Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
IRES IRAP SOCIETA’ NON OPERATIVE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34213/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, n. 1807/2018, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in data 17 aprile 2012, presentava istanza di interpello con la quale, per l’anno di imposta 2011 , chiedeva, ex art. 37bis d.P.R. n. 600 del 1973 la disapplicazione della disciplina dettata per le società c.d. non operative o di comodo di cui all’art. 30 legge n. 724 del 1994; evidenziava, in merito, che aveva acquistato un immobile da destinare, previa ristrutturazione, ad albergo e ristorante; che, tuttavia, i finanziamenti previsti dal POR Calabria le erano stati revocati per decadenza e che l’immobile era risultato non idoneo per l’esercizio di qualsiasi attività commerciale .
L’Ufficio rigettava l’istanza ritenendo che la società rientrasse tra quelle non operative. Ciononostante la società non si atteneva in dichiarazione al reddito minimo presunto secondo la normativa di cui all’art. 30 legge cit. e, ricevuta la notifica del conseguenziale atto impositivo, lo impugnava davanti alla C.t.p. di Cosenza.
Il giudice del primo grado accoglieva il ricorso rilevando che l’immobile era stato acquistato dalla società per essere trasformato in bene strumentale, funzionale all’attività di impresa ma che tanto non era stato possibile stante la revoca del finanziamento regionale e l’ impossibilità di accedere ad altre sovvenzioni; che, pertanto, il bene non era idoneo a far conseguire alcun beneficio fiscale ai soci.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado, rilevando come l’immobile non avesse prodotto alcun beneficio alla società acquirente né ai soci, stante il non utilizzo e come nemmeno si potesse contestare inerzia alcuna, trattandosi di un bene immobile inagibile e bisognevole, per il suo utilizzo, di grossi investimenti.
Avverso detta sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione e la società RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , falsa applicazione dell’art. 30 legge 23 dicembre 1994 n. 724 come modificato dalla legge 4 agosto 2006 n.248 in tema di società non operative.
L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che, come chiarito al punto 6.4 della circolare n.44/E del 9 luglio 2007, la mancata erogazione dei finanziamenti costituisce motivo per giustificare il mancato raggiungimento del l’ammontare minimo di ricavi imposti dalla norma, a condizione che i finanziamenti siano stati tempestivamente richiesti e che questi, già riconosciuti e imputati al bilancio della società che presenta l’istanza, non siano stati erogati per causa non imputabile alla società medesima. Osserva che, invece, nel caso oggetto di contenzioso, la revoca del finanziamento era dipesa dall’aver la società istante «invocato erroneamente i finanziamenti previsti dall’azione 4.4.a, che riguardava interventi su una struttura ricettiva già esistente»
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente secondo la quale il motivo si risolverebbe nella richiesta di nuovo esame nel merito.
L’RAGIONE_SOCIALE, censura, piuttosto l’errata applicazione da parte della C.t.r. RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di società di comodo quanto alle oggettive situazioni che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
Nel merito, il motivo è fondato.
3.1. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 30 legge n. 724 del 1994.
Il comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che gli enti ivi menzionati (tra cui le società di capitali) si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi RAGIONE_SOCIALE
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali ivi espressamente previste.
I commi 3 e 3bis , prevedono, poi, che fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap, si presume che la base imponibile non sia inferiore ai valori determinati anch’essi secondo criteri predeterminati.
Il successivo comma 4bis, sempre nel testo applicabile ratione temporis, prevede, tuttavia, che «in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni ant ielusive ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, del decreto del presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» . Originariamente la disposizione faceva riferimento a oggettive situazioni «di carattere straordinario», ma detta ultima locuzione non è più presente dal 1° gennaio 2007, a seguito dell’art. 1, comma 109, lett. h, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007).
Infine, il comma 4ter , (inserito dall’art. 1, comma 128, lett. f) legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevede che con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE possono essere individuate «determinate situazioni oggettive», in presenza RAGIONE_SOCIALE quali non trovano applicazione le disposizione dettate per le società di comodo.
Per completezza, va aggiunto che il Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, con decreto n. 23681 del 2008, ha individuato le ipotesi di disapplicazione automatica della disciplina RAGIONE_SOCIALE società di comodo e che detto provvedimento nel 2012 è stato integrato con la previsione di ulteriori
cause di esclusione automatica (Provv. Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 87956 del 2012).
In sintesi, la disciplina di cui all’art. 30 cit., si fonda sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società. L’imponibile, pertanto, è calcolato sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale. (Cass. 05/07/2016, n. 13699).
3.2. Il contribuente può provare, con onere a suo carico, l’impossibilità, per situazioni oggettive, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30 cit. Se, invece, ricorre una RAGIONE_SOCIALE situazioni di impossibilità oggettiva predeterminate dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può invocare la disapplicazione automatica.
Il mancato superamento della c.d. soglia di operatività fissata dall’art. 30 cit. costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa dell’ente e comporta l’applicazione della disciplina ivi dettata. In particolare, al ricorrere della presunzione sancita dall’art. 30, comma 1, legge cit. il legislatore correla, con il comma 3, una seconda presunzione, anch’essa relativa, di reddito minimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimoniali di bilancio (Cass. 24/01/2022, n. DATA_NASCITA).
La disciplina, pertanto, opera su due diversi livelli; ad un primo livello, fornisce la definizione di non operatività degli enti (c.d. test di operatività), attraverso un confronto tra i proventi derivanti dall’attività d’impresa, emergenti dalla contabilità, e quelli individuati applicando specifici coefficienti al valore dei beni immobili, RAGIONE_SOCIALE partecipazioni e RAGIONE_SOCIALE altre immobilizzazioni della società; ad un secondo livello, per i
soggetti che non hanno superato il test, fa scattare la presunzione di un reddito minimo, che viene determinato in rapporto al valore dei beni della società, ai quali sono applicati altri coefficienti (Cass. n. 1898 del 2022 cit.).
In tale contesto, questa Corte ha già chiarito che la rilevanza RAGIONE_SOCIALE oggettive situazioni, di cui al comma 4bis della disposizione, RAGIONE_SOCIALE quali qui si discute, si colloca nell’ambito della prima presunzione, giacché, fornendo la relativa prova, la società si sottrae alla classificazione come di società non operativa (e quindi all’eventuale applicazione della successiva e concatenata presunzione di reddito minimo), nonostante l’esito del test inferiore alla soglia legale di operatività.
3.3. Quanto alla prova contraria che il contribuente è tenuto a fornire, si è precisato che deve essere intesa, non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. 20/06/2018 n. 16204; Cass. 12/02/2019, n. 4019; Cass. 05/04/12/2019, n. 31626; Cass. 01/02/2019, n. 3063; Cass. 28/05/2020, n. 10158).
Essa può riguardare, oltre al mancato raggiungimento della soglia di operatività, anche il reddito minimo presunto normativamente, ben potendo l’ente evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l’imponibile minimo (in tal senso, anche la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 5/E del 2007).
Ne consegue che ogni situazione in grado di giustificare la divergenza tra il quantum dichiarato dal contribuente ed il quantum determinato applicando i parametri di legge deve essere presa in considerazione al fine di verificare il superamento RAGIONE_SOCIALE presunzioni di
legge. La caratteristica di «oggettività» RAGIONE_SOCIALE situazioni che il contribuente può far valere, nella ratio del comma 4-b i s dell’art. 30 cit. non ha, infatti, la funzione di distinguere tra cause esterne, che si impongono al soggetto, e cause che derivano, anche solo in parte da libere determinazioni, ma quella di richiedere che questi sia in grado di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato» (Cass. 23/05/2022, n. 16472, Cass. 13/05/2021, n. 12862).
L’onere probatorio, dunque, può essere assolto dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione; può essere assolto, tuttavia, anche dando direttamente la prova proprio di quella circostanza che, nella sostanza, dal livello dei ricavi si dovrebbe presumere inesistente, ovvero dimostrando la sussistenza di un’ attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale, e dunque l’operatività reale della società (cfr. Cass. 23/05/2022, n. 16472Cass. Cass.2/09/2021, n. 26219, Cass. 24/02/2021, n. 4946, cit., in motivazione) Tale conclusione, infatti, appare logicamente indotta anche dalla considerazione che se è rilevante la prova contraria rappresentata dalla necessaria dimostrazione della carenza indiziaria degli elementi sintomatici (l’esito quantitativo del test) sui quali la presunzione legale di un fatto (l’inoperatività della società) si fonda, non può non essere rilevante anche la prova contraria che dimostri proprio l’inesistenza dello stesso fatto presunto (ovvero che provi l’operatività della società e l’effettività dell’impresa).
3.4. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) ha affermato che una normativa nazionale che si fondi sull’esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se
un’operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive, ove il contribuente sia messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare le eventuali ragioni commerciali che giustificano detta operazione
3.5. Venendo alla specifica fattispecie in esame, ovvero con particolare riferimento al ruolo di eventuali incentivi pubblici non più riscossi, questa Corte ha avuto modo di chiarire il giudice di merito è tenuto ad esaminare anche la condotta specifica tenuta dal contribuente con riferimento alle ragioni della mancata concessione ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa. Ciò perché la richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce un’ oggettiva situazione che sia in grado di disinnescare la presunzione legale di sussistenza della società di comodo desunta dal test di operatività, dovendosi comunque scrutinare anche le ragioni della mancata concessione e l’eventuale sussistenza dei requisiti in capo al contribuente. Tale situazione oggettiva di impossibilità a raggiungere le soglie di redditività scaturite dal test di produttività può, quindi, essere integrata se i contributi pubblici siano stati tempestivamente richiesti e riconosciuti, senza che siano stati erogati per causa non imputabile alla società stessa, oppure se la mancata fruizione del contributo pubblico non sia imputabile all’imprenditore (Cass. 15/11/2021, n. 34232, Cass. 14/09/2021, n. 24667, Cass., 14/06/2021, n. 16697).
3.6. Con particolare riferimento alle scelte imprenditoriali, si è precisato che non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operativit à̀ , nell’ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della societ à̀ o di completa inettitudine produttiva; infatti, grava sull’imprenditore, anche collettivo, – ai sensi
dell’art. 2086, comma 2, cod. civ., come modificato dall’art. 375 CCII in coerenza con l’art. 41 Cost. – l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuit à̀ aziendale. In tali specifiche situazioni il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell’imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell’operativit à̀ della business judgement rule, sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche (Cass.23/11/2021, n. 36365).
3.7. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi, infatti -dopo aver riferito, nello svolgimento del processo, che la sentenza di primo grado aveva dato rilievo alla revoca del finanziamento ed al fatto che l ‘ immobile non aveva prodotto benefici -si è limitata a confermare che effettivamente l’immobile non aveva prodotto benefici né per la società né per i soci e che non vi era stata inerzia in quanto si trattava di un rudere bisognoso per il suo utilizzo di grossi investimenti.
Tale affermazione non è conforme alla finalità della norma, la quale ultima è stata, dunque, falsamente applicata. Infatti, lo svolgimento di attività economica non può dipendere in via esclusiva dall’ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l’imprenditore pianificare la sua attività, predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro oggettivo, inteso almeno come copertura dei costi con i ricavi, e con l’eventuale conseguimento di un utile di impresa. Al contrario, l’imprenditore che scommetta tutto sulla presenza di incentivi pubblici si colloca al di fuori della nozione classica di cui all’art. 2082 cod. civ., ispirata alle categorie della professionalità e dell’organizzazione indirizzate allo svolgimento di un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Lo svolgimento di attività economica non può prescindere da quello che
viene definito lucro oggettivo, che diverge da lucro soggettivo, che è il mero interesse soggettivo dell’imprenditore, e che si sostanzia nella copertura dei costi con i ricavi dell’attività svolta. Centrare, invece, l’attività esclusivamente sul supporto di incentivi pubblici denota una carenza di pianificazione di programmazione dell’attività economica. Il mancato ottenimento di questi ultimi non può, dunque, costituire una situazione oggettiva in grado di vincere la presunzione legale di società di comodo, emersa a seguito del test di operatività (Cass. n. 16697 del 2021 cit.).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti innanzi precisati, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME