Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Avv. Acc. IRPEF 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14119/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -n.
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA 8467/2021, depositata in data 1° dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Al Sig. NOME COGNOME veniva notificato avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3, e 41bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 accertava ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2014, redditi
diversi pari € 324.977,00, derivanti dall’esercizio di un’attività illecita svolta mediante la gestione dell’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era legale rappresentante.
Contro detto avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma del proprio operato.
La C.t.p. adita, con sentenza n. 534/06/2021, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo che, essendosi caducato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sul quale era fondato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente NOME COGNOME, tale avviso andava annullato.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 8467/2021, depositata in data 1° dicembre 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio ritenendo non provata che NOME COGNOME fosse unico e diretto beneficiario economico dei vantaggi contestati alla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 37, terzo e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che, benché fosse sostanzialmente provata la
natura fittizia della società RAGIONE_SOCIALE (e i relativi guadagni illeciti), mancasse la prova di un riscontro patrimoniale circa i benefici economici tratti personalmente dal Sig. COGNOME COGNOME amministratore legale della società, così non considerando la sussistenza delle presunzioni di legge e ponendo a carico dell’Ufficio un onere probatorio contrario alle norme di riferimento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto vinta la presunzione di cui causa senza esplicitare il percorso logico seguito per giungere ad una tale conclusione.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la previa disamina del secondo motivo; esso è fondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pur graficamente presente, è intrinsecamente contraddittoria e non consente di comprendere l’iter logico sotteso alla decisione adottata.
2.1. In particolare , si palesa contraddittoria l’affermazione dei giudici di appello che, da un lato, hanno ritenuto provata l’esistenza di una società schermo, costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali, e, dall’altro, hanno sostenuto l’applicazione, al caso di specie, del principio dell’autonomia patrimoniale perfetta che contraddistingue la società di capitali. Quindi, dopo aver dato per pacifico che la RAGIONE_SOCIALE era una società schermo appositamente costituita per l’esclusivo vantaggio economico di NOME COGNOME non ne hanno tratte le dovute conseguenze ai fini fiscali relative all’imputazione dei redditi, che vanno ricondotti, al reale percettore degli stessi, ove effettivamente dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti.
Invero, questa Corte ha avuto modo di ricordare che: «La norma prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito ‘per interposta persona’. Giova sottolineare che, come costantemente ribadito dalla Corte, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 22/05/2019; Cass. n. 4168 del 21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass. n. 25129 del 7/12/2016; già Cass. S.U. n. 9961 del 13/11/1996).
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo motivo.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME