Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4793  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
Società non operative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18362/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Calabria n. 65/2015 depositata in data 22/01/2015;
udita la relazione della causa  svolta nella camera  di  consiglio del l’ 11/01/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE, Direzione provinciale di Catanzaro, con tre distinti  avvisi  per  gli  anni  2005,  2006  e  2007,  accertava  maggior reddito a fini Ires e Irap nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in base alla disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994.
La CTP di Catanzaro, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
La CTR della Calabria accoglieva l’appello erariale, ritenendo che le generiche contestazioni della società e in particolare la dedotta crisi dei mercati non potessero giustificare una totale mancanza di ricavi dalla creazione dell’azienda (1998) e fino alla sua liquidazione (2011), tranne che negli anni 2003 e 2004, e non costituissero quindi una situazione oggettiva che non consentiva il conseguimento di ricavi, risultando invece evidente che lo scopo principale dell’impresa fosse quello di ottenere i contributi pubblici per realizzare un capannone, come avevano dimostrato le indagini della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sfociate nella richiesta di sequestr o dell’immobile. Evidenziava, inoltre, che la società non aveva utilizzato il capannone neanche ad altri scopi, per esempio locandolo.
Contro  tale  sentenza  propone  ricorso  la  società  in  base  ad  un motivo, illustrato da successiva memoria per l’adunanza del 23/01/2023 e da altra memoria per l’adunanza dell’ 11/01/2024.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 /01/2024.
Considerato che:
La ricorrente propone un motivo di ricorso rubricato  nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma,
n. 5 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 30 l. n. 724/94  , formulando in realtà due censure.
Con  la  prima  deduce  il  mancato  esame  del  primo  punto  RAGIONE_SOCIALE deduzioni  articolate  dalla  difesa  della  società  che  aveva  lamentato l’omessa pronuncia da parte della CTP su ll’eccezione di inosservanza della procedura prevista dall’art. 30, comma 4, l. n. 724 del 1994 che, nella formulazione vigente per il 2005, prevedeva espressamente che l’accertamento dovesse essere preceduto da una richiesta di chiarimenti indirizzata al contribuente.
La seconda censura attiene all’omesso esame di una serie di fatti storici elencati in ricorso, alla sesta pagina dalla lettera a) alla lettera i),  e  che  sono  intesi  a  dimostrare  la  realtà  dei  fatti  e  non  la costruzione fittizia proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e integralmente recepita dalla CTR  .
1.1. Nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale del l’ 11/01/2024 la società ricorrente ha eccepito il giudicato sulla natura non operativa della società, costituito da  due pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro riguardanti sempre una vertenza esistente tra la società ricorrente e l’Ente impositore (n. 308/04/12 – pronunciata il 24/10/2012, depositata il 14/11/2012 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti, riguardante l’accertamento IRES per l’anno 2 007 -e n.134/01/13 pronunciata il 13/11/2012, depositata il 6/05/2013 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti, riguardante l’accertamento IRES per l’anno 2008) con le quali è stato stabilito, nel merito, che alla società contribuente non poteva essere applicata la disciplina di cui all’art. 30 della legge n.724/94 e di conseguenza la RAGIONE_SOCIALE non poteva essere qualificata come società di comodo sino a tutto il 2008  .
1.2.  L’eccezione è  infondata,  in  primo  luogo  non  essendo  stata prodotta, unitamente  alla memoria,  depositata telematicamente, alcuna RAGIONE_SOCIALE due sentenze.
Inoltre, l’eccezione è anche preclusa dalle seguenti osservazioni.
Cass., Sez. U. 25/01/2001, n. 226 ha affermato (in motivazione) che l’eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, mentre non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità (in senso conforme Cass. 4/07/2001, n. 9050; Cass. 9/08/2001, n. 10977; Cass. 10/04/2003, n. 5689; Cass., Sez. U., 27/01/2004, n. 1416). Principio che è stato riaffermato da Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, che proprio in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, ha osservato (v. punto 2.5 della citata sentenza) che rimane ferma l’affermazione fatta nella già richiamata sentenza n. 226 del 2001 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, circa il fatto che l’eccezione di giudicato non possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità. In tema il principio è ribadito da Cass. 19/10/2016, n. 21170 e, in motivazione, da Cass. 2/09/2022, n. 25863.
La rilevabilità di ufficio del giudicato – interno o esterno – anche in sede di legittimità, postula infatti che risulti chiaramente dagli atti del giudizio di merito, essendo ammissibile nel giudizio di legittimità ma solo  nel  caso  in  cui  si  formi  successivamente  alla  pronuncia  della sentenza impugnata (Cass. 18/12/2013, n. 28247; Cass. 29/07/2011, n. 16675; Cass., Sez. U., 23/12/2010, n. 26041).
Emerge,  in  fatto,  che  le  sentenze  della  CTP  siano  passate  in giudicato nel corso del giudizio di merito circostanza da cui deriva che il motivo è inammissibile in questa sede.
1.3. Comunque, occorre anche osservare che, sul tema dell’esistenza di un giudicato per altri anni di imposta in materia di società non operative, questa Corte (Cass. 17/07/2018, n. 18912; Cass. 01/10/2015 , n. 19621) ha negato l’ efficacia estensiva del giudicato esterno sull’«operatività» della società contribuente, con riferimento ad altro periodo di imposta, il che escluderebbe comunque la rilevanza per gli anni 2005 e 2006. Difatti, in caso di tributi periodici (come le imposte sui redditi), una sentenza riguardante un determinato periodo d’imposta fa stato, nei confronti del contribuente, anche per le annualità successive, sono in relazione agli elementi che abbiano un valore «condizionante» inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata. Se invece la pronuncia risolve una situazione fattuale riferita ad una specifica annualità, in virtù del principio di autonomia dei periodi d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità. S’intende con ciò dare continuità al consolidato orientamento della Corte che, muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916), ha affermato che l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche (quali le imposte sui redditi, IVA, vari tributi locali, etc.), è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale; fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui la pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di «maxiperiodo» (esempi tipici sono le esenzioni o agevolazioni pluriennali, la «spalmatura» in più anni dell’ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa). Al di fuori di dette ipotesi, va esclusa l’efficacia estensiva del giudicato; ciò anche per quelle fattispecie che le Sezioni Unite definiscono «tendenzialmente»
permanenti (come le «qualificazioni giuridiche»), ma che, proprio per essere tali, ben possono variare di anno in anno e RAGIONE_SOCIALE quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza; per esempio: la natura di un ente può essere «commerciale» un anno e non l’altro, un soggetto può essere «residente» un anno e poi perdere tale requisito  (Cass. 11/03/2015, n. 4832).
In relazione al caso in esame, non vi sarebbe efficacia estensiva del giudicato  (esterno)  in  quanto  l’operatività  della  società  contribuente (quale fattore ostativo all’applicazione del regime fiscale RAGIONE_SOCIALE società di  comodo)  costituisce  un  elemento  variabile  da  periodo  a  periodo, sicché  il  suo  riconoscimento,  in  relazione  ad  un’annualità,  non  si estende ad altri periodi d’imposta.
Ciò  premesso,  l’unico  motivo  di  ricorso è  inammissibile  e comunque infondato, in entrambe le censure.
L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 7/08/2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il  fatto storico  , il cui esame sia stato omesso, il  dato  , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il  come  e il  quando  tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua  decisività  , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). Il sindacato sulla motivazione è quindi ridotto alla verifica del cd. minimo costituzionale, la cui violazione è integrata dai casi di motivazione graficamente del tutto inesistente e di motivazione apparente.
Il  fatto  (Cass.  06/09/2019,  n.  22397, ex  plurimis )  deve  essere costituito da un preciso accadimento o da una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive.
Nel caso di specie, la prima censura in realtà delinea un ‘ omessa pronuncia su un ‘eccezione riproposta in appello e non l’omesso esame di un fatto, e quindi non corrisponde ai canoni di deduzione del vizio invocato; anche se eventualmente riqualificato in termini di violazione di legge processuale, il motivo non è fondato poiché, configurando la pretesa violazione del contraddittorio preventivo un ipotetico vizio di invalidità degli atti impositivi, a prescindere dal loro contenuto, la decisione che, apprezzando il merito della pretesa tributaria, li ha invece confermati, comporta necessariamente un rigetto implicito del relativo motivo d’appello. Invero, il vizio di omessa pronuncia configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto ( ex plurimis Cass. 05/07/2022, n. 21311; Cass. 25/06/2020, n. 12652; Cass. 13/08/2018, n. 20718).
Anche la seconda censura non corrisponde ai canoni di deduzione del vizio di motivazione sopra descritti e ben delimitati, poiché in realtà la  parte,  a  fronte  di  una  esplicita  e  argomentata  considerazione  da parte dei giudici della CTR degli elementi che hanno ritenuto rilevanti
ai fini della fondatezza dell’accertamento (la genericità RAGIONE_SOCIALE deduzioni della  società,  l’irrilevanza  della  crisi  di  settore,  la  circostanza  che  la società  non  aveva  prodotto  ricavi  dal  1998  al  2011,  tranne  due annualità, le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini della Procura della Repubblica, la mancata concessione in locazione del capannone), ne contrappone una diversa lettura, tendendo ad un ‘ inammissibile richiesta di rivisitazione del fatto storico.
Deve appena precisarsi che non ha alcuna rilevanza automatica il dedotto proscioglimento in sede penale oggetto di due sentenze rese dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, in quanto le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini  penali  sono  richiamate  solo  a  conferma  degli  esiti  RAGIONE_SOCIALE valutazioni degli elementi forniti dalla parte.
Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza segue condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il  ricorso;  condanna  la ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater, del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte della  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis ,  dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2024.