Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 295, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia il 1°.12.2015, e pubblicata il 20.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef, Iva, Irap 2007-2008 -Avviso di accertamento – Socio occulto -Gestore RAGIONE_SOCIALEa società -Responsabilità – Competenza all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava separatamente a COGNOME NOME gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (Irpef 2007), n. NUMERO_DOCUMENTO (Iva ed Irap 2007), NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (Iva ed Irap 2008), noché nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, e T9D013A01957/2013 (Irpef 2008), per un valore complessivo dichiarato di Euro 1.431.236,00. Gli atti impositivi traevano origine dall’accertamento fiscale eseguito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE La società era stata ritenuta partecipe di una vasta frode finalizzata all’evasione dei tributi, e le violazioni erano state contestate anche ai soggetti che avevano avuto nella società poteri gestori, seppure di fatto, come l’odierno ricorrente.
1.1. Nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una pluralità di società, denominate ‘operative’ (o di primo RAGIONE_SOCIALE), tra cui l’RAGIONE_SOCIALE, assumevano personale e rendevano servizi, nel caso di specie di facchinaggio, in favore dei committenti finali. Le società operative, applicando l’IVA al 20%, fatturavano le prestazioni a società ‘filtro’, di secondo RAGIONE_SOCIALE, e tra queste la RAGIONE_SOCIALE che a loro volta, nuovamente applicando l’IVA al 20%, fatturavano le medesime prestazioni alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE. Quindi quest’ultima, sempre applicando l’IVA al 20%, fatturava ancora le stesse prestazioni ai clienti finali, ‘maturando così attraverso tutti questi passaggi un elevato costo e credito iva. In sostanza l’Ufficio contesta ad RAGIONE_SOCIALE di aver emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (società cd. di II RAGIONE_SOCIALE), fatture soggettivamente inesistenti, in quanto rese nei confronti di altri soggetti. Mentre nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘appellante l’Ufficio gli contesta la circostanza di aver preso materialmente parte alle violazioni commesse dalla RAGIONE_SOCIALE avendo poteri di firma sui conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società nei periodi di imposta contestati … avendo poteri di firma e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà
identificata quale attività di socio e amministratore occulto’ (sent. CTR, p. 4).
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Milano, proponendo plurime censure. La CTP rigettava i suoi ricorsi.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, rinnovando le proprie critiche. Il giudice del gravame riuniva i ricorsi, e quindi confermava la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CTP.
Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato la decadenza dall’esercizio del potere impositivo in cui è incorsa l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché la stessa, prima di notificare gli avvisi di accertamento per cui è causa, aveva notificato al contribuente altro atto impositivo, di accertamento del reddito con metodo sintetico, in relazione all’anno 2007.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello rilevato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli, sebbene fondato su un processo verbale di costatazione redatto nei confronti di un terzo, atto che non è mai stato portato a sua conoscenza.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver rilevato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, fondato sull’illazione RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti, e violando il divieto di ‘praesumptum de praesumpto’ (ric., p. 4).
Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, commi 1 e 2, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello rilevato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente.
Mediante il suo sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità RAGIONE_SOCIALEa impugnata pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello
omesso di pronunciare circa la ‘impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona’.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del Dpr n. 546 del 1992, e degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa ‘impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona’.
Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta la ‘illegittimità’ RAGIONE_SOCIALEa impugnata pronuncia adottata dalla CTR, per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello rilevato l’insanabile vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, perché fondato su accertamenti svolti dalla ‘incompetente’ RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Agenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Lombardia.
Con il nono motivo di ricorso, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 139 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame rilevato l’insanabile vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo.
Mediante il decimo strumento d’impugnazione, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 17, del D.Lgs n. 472 del 1997, per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene al ricorrente non possa ascriversi alcuna responsabilità personale in ordine alle violazioni fiscali commesse dalla società.
Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso l’Ente impositore che aveva già eseguito nei suoi confronti, in relazione all’anno 2007, un accertamento sintetico del reddito,
ed era perciò decaduto dal potere di contestargli ulteriori pretese infrazioni fiscali.
11.1. Osserva in proposito il giudice del gravame, nel rigettare la medesima critica proposta dal COGNOME in sede di appello, che ‘il fatto che l’appellante fosse già per il 2007 oggetto di accertamento sintetico non preclude l’ulteriore accertamento nel momento stesso che venga acclarato il ruolo svolto all’interno di una società’ (sent. CTR, p. 5).
11.2. In tema questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che ‘il principio RAGIONE_SOCIALEa tendenziale unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, desumibile dall’art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente “ratione temporis”), comporta che è ammissibile il frazionamento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ‘in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, Cass. sez. V, 3.6.2015, n. 11421. Nel caso di specie, peraltro, può parlarsi di accertamento integrativo in quanto riferito al medesimo contribuente ed in relazione allo stesso anno di imposta, ma gli atti impositivi sono evidentemente fondati su elementi probatori distinti e separati.
11.2.1. La valutazione espressa dalla CTR non merita invero censure. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avendo proceduto, con riferimento all’anno 2007, ad accertamento sintetico del reddito del contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha quindi accertato in diversa procedura, peraltro non iniziata nei suoi confronti, che il COGNOME si era reso responsabile di ulteriori violazioni fiscali, in quanto partecipe e gestore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE. Trattasi di accertamento del tutto indipendente dal primo, e relativo a fatti completamente diversi e nuovi, pertanto senz’altro verificabili e separatamente contestabili nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Il primo strumento d’impugnazione risulta quindi infondato e deve essere respinto.
Mediante i motivi di ricorso dal secondo al quinto, il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per non aver rilevato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, a cui non è stato allegato il Processo Verbale di Costatazione redatto a carico di soggetto terzo, relativo anche agli accertamenti bancari svolti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, che non è stato mai portato a sua conoscenza, senza che fosse svolto alcun accertamento bancario nei confronti del ricorrente. Il contribuente critica, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE non ha redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.
12.1. La CTR osserva che il PVC ‘risulta indicato come allegato e comunque nell’avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale di tale PVC; quindi il contribuente è stato perfettamente in grado di esercitare il proprio diritto di difesa …’ (sent. CTR, p. 5).
12.2. Sembra opportuno ricordare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente risulta fondato sulla sua partecipazione non dichiarata, in qualità di socio e gestore, alla società RAGIONE_SOCIALE La valutazione è stata motivata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che il COGNOME ha avuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società, ed ha effettivamente operato su tale rapporto bancario per conto RAGIONE_SOCIALEa società nel periodo d’imposta oggetto di accertamento. Si tratta di circostanze non contestate, e comunque accertate mediante verifica RAGIONE_SOCIALEa documentazione e RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie RAGIONE_SOCIALEa società. Si rivela pertanto infondata la prospettazione del ricorrente, insistentemente sostenuta, secondo cui l’accertamento fiscale nei suoi confronti risulta fondato sulla sola circostanza che egli disponeva del potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società. Diversamente, risulta accertato che egli ha anche disposto operazioni servendosi
di un conto corrente RAGIONE_SOCIALEa società, ponendo in essere atti di gestione RAGIONE_SOCIALEa medesima.
12.2.1. Tanto premesso, la valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile, non merita censure e risulta pure conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità. Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che ‘in tema di accertamento, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano l’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sono utilizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva’, Cass. Sez. V, 5.10.2018, n. 24417. Corretta appare anche la valutazione espressa dalla CTR secondo cui il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento essendosi difeso tempestivamente e con completezza.
12.3. La pretesa del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti sulle movimentazioni bancarie dei suoi conti correnti personali, non oggetto di contestazione, ed avrebbe dovuto essere redatto un P.V.C. nei suoi confronti prima di procedere all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, non ha fondamento normativo né di prassi.
Anche il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto strumento di impugnazione risultano quindi infondati, e devono essere rigettati.
Con i motivi di ricorso sesto e settimo il contribuente contesta, in relazione ai profili RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘omessa motivazione sul punto e RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, la decisione adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello a causa
RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona. Evidenzia in proposito il dato, peraltro incontestato, secondo cui il ricorrente non è mai stato il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, e pone (ancora) l’accento sul fatto che l’unico elemento addotto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti sarebbe l’esistenza di una delega di firma su uno dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE rilasciata in suo favore.
13.1. La CTR, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non omette di pronunciare sulla questione, e scrive ‘si osserva che la sentenza impugnata risulta correttamente motivata laddove con argomentazioni circostanziate ha evidenziato il collegamento RAGIONE_SOCIALE‘appellante con l’attività di RAGIONE_SOCIALE, avendo poteri di firma sui conti correnti societari e avendoli movimentati, quindi una tale funzione andrà identifica quale attività di socio e amministratore occulto. Né l’appellante ha fornito valida prova o logica spiegazione contraria a tale funzione’ (sent. CTR, p. 4).
13.2. Risulta invero irrilevante il dato che il COGNOME non abbia avuto la qualifica formale di socio o gestore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEerativa, essendo contestata la sua partecipazione occulta alla società.
La CTR ha invero ritenuto che gli elementi raccolti, non solo la titolarità, da parte del COGNOME, del potere di firma su uno dei conti correnti sociali, ma anche, e soprattutto, l’attività gestoria concretamente svolta dal ricorrente per conto RAGIONE_SOCIALEa società, di cui giungeva a sottoscrivere gli strumenti di pagamento in favore dei creditori, dimostrano non solo la sue qualità di socio, ma pure di gestore, e la valutazione, fondata su dati plurimi ed oggettivi, risulta pertanto espressa e condivisibile.
Anche gli strumenti d’impugnazione dal sesto al settimo risultano pertanto infondati e devono essere respinti.
14. Con l’ottavo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione adottata dal giudice del gravame per non aver rilevato l’insanabile vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, in quanto fondato su accertamenti svolti dalla ‘incompetente’ RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, perché competente a procedere all’accertamento era (solo) la RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza sostiene il ricorrente che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali, alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono attribuiti (solo) compiti di indirizzo e coordinamento, mentre le attività operative di accertamento, come accessi, ispezioni e simili, dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle Agenzie RAGIONE_SOCIALE, derivandone altrimenti l’invalidità degli atti impositivi fondati su accertamenti svolti da Ufficio incompetente.
14.1. Il giudice del gravame osserva che ‘la sede di RAGIONE_SOCIALE è a Milano e gli Uffici erariali, in particolare le direzioni RAGIONE_SOCIALE, oltre a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e controllo verso gli uffici territoriali, possono svolgere attività operative di particolare rilevanza nei settori RAGIONE_SOCIALEa gestione dei tributi e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento’ (sent. CTR, p. 8).
14.2. Occorre allora ricordare come si sia già avuta l’occasione di chiarire, condivisibilmente, che “i criteri di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l’RAGIONE_SOCIALE e le modalità di esercizio dei poteri e RAGIONE_SOCIALE competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, art. 66 e art. 71, comma 3, dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360. Secondo le disposizioni del “regolamento di amministrazione” adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (art. 2 comma 2; art. 4 comma 1; art. 5, reg. amm.) l’RAGIONE_SOCIALE fiscale è articolata in uffici “centrali e periferici”, “RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE” (a loro volta
articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l’applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (art. 1, comma 1, lett. d), reg. amm.). In particolare l’art. 4, comma 1 e 3, del “regolamento di amministrazione” definisce le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come “strutture di vertice” a “RAGIONE_SOCIALE periferico”, direttamente dipendenti dal Direttore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, precisando che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche “attività operative di particolare rilevanza nei settori RAGIONE_SOCIALEa gestione dei tributi, RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, RAGIONE_SOCIALEa riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro……” (art. 4, comma 3, reg. amm.). Alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (DRE) deve riconoscersi pertanto, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa emissione degli atti impositivi. Le disposizioni del D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall’11.1.2009, non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà
regolamentare od organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico “RAGIONE_SOCIALE“) il riparto tra le strutture di vertice di RAGIONE_SOCIALE periferico (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed uffici dipendenti) RAGIONE_SOCIALE competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore RAGIONE_SOCIALEa DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato”, Cass. sez. V, 3.10.2014, n. 20915 (conf. Cass. sez. V, 8.10.2020, n. 21694; e Cass. sez. V, 21.12.2018, n. 33289).
L’ottavo motivo di impugnazione è pertanto infondato, e deve essere respinto.
Mediante il suo nono strumento d’impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l’insanabile vizio dipendente dalla incompleta notificazione a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo.
Spiega il contribuente che la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento è stata effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta ed il notificatore, non rinvenuto il destinatario presso il domicilio, si è limitato a rilasciare l’atto al portiere RAGIONE_SOCIALE stabile, senza nulla attestare circa le ricerche che avrebbe dovuto compiere.
15.1. In proposito il giudice del gravame ha osservato che ‘tale eccezione …. mancata esaustiva descrizione RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate … risulta assolutamente infondata. L’atto consegnato al portiere, stante l’assenza del destinatario, e data notizia a quest’ultimo, a mezzo raccomandata, RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna al portiere. Per altro la costituzione del ricorrente ha comunque sanato ogni e qualsiasi irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione’ (sent. CTR, p. 8).
15.2. La decisione assunta sul punto dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello appare pertanto ben comprensibile e condivisibile. L’omessa annotazione RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione RAGIONE_SOCIALE ricerche di rito, infatti, comunque non comporta l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto,
bensì la sua nullità che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ric., p. 69), rimane comunque sanata dal raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo (cfr. art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), fenomeno che si è senz’altro verificato nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dimostrato di aver conosciuto l’atto e di averlo potuto opporre tempestivamente, proponendo complete difese.
15.2.1. Questa Corte regolatrice ha del resto chiarito, in materia, che ‘la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l’atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo)’, Cass. sez. V, 15.1.2014, n. 654.
Il nono strumento d’impugnazione deve essere pertanto rigettato.
16. Con il suo decimo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, per non avere annullato l’atto impositivo impugnato con riferimento alle sanzioni irrogate, sebbene ‘il sig. COGNOME non è sicuramente la persona (fisica) che ha commesso la presunta violazione … al sig. COGNOME non è in alcun modo imputabile alcun dolo o colpa’ (ric., p. 87).
16.1. Nel suo controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE afferma che ‘il contribuente … è indubbiamente responsabile per le violazioni commesse dalla cooperativa, avendone la gestione’ (controric., p. 22). In realtà non risulta essere stato emanato un provvedimento volto a sanzionare una condotta del ricorrente a titolo personale. Il COGNOME è stato ritenuto corresponsabile RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse dalla società avendo partecipato alla sua gestione, ‘nulla inerendo il fatto che il contribuente asserisca di non essere colui il quale abbia commesso la violazione’ (sent. CTR,
8). Sarebbe stato allora compito del contribuente dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle violazioni commesse da altri per conto RAGIONE_SOCIALEa società. Ancor prima, però, deve osservarsi che il contribuente ha affermato di avere proposto la critica in materia di sanzioni, rinnovata innanzi a questa Corte, nei gradi di merito del giudizio, ma non ha chiarito quando abbia proposto le sue censure, e con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni.
Le critiche proposte dal contribuente con il decimo motivo di impugnazione, pertanto, nella misura in cui risultano ammissibili, sono comunque infondate.
In definitiva il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
18.1. Risultano anche integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, l’11.1.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME