Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1312 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1312 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
Oggetto: Avviso di accertamento – Ordinanza interlocutoria – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34626/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio, n. 2944/2018, depositata in data 8 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, deducendo, per
quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullità dell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamata una segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essere esercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 27/12/2012.
La CTP accoglieva il ricorso con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alle spese giudiziali.
L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio, che rigettava il ricorso originario.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025.
Considerato che:
Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’AVV_NOTAIO, quale difensore della RAGIONE_SOCIALE, ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’AVV_NOTAIO risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa RAGIONE_SOCIALE in data 30/09/2025.
Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la riunione al proc. n. 5273/2019 R.G. trattato all’odierna adunanza camerale, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 30/11/2017.
Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la RAGIONE_SOCIALE risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la RAGIONE_SOCIALE risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME