Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13845/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 6060/2020 depositata il 06/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate esprimeva parere negativo in ordine all’interpello, depositato il 28 maggio 2010, formulato ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, finalizzato alla disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994 relativamente alle società non operative.
La CTP di Palermo accoglieva il ricorso affermando che la ricorrente aveva dimostrato che il finanziamento concessole era stato revocato e che pertanto sussisteva un legittimo impedimento all’avvio dell’attività.
La CTR ha accolto l’appello erariale.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un motivo decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato la circostanza della avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva istanza tesa ad ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice d’appello evidenzia in sentenza ‘ risulta che il RAGIONE_SOCIALE abbia avviato l’iter di revoca del contributo avendo contestato: la mancata ultimazione del programma degli investimenti, non avendo la Società assunto dipendenti né iniziato alcuna attività; la mancata integrazione alla documenazione finale di spesa al fine di verificare la regolarità edilizia, urbanistica ed amministrativa delle opera, ancorché parzialmente realizzate; il mancato svolgimento di attività nel quinquennio d’obbligo ‘ . la CTR ha anche soggiunto che a fronte di ciò, ‘ la RAGIONE_SOCIALE, pur esendone onerata, non ha comprovato che tali dedotti inaadempimenti non sussistessero, ovvero che non fossero a lei imputabili, essendosi limitata ad allegare che la mancata realizzazione dell’00opera era dipesa proprio dalla revoca del contributo, circostanza che di per sé sola non integra la fattispecie delle ‘oggettive situazioni’ che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi ‘.
La RAGIONE_SOCIALE ha compiuto un accertamento di fatto, esercitando un sindacato di merito sulla pretesa fiscale. L’ambizione della contribuente di ottenere una più appagante rivisitazione del merito in parola traligna il paradigma del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., volgendolo a finalità eccentriche rispetto alla sua connotazione.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 4 -bis , L. n. 724 del 1994, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendone la CTR erroneamente escluso l’applicazione.
Il motivo è inammissibile.
Benché evochi il n. 3 dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la censura, a fronte del sopra riportato accertamento di merito della CTR, finisce per scavalcare il recinto della violazione di legge, mirando ad ottenere all’evidenza una differente e più appagante ricostruzione di fatto.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.