Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6004 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6004 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6592/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia, MILANO n. 3347/2017 depositata il 26/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe con sei motivi, integrati anche da successiva memoria; la CTR aveva accolto parzialmente l’appello della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle imposte del 2005; si verte della legittimità di preavvisi di iscrizione ipotecaria notificati a seguito di cartelle, per debito sociale pregresso, notificate nel 2011 alla società (RAGIONE_SOCIALE, poi cancellata) dalla quale la COGNOME era precedentemente receduta.
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, con richiesta di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso della contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto dell’irritualità della costituzione della controricorrente.
La costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE è avvenuta con un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile (‘Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili’ Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531, Rv. 661376 -02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068; vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).
Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del libero foro senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti la deroga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, tra loro connessi, risultano fondati, assorbiti logicamente i restanti motivi. La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla CGT di secondo
grado della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche alle spese di questo giudizio.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 2495, cod. civ., 12, 25 e 26, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli art. 1292 e ss cod. civ. art. 6 e 10, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; con il quinto motivo violazione e falsa applicazione degli art. 19, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992 e 24 della costituzione, in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Come rappresentato nella memoria della ricorrente, sulla stessa questione già si è pronunciata questa Corte nella controversia proposta dal marito della ricorrente stessa per la medesima fonte di credito: ordinanza n. 32837 del 2024. Stante la sovrapponibilità di fattispecie, deve darsi continuità alla decisione, sopra richiamata, che ha rilevato: «In linea di principio sussiste la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della società in nome collettivo, anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un’espressa deroga. Ne consegue che il socio è sottoposto all’esazione del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5, 1° ottobre 2014, n. 20704). Invero, poiché l’accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di
notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11615). Si è, però, precisato che, in tema di RAGIONE_SOCIALE coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio sia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che – diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell’art. 2261 cod. civ., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa (Cass., 22 gennaio 2020, n. 1281 e Cass., 7 marzo 2024, n. 6197). Peraltro, nel caso di omessa notifica al socio, a questi deve riconoscersi la possibilità, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli (Cass., 25 maggio 2018, n. 13113). Da tali premesse deriva l’erroneità della decisione impugnata, che, invece, ha escluso in modo radicale sia la necessità della notificazione nei confronti del socio degli atti impositivi e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sia la possibilità, da parte del socio, di
impugnare per vizi propri gli atti precedentemente non notificatigli e notificati esclusivamente alla sola società>>.
La CGT II grado dovrà quindi riesaminare la fattispecie alla luce dei principi così ribaditi.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo e quinto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME