronti dell’atto di riscossione e non dell’avviso di accertamento societario.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.