Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24429/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI CASERTA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 2804/13/24 depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2804/13/24 del 26/04/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1579/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego di rimborso conseguiva al fatto che non era previsto rimborso in favore RAGIONE_SOCIALE società non operative.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di COGNOME evidenziando che: a) la società contribuente non aveva provato di avere sostenuto i costi di cui alle fatture prodotte e da cui scaturiva il credito IVA; b) NOME, inoltre, non aveva mai svolto attività commerciale tra il 1999 e il 2021 salvo che nell’anno d’imposta 2004, anno in cui era maturato il credito IVA, laddove aveva effettuato alcuni acquisti; c) trattandosi, pertanto, di una società non operativa sotto soglia, non poteva essere riconosciuto alcun rimborso.
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società contribuente e non esaminata dalla CGT2.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in ordine alla non imputabilità della non operatività a RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché violazione degli artt. 9, § 1, e 167 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), per non avere la CGT2 considerato che: a) la società contribuente non ha iniziato la propria attività per cause indipendenti dalla sua volontà b) anche le attività preparatorie consentono la detraibilità dell’IVA; c) non è necessario il raggiungimento di una soglia minima di ricavi.
Il terzo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi di ricorso.
2.1. Giova premettere che la disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative o ‘di comodo’, va rinvenuta nell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, che « al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività dei ricavi”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci » (Cass. n. 9852 del 20/04/2018).
2.2. Alle società non operative di cui all’art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 724 del 1994 e alle società a quelle equiparate (si tratta RAGIONE_SOCIALE società in perdita per alcuni esercizi e di cui all’art. 2, commi 36 decies e 36 undecies , del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. nella l. 14 settembre 2011, n. 148), non è consentito ottenere il rimborso dell’eventuale eccedenza del credito IVA o la sua compensazione e tantomeno la sua cessione.
2.2.1. Il comma 4 del citato art. 30, infatti, nella prima parte prevede che «Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154».
2.2.2. Nella seconda parte tale disposizione prevede anche il divieto, a determinate condizioni, di riporto dell’eccedenza di credito a scomputo nelle dichiarazioni IVA dei periodi di imposta successivi al verificarsi dell’eccedenza.
2.2.3. Tale disposizione così recita: «Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi».
2.3. Sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative e, in particolare sulla compatibilità della stessa con la direttiva IVA e i principi generali della neutralità dell’imposta e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione, si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito di rinvio pregiudiziale operato da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022.
2.3.1. Con la sentenza 7 marzo 2024, in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE , la CGUE ha affermato che l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ancora, che l’art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
2.3.2. Con le parole di Cass. n. 24442 dell’11/09/2024 può affermarsi che « la Corte unionale ritiene, in sostanza, che la qualità di soggetto passivo non sia subordinata alla condizione che una persona effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ciò che rileva al riguardo è esclusivamente il fatto che detta persona eserciti effettivamente un’attività economica; inoltre, la Corte di Giustizia ha ritenuto il richiamato art. 30 contrario all’art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui prevede la perdita del credito IVA “in quanto nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia”; va ricordato che secondo costante giurisprudenza del Giudice del Lussemburgo, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA. Tale diritto, in presenza di tutte le condizioni previste,
costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni a meno che non sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso sia stato invocato in un contesto di frode o evasione; – in proposito è da evidenziare che, sebbene gli Stati membri, ai sensi dell’art. 273 della direttiva IVA, possano adottare misure di contrasto per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, tali misure non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi e non possono essere utilizzate in maniera tale da mettere in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA. Nel caso di specie, la Corte dell’Unione ha ritenuto che il criterio della soglia dei ricavi, individuato dall’art. 30 in argomento, non si basi su una valutazione della realtà effettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate nel corso di un determinato periodo d’imposta, ma solo sulla valutazione del loro volume. Tale criterio, quindi, non appare idoneo a dimostrare che il diritto alla detrazione dell’IVA sia stato invocato in modo fraudolento o abusivo ».
2.3.3. La citata ordinanza di questa Corte ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: « In materia di società non operative, alla stregua della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sent. 7 marzo 2024 in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE), l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone , in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto
passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia. Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodo d’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, ponendosi detta disposizione in contrasto con l’art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi ».
2.3.4. In pratica, come pure correttamente si è affermato, alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia unionale, « l’art. 30 l. n. 724 del 1994 va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità RAGIONE_SOCIALE operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso » (Cass. n. 24416 dell’11/09/2024; Cass. n. 22249 del 06/08/2024).
2.4. Nel caso di specie, la CGT2 non ha fatto buon governo dei superiori principi di diritto. Invero, il giudice di appello ha escluso la detrazione dell’IVA proprio in applicazione del test di operatività di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994; disposizione, quest’ultima, che va disapplicata, dovendo il giudice di merito verificare in concreto se si verta in una situazione di frode o abuso.
2.5. Sotto quest’ultimo profilo, la sentenza impugnata non si sarebbe dovuta arrestare alla constatazione di inoperatività della società, ma avrebbe dovuto indagare in ordine alle ragioni di tale inoperatività e se dette ragioni fossero effettivamente dipendenti dalla volontà della società ovvero costituissero un elemento indiziario di una frode.
2.6. La diversa prospettiva dalla quale il giudice del rinvio deve esaminare gli atti di causa giustifica, dunque, l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto e rinviata alla CGT2 della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME