Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15560/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 417/2019 depositata il 26/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto di diniego di rimborso IVA per il 2012 , negato dall’Ufficio perché la società si trovava nelle condizioni di società in perdita sistematica nel triennio precedente
e, quindi, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 4 l. n. 724/1994 non avrebbe potuto giovarsi del credito IVA relativo a ll’anno successivo.
Il ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ferrara la quale ha ritenuto che il triennio da prendere in considerazione fosse quello 2010/2012 e non 2009/2011.
L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Emilia Romagna la quale ha ritenuto, sulla base della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 92/E/2011, che il primo esercizio della società, costituita nel dicembre 2009, si era chiuso il 31.12.2010 e, quindi, nel 2012 non era ancora decorso il primo triennio, cosicché la norma invocata dall’Ufficio non era applicabile.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., dell’art. 7 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 2 commi 36 decies e ss. Del d.l. n. 138/2011 conv., con l. n. 148/2011, perché la CTR aveva errato nell’individuazione del periodo di riferimento per poter considerare la società in perdita sistematica e la Risoluzione citata non era applicabile al caso di specie.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte della controricorrente, la quale ha rilevato che il motivo non precisa in che modo siano state violate le norme di legge indicate in rubrica e ha contestato che si possa configurare error in iudicando con riferimento ad una risoluzione ministeriale. Da un lato, « la configurazione formale
della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura » (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 7981 del 2007), cosicché il motivo deve essere scrutinato essenzialmente sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Cass. n. 14026 del 2012); d’altro lato, il motivo non si fonda sulla contrarietà della decisione alla Risoluzione ministeriale ma deduce una violazione di legge, laddove la CTR ha ritenuto di non dover considerare il primo periodo d’imposta chiusosi al 31 dicembre 2009 per il quale la società aveva presentato la dichiarazione sia pure ‘in bianco’, argomentando anche con l’errata applicazione della Risoluzione citata riguardante un caso diverso.
Tanto premesso, il motivo è fondato.
Secondo l’art. 2 comma 36 decies del d.l. n. 138/2011 « Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994 ».
4.1. La norma considera le « dichiarazioni in perdita fiscale », riferendosi quindi alla disciplina relativa a ll’imposta sui redditi, nell’ambito della quale l ‘art. 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, prevede che «L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma (.) » e al comma 2 stabilisce che « L’imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano ». Lo stesso art. 2 comma 36 decies
prende in considerazione i « periodi d’imposta » e non gli esercizi sociali, potendo i due riferimenti temporali non coincidere: per il reddito d’impresa si prevede la sua determinazione con ri guardo al conto economico « relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta » (art. 83 del TUIR), ma l’esercizio sociale può avere diversa decorrenza rispetto all’anno solare.
4.2. Si tratta di concetti distinti e autonomi che non vanno confusi, cosicché una decorrenza dell’esercizio sociale non coincidente con l ‘ anno solare, rilevante ai fini della imputazione del reddito al periodo d’imposta , non esclude al 31 dicembre di ogni anno la scadenza del periodo d’imposta da cui sorgono i relativi obblighi fiscali.
La stessa Risoluzione citata, riguardante gli « Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare » e non specificamente le società in perdita sistematica, esaminando il caso di una società in cui l’ esercizio sociale era a cavallo dell’anno solare, prevede che al 31 dicembre scade comunque il periodo d’imposta , obbligando la società contribuente a presentare la dichiarazione. A questa stregua, la Risoluzione, pur rilevando che al termine del primo periodo di imposta dalla costituzione, cioè al 31 dicembre del primo anno di attività, non si era chiuso alcun esercizio, ha previsto , per quel primo periodo d’imposta, la presentazione del Modelle Unico « contenente sia il quadro RF, ancorché recante reddito d’impresa pari a zero ».
Un conto, quindi, è la determinazione del reddito d’impres a e i criteri di imputazione al periodo d’imposta che fanno riferimento alla chiusura dell’esercizio sociale, altro è l ‘ individuazione delle società in perdita sistematica per la quale la legge prende in considerazione « tre periodi d’imposta consecutivi » e non gli esercizi sociali.
Conclusivamente, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.