Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26764/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale pec , giusta procura speciale su foglio integrante il ricorso;
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 25/02/2020, depositata il 19 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME ricorrono per cassazione, con
Oggetto: Accertamento
due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui era stat o preteso il pagamento dell’Iva, dichiarata in misura inferiore a quella dovuta, emesso nei confronti della società per l’anno 2007 quando la stessa aveva struttura di società in accomandita semplice, nonché nei confronti di COGNOME NOME, già socio accomandante, e di COGNOME NOME, già socio accomandatario.
L’RAGIONE_SOCIALE resist e con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 ‘per mancata valutazione da parte del giudice di merito dell’acritico rinvio per relationem -al pvc effettuato nell’avviso di accertamento, da cui l’inadeguatezza ed insufficienza della motivazione dell’avviso’.
Il motivo è inammissibile e per più ragioni.
2.1. La doglianza, in primo luogo, mira -in termini univoci -a censurare la motivazione della CTR, valutata insufficiente quanto all’adeguatezza della motivazione dell’avviso integrata con il pvc, posto che il giudice ‘ avrebbe dovuto effettuare un controllo testuale tra pvc ed avviso erariale allo scopo di poter riscontrare eventuali omissioni nel secondo atto circa il contenuto del primo ‘.
La censura, peraltro, neppure si rapporta alla motivazione della CTR, la quale, da un lato, ha escluso che la mancata allegazione del pvc costituisse ragione di nullità trattandosi ‘ di atto già notificato (e quindi a conoscenza ) ai ricorrenti ‘ e, dall’altro, ha valutato il contenuto dell’avviso, rilevando che è ‘ esplicitato il percorso logico-giuridico a fondamento della pretesa erariale ‘ e ciò, tanto più, che ‘ dal tenore dello stesso ricorso introduttivo risulta inequivocabilmente che il
ricorrente aveva perfettamente compreso le ragioni del provvedimento impugnato ‘ .
2.2. Il secondo luogo, il motivo introduce ragioni diverse da quelle fatte valere in appello posto che, come risulta dallo stesso ricorso, ivi era stata lamentata la ‘ violazione dell’art. 7, comma 1, parte 2, della l. n. 212/2000 per mancata allegazione del PVC all’avviso di accertamento ed acritico rinvio di quest’ultimo al detto PVC ‘, ben diverse dall’asserita insufficienza della motivazione dell’avviso come integrata dal pvc stesso.
2.3. La doglianza, infine, è carente per specificità, non avendo riprodotto, se non in misura del tutto frammentaria, né l’avviso né il pvc stesso.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 ‘per illegittima notificazione dell’avviso erariale Iva al socio accomandante, carente di legittimazione passiva’, da cui la nullità dell’avviso stesso.
3.1. Il motivo – pur formulato in termini non del tutto lineari e con riguardo a disposizione poco pertinente -non è inammissibile posto che deduce, in termini sufficienti, il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante, concernendo la ripresa solo l’ Iva, ed è fondato nei limiti che seguono.
3.2. In tema di Iva, il socio accomandante, per il disposto di cui all’art. 2313 c.c., è privo di legittimazione attiva e passiva (v. ex multis Cass. n. 1671 del 24/01/2013; Cass. n. 9429 del 22/05/2020; da ultimo Cass. n. 13565 del 19/05/2021, erroneamente massimata anche con riguardo all’Irpef), imposta per la quale, a differenza di quanto accade per le imposte dirette, non trova applicazione l’art. 5 tuir che prevede l’ imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio -anche per le società in accomandita e anche al socio
accomandante -, a prescindere dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Resta salva, ovviamente, l’ ipotesi in cui il socio accomandante si sia ingerito nell’amministrazione e, dunque, fosse il reale gestore della società, circostanza quest’ultima che, pur dedotta in controricorso dall’Ufficio , non risulta dalla sentenza, né da altri atti e, dunque, è del tutto nuova ed estranea al presente giudizio.
3.3. Tale esito, peraltro, non comporta la nullità dell’avviso nei confronti della società (e del socio accomandatario che nulla ha denunciato) ma esclusivamente nei confronti del socio accomandante COGNOME NOME.
In accoglimento del secondo motivo limitatamente alla posizione di COGNOME NOME in proprio, rigettato il primo, la sentenza va, negli stessi limiti, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel me rito con l’accoglimento dell’originario ricorso del solo COGNOME NOME.
Ricorrono i presupposti, atteso l’esito complessivo del giudizio, per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per ogni fase e grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso limitatamente alla posizione di COGNOME NOME in proprio, rigettato il primo; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie, negli stessi limiti, l’originario ricorso di COGNOME NOME in proprio.
Compensa integralmente le spese per ogni fase e grado.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024