Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27830 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
RIMBORSO IRAP ex art. 11, comma 1, lettera a) nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. 446/1997 –
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 13214/2024 e 25653/2024 R.G. proposti da:
a) Ricorso n. 13214/2024:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Pescara, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentate e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-Controricorrente –
avverso la sentenza n. 800/6/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, depositata in data 20.11.2023;
B) ricorso n. 25653/2024
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Pescara giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentate e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-Controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/1/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, depositata in data 28.5.2024, non notificata;
udite le relazioni svolte nell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE -società di RAGIONE_SOCIALE a totale partecipazione pubblica, proponeva ricorso avverso il diniego tacito sulla domanda avanzata dalla società incorporata in data 1.6.2010, con la quale era stato chiesto, in via principale, il rimborso di complessivi € 162.106,68 – corrispondRAGIONE_SOCIALE alle somme indebitamente versate a titolo di IRAP, deducibili ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3, 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per i periodi di imposta 2007 e 2008 -oltre interessi maturati e maturandi da calcolare ai sensi e
per gli effetti dell’art. 44 del D.P.R. n. 602/1973; in via subordinata, il rimborso di complessivi € 65.765,96, corrispondRAGIONE_SOCIALE alle somme indebitamente versate a titolo di IRAP, deducibili ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3, 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per i p.i. 2007 e 2008, determinate mediante il metodo proporzionale di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 61/E, del 19 novembre 2007 -oltre interessi maturati e maturandi da calcolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.P .R. n. 602/1973, per il caso in cui alcune RAGIONE_SOCIALE attività fossero ritenute escluse dall’agevolazione ossia fosse riscontrata la condizione preclusiva (esercizio in concessione e a tariffa remunerativa).
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, non ravvisando i limiti applicativi previsti dall’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 443/10/2013 accoglieva l’appello dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese processuali.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi e questa Corte, con ordinanza n. 22062/2022, accoglieva il primo, secondo e quarto motivo e rinviava ad altra sezione della CGT2 per un nuovo esame.
Riassunto il giudizio, la C.G.T.2, in sede di rinvio, con sentenza n. 800/2023 rigettava l’originario appello dell’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente l’appello incidentale della società appellata e riconosceva il diritto al rimborso nella misura richiesta dalla contribuente in via subordinata, oltre accessori, in quanto ente di natura non commerciale.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Avverso la suddetta sentenza veniva altresì promosso ricorso per revocazione, rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo con sentenza n. 377/2024, depositata in data 28.5.2024, con la quale veniva esclusa la sussistenza di un errore revocatorio.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Per la trattazione di entrambi i ricorsi è stata indi fissata l’adunanza camerale del 23.9.2025.
La società ricorrente ha depositato in ciascun giudizio memoria ex art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso n. 25653/2024 al ricorso n. 13214/2024, di più antica iscrizione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Infatti, ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto distinti provvedimRAGIONE_SOCIALE, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione. (Cass. 22 novembre 2024, n. 30184; Cass. 6 luglio 2022, n. 21315).
In via sempre preliminare, appare opportuno trattare per primo il ricorso n. 25653/2024 R.G., riguardante il giudizio di revocazione.
Con l’unico motivo di doglianza la società ricorrente lamenta « violazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», assumendo che in primo luogo la CGT2 è incorsa in un errore di interpretazione della domanda spiegata in via subordinata (trascritta in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza), con la quale si era chiesta una somma inferiore, in applicazione dei criteri individuati nella circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 61/2007 per la denegata ipotesi in cui alcune RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalla incorporata RAGIONE_SOCIALE fossero da ritenersi escluse dall’agevolazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 447/1997. Mai era stato dedotto che la società ricorrente fosse un ente non commerciale che svolgeva attività istituzionale, oltre a quella commerciale, trattandosi pacificamente di una società di RAGIONE_SOCIALE, seppure in RAGIONE_SOCIALE , che svolgeva esclusivamente attività commerciale e sulla cui natura non vi era mai stato alcun dibattito processuale. Sussisterebbero pertanto gli estremi dell’errore revocatorio, erroneamente escluso dalla C.G.T.2.
Il motivo è infondato.
4.Si legge nella sentenza impugnata: ‘ la natura straordinaria di tale mezzo di impugnazione non consente un’interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 395 n. 4 del codice di procedura civile, che parla di erronea supposizione di un fatto, ovvero quando la decisione è fondata su fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure su fatti la cui inesistenza è positivamente accertata. Non è questo il caso in questione, perchè la decisione 800/2023 non fa espresso riferimento ad una circostanza pacificamente esclusa, ma accoglie la richiesta formulata dalla parte in via subordinata con riferimento alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate n. 61/2007. Tale richiesta viene accolta sulla base del riconoscimento non solo di un’attività promiscua della società (punto 7.2 della sentenza), ma anche
dell’incertezza dei rapporti tra la società stessa e il Comune di Pescara, discutendosi -onde comprendere la natura istituzionale o commerciale o promiscua della società -se gli stessi afferissero al tipo appalto o all’istituto della concessione, con particolare riguardo all’utilizzo dei dipendRAGIONE_SOCIALE. Trattasi di una questione di diritto o comunque di un fatto controverso (tanto è vero che la ricorrente, nel ricorso, fa riferimento ad alcuni punti della motivazione che vanno comunque interpretati, appunto relativi all’attività istituzionale, commerciale o promiscua della società) che non permette di ritenere che a fronte di un fatto indiscusso si sia giunti ad una conclusione difforme. Profilo, quello della natura della società, che ovviamente potrà essere ridiscusso in sede di eventuale giudizio di legittimità.’
4.1. Questa Corte ha da tempo chiarito che l’errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dall’art. 395 n.4 cod.proc.civ., è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste ovvero la insussistenza di un fatto che viceversa esiste, di modo che non è configurabile tale errore allorchè il giudice abbia proceduto ad erronea ed incompleta valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali ovvero ad un’errata interpretazione o qualificazione della domanda ( Cass. n. 6405/2018), incorrendo in vizi che esorbitano dall’ambito dell’impugnazione revocatoria.
Nella specie, come si evince dalla sentenza n. 800/6/2023, impugnata per revocazione, il riconoscimento del diritto al rimborso nella misura indicata in via subordinata è dipeso dalla qualificazione della società contribuente quale ente non commerciale svolgente attività promiscua (istituzionale e commerciale), il che integra una valutazione in diritto non riconducibile ad errore revocatorio.
Il ricorso va pertanto respinto.
Venendo ora ad esaminare il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della C.G.T.2 n. 800/6/2023, esso, come detto, è affidato a due motivi.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta « motivazione inesistente perché contraddittoria; violazione dell’art. 112 c.p.c. nel rapporto tra domanda principale e domanda subordinata; errata interpretazione in diritto ed in fatto della domanda di cui al ricorso introduttivo; decisione a sorpresa in violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Deduce, al riguardo, che il giudice del rinvio avrebbe accolto una domanda subordinata senza aver respinto alcuna RAGIONE_SOCIALE domande principali della società, che erano anzi state corroborate dall’accoglimento dell’appello incidentale. Il nesso che lega le domande, nel caso di domande proposte secondo lo schema del cumulo condizionale eventuale è affidato alla prospettazione di chi agisce in giudizio e non può essere alterato dal giudice. Peraltro, la riduzione dell’importo del rimborso non conseguiva neppure ad una autonoma rideterminazione quantitativa degli elemRAGIONE_SOCIALE del calcolo da parte del collegio di appello, ma si collegava espressamente alla necessità di rapportare l’agevolazione limitandola ad una quota parte RAGIONE_SOCIALE attività della ricorrente, senonchè la stessa sentenza aveva subito prima riconosciuto che tutte le attività svolte erano suscettibili di applicazione dell’agevolazione invocata. Vi sarebbe pertanto una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che, una volta rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, non vi era spazio alcuno per procedere ad un esame della domanda subordinata. Inoltre, la riduzione del rimborso era anche frutto di un’errata interpretazione degli scritti difensivi ed in particolare dell’istanza di rimborso, del ricorso introduttivo e RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello. Infine, il tema introdotto dal giudice del gravame avente ad oggetto la qualificazione di ente commerciale o non commerciale era del tutto
nuovo, non trovando collegamento alcuno né con le prospettazioni della contribuente né con quella dell’RAGIONE_SOCIALE ed era stato rilevato d’ufficio senza che peraltro alcuna indicazione si trovasse nella sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto il rinvio, così violando l’obbligo di evitare la decisione ‘a sorpresa’ sancito dal secondo comma dell’art. 101 c.p.c..
Il motivo è infondato.
8. L’ordinanza di questa Corte n. 22062/2022, per quel che qui interessa, ha così stabilito: 3.2. Passando agli ulteriori motivi, nel caso in esame la C.T.R. dando per implicitamente accertata l’astratta riconducibilità della società ad una RAGIONE_SOCIALE categorie soggettive cui spettano le deduzioni previste dall’art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997 , ha ritenuto, in primo luogo, che ricorresse la causa di esclusione per le imprese che operano in concessione e a tariffa in un RAGIONE_SOCIALE regolamentato; in particolare, dalla breve motivazione emerge che il regime di concessione è stato ritenuto sussistente in base alla partecipazione integrale del Comune nella società, che implica un regime di controllo sull’azienda, ed in base alle modalità dell’affidamento; la RAGIONE_SOCIALE, in secondo luogo, ha ritenuto che i servizi in convenzione siano coperti da tassa -tariffa, sia stabilita, quale attività dello stesso gestore, la riscossione e che natura tariffaria abbiano anche i corrispettivi dovuti per le altre attività. Il primo motivo è fondato. Nel dare rilievo esclusivo, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di concessione anziché di appalto, alla totale partecipazione comunale nella società ricorrente e alle modalità di affidamento, e non esaminando la natura del rapporto esistente, alla luce del predetto criterio del trasferimento del rischio (peraltro potenzialmente regolato in modo diverso tra le attività in convenzione rispetto a quelle regolate da specifici contratti di affidamento), la C.T.R. non ha rispettato i principi sopra evidenziati. La società interamente posseduta da un ente pubblico può rivestire infatti sia il ruolo di concessionario del servizio che
quello di appaltatore del medesimo, a seconda che il rischio operativo legato alla gestione del servizio gli sia trasferito o meno. Ciò è espressamente riconosciuto dal nuovo codice appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il cui art. 5 parla indifferentemente di concessioni o appalti affidati a società interamente possedute dall’ente; nonché dall’art. 12 della direttiva 2014/24/UE (in tema di appalti pubblici) che ammette appalti pubblici a società controllate ai quali non si applica la direttiva, il che peraltro esclude anche che ai fini della qualificazione si possa dare esclusivo rilievo alle modalità di affidamento (l’affidamento diretto è oggi espressamente riconosciuto anche dall’art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). In generale, premesso che il fenomeno dell’in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pone questioni che impongono soluzioni diverse a seconda del RAGIONE_SOCIALE giuridico nel quale vengono in rilievo, questa Sezione (Cass. 29/07/2021, n. 21658) ha di recente affermato che la società posseduta dall’ente locale non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè gli RAGIONE_SOCIALE pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l’ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consRAGIONE_SOCIALEto al comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull’attività dell’ente collettivo) mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (richiamando Cass. 22/02/2019, n. 5346; si vedano, altresì, Cass., Sez. U., 15/04/2005, n. 7799; Cass., Sez. U., 11/01/2011 n. 392; Cass., Sez. U., 26/08/1998, n. 8454; Cass., Sez. U., 06/05/1995 n. 4989; Cass. 07/02/2017, n. 3196; con specifico riferimento alla società in RAGIONE_SOCIALE Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7759; Cass. 22/03/2018, n. 7222). Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in
RAGIONE_SOCIALE, in funzione dell’esistenza di un controllo analogo del Comune nei confronti della società. Invero, il cd. controllo analogo esercitato dall’Amministrazione sulla società partecipata serve a consRAGIONE_SOCIALEre all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumRAGIONE_SOCIALE derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica; e tuttavia questa relazione interorganica non incide sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due RAGIONE_SOCIALE -quello pubblico e quello privato societario -sul piano giuridico -formale, in quanto la società in RAGIONE_SOCIALE rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante (cfr. ancora la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, it.). Date tali premesse, la C.T.R. non ha fatto buon governo di tali principi, dando esclusivo rilievo, ai fini della individuazione della natura concessoria di tutti i rapporti in essere, alla sola partecipazione pubblica e all’affidamento diretto da parte del Comune, senza procedere ad un loro separato esame e prescindendo invece dal riscontro della effettiva sostituzione della società all’ente, all’assunzione di responsabilità diretta della gestione del servizio e al trasferimento del rischio operativo. Anche il secondo motivo appare fondato. Da un’interpretazione adeguatrice della norma nazionale all’effettività RAGIONE_SOCIALE regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) n. 4133 della Commissione Europea, deriva che i settori esclusi dal vantaggio della riduzione della base imponibile IRAP sono tassativi, in quanto settori nei quali si tiene conto del costo IRAP in sede di determinazione tariffaria del corrispettivo del servizio e per i quali tale costo non può essere oggetto di detassazione, pena la sovracompensazione in violazione dell’art. 107 TFUE (Cass.
14/03/2022, n. 8225). Alla luce dei principi sopra richiamati, il secondo motivo di ricorso risulta fondato, non avendo in alcun modo verificato la C.T.R. che l’attività di gestione del mattatoio, oggetto, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, senza contestazioni, di specifico affidamento, rientrasse o meno tra quelle espressamente escluse, dalla norma in questione, dal vantaggio fiscale, cioè nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, RAGIONE_SOCIALE poste, RAGIONE_SOCIALE telecomunicazioni, della raccolta e depurazione RAGIONE_SOCIALE acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 3.5. Col quarto motivo, infine, la ricorrente censura l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE convenzioni e dei contratti laddove, in base ad essi, la C.T.R. ha ritenuto sempre esistente una tariffa ma senza interpretare le singole previsioni ove sia contenuta la parola tariffa in base alla comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti (art. 1362, primo comma, cod. civ.) nonché tenendo conto del comportamento RAGIONE_SOCIALE stesse (art. 1362, secondo comma, cod. civ.) e infine non interpretando le clausole le une per mezzo RAGIONE_SOCIALE altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ.). Va premesso che, in tema di interpretazione del contratto, questa Corte ha in più occasioni affermato che la medesima, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraRAGIONE_SOCIALE, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione RAGIONE_SOCIALE regole ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elemRAGIONE_SOCIALE di fatto già dallo stesso esaminati (Cass. 30/04/2010, n. 10554; Cass. 27/03/2007, n. 7500). Nel caso in esame, la ricorrente ha trasposto nel ricorso alcune clausole contrattuali della convenzione (contenute all’art. 7.2., all’art. 9.2. all’art. 22.1, all’art. 3), che non
appaiono considerate nella motivazione della decisione , dalle quali emergerebbe che il binomio tassa – tariffa sia legato dal passaggio dal sistema tributario a quello tariffario, sul quale non vi è alcun accertamento in atti, e che è potenzialmente in grado di dare un significato diverso all’interpretazione letterale offerta dalla C.T.R. Ciò anche tenendo conto che questa stessa Corte (Cass. 15/09/2021, n. 24977, in motivazione) ha già ritenuto l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, del fatto che l’ente territoriale tragga i provRAGIONE_SOCIALE per il pagamento del servizio non dalla fiscalità generale ma riscuotendo la TARSU (Cass. 03/03/2022, n. 7101)’.
8.1.La CGT2, quale giudice del rinvio, ha dapprima affermato che tutte le attività svolte dalla società erano suscettibili di agevolazione, compiendo l’accertamento demandato dalla Corte di Cassazione, per poi riconoscere il rimborso nella misura richiesta in via subordinata, ritenendo che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi, di cui alla circolare n. 61/2007 dell’RAGIONE_SOCIALE, riprodotta in stralcio, riguardante gli RAGIONE_SOCIALE non commerciali che svolgono anche attività istituzionale, ipotesi in cui l’agevolazione spetta ugualmente, seppure in misura parziale (cioè solo per l’attività commerciale).
In altre parole, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la società in RAGIONE_SOCIALE sia qualificabile ente non commerciale e che, per tale motivo, a prescindere dal fatto che operasse non in regime di concessione e non a tariffa, l’agevolazione spettasse comunque in misura ridotta. Non vi è stata pertanto un’erronea interpretazione della domanda proposta in via subordinata, quanto piuttosto un accoglimento parziale della domanda principale. Il rigetto dell’appello principale dell’Ufficio non appare pertanto contraddittorio, posto che l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva che la società non aveva diritto tout court all’agevolazione.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lettere a) e d) del decreto legislativo n. 446/1997,
nonché dell’art. 11, comma 1, lettera a) nn. 2, 3 e 4, nonché comma 4 bis.2 del medesimo decreto legislativo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ., la società ricorrente deduce, in sintesi, che la società di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE è comunque un’impresa commerciale e come tale rientra nella lettera a) dell’art. 3 cit. e non un ente non commerciale, riconducibile alla lettera e), con la conseguenza che l’agevolazione invocata, una volta accertato che nessuna RAGIONE_SOCIALE attività potevano ritenersi escluse dall’agevolazione, doveva essere riconosciuta nella misura indicata nella domanda principale.
Il motivo è fondato.
9.1. Questa Corte, nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, ha ritenuto implicitamente accertato dalla C.T.R. che la società contribuente rientrasse in astratto tra i soggetti avRAGIONE_SOCIALE diritto all’agevolazione e che l’errore sia stato piuttosto quello di ritenere che ne fosse tuttavia esclusa perché operava in regime di concessione a tariffa, desumendo tale circostanza dal mero fatto che si trattasse di società a totale partecipazione pubblica. La Corte ha dunque evidenziato l’autonomia giuridica della società in RAGIONE_SOCIALE rispetto all’ente pubblico che esercita su di essa il ‘controllo analogo’ e la necessità di indagare caso per caso la natura dei rapporti di affidamento intercorrRAGIONE_SOCIALE tra essa ed il comune di Pescara.
9.2. La deduzione in parola spetta infatti ai «soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) a e)», con esclusione RAGIONE_SOCIALE «imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, RAGIONE_SOCIALE infrastrutture, RAGIONE_SOCIALE poste, RAGIONE_SOCIALE telecomunicazioni, della raccolta e depurazione RAGIONE_SOCIALE acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti» .
A parere del collegio, la società RAGIONE_SOCIALE non rientra, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., nella lettera
e) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 447/1997, che si riferisce agli RAGIONE_SOCIALE non commerciali ossia, ad esempio, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
La società per azioni ‘in RAGIONE_SOCIALE‘ e dunque soggetta ad un ‘controllo analogo’ da parte dell’ente pubblico che ne possiede le partecipazioni, è pur sempre un ente di natura commerciale che svolge esclusivamente attività imprenditoriale, sebbene in via esclusiva o quanto meno assolutamente prevalente in favore dell’ente pubblico ed è pertanto ricompresa nella lettera a) della norma sopra citata, che contempla le società e gli RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tra cui appunto le società per azioni.
9.3. Si è, infatti, osservato (da ultimo, Cass. n. 13933/2025) che in tema di reddito d’impresa, la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ anche sotto il profilo fiscale è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente locale che su di essa esercita il cd. ‘controllo analogo’, con conseguente sussistenza di autonomo titolo giuridico per dedurre i costi e detrarre l’IVA in relazione a contratti dalla stessa stipulati, operando essa come società di diritto privato (Cass. 29/07/2021, n. 21658) e che la natura privatistica della società non è incisa dall’eventualità del cd. controllo analogo, mediante il quale l’azionista pubblico svolge un’influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico -formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante» (Cass. 22/02/2019, n. 5346). Si tratta di un orientamento ormai consolidato (v. anche Cass. n. 37951/2021, 34627/2024 e 32393/2024), dal quale non vi è motivo di discostarsi.
10 . La sentenza n. 800/2023 va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.G.T.2 dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè proceda, tenuto conto della natura di ente commerciale di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n, 446/1997, a determinare la misura dell’agevolazione spettante, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio n. 25653/2024.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente (R.G. n. 25653/2024) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del giudizio n. 25653/2024 R.G. a quello iscritto al n. 13214/2024 R.G.;
accoglie il secondo motivo del ricorso n. 13214/2024, rigettato il primo; cassa la sentenza n. 800/2023 e rinvia alla CGT2 dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità;
rigetta il ricorso n. 25653/2024 e compensa integralmente le spese processuali;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale n. 25653/2024, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)