Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27988/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, già socia e liquidatrice della società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3684/2017 depositata in data 20/04/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale di Napoli rigettava l’ appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, già socia unica e liquidatrice della società RAGIONE_SOCIALE, contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno d’imposta 2007.
In particolare i giudici del gravame, confermando quanto ritenuto dai primi giudici, evidenziavano che dalla visura del Registro delle Imprese emergeva che la società era stata modificata in altra iscritta in data 17/07/2013 e quindi non era estinta, rigettando il motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 2495 cod. civ.; ritenevano infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, alla luce della rilevanza penale dei fatti indagati dalla Procura della Repubblica di Forlì; evidenziavano l ‘insussistenza di vizi della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto il PVC cui esso faceva riferimento era stato redatto in contraddittorio con la parte e poiché il richiamo di esso da parte de ll’Agenzia non ne inficiava la validità, dovendo semplicemente ritenersi che l’ufficio ne aveva condiviso le conclusioni; riteneva no, quanto al merito, che l ‘ ufficio avesse dimostrato che le fatture emesse in favore della società da società cartiere riguardassero operazioni inesistenti e che la parte non aveva dimostrato il contrario; escludevano vizi della motivazione della sentenza della CTP, avendo la parte omesso di evidenziare quali specifici elementi fattuali fossero stati trascurati, non potendo a tal fine formulare un generico richiamo alla documentazione contabile in possesso senza indicare da quali circostanze poteva ricavarsi la veridicità delle operazioni fatturate.
Contro tale decisione NOME COGNOME quale ex socia e già liquidatrice della società, propone ricorso, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 cod. civ.; in particolare, in relazione all’ affermazione dei giudici d’appello relativamente alla circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE non era estinta ma ne era stata modificata la ragione sociale, evidenzia, in primo luogo, l’errata lettura della visura di evasione prodotta e l’omesso esame della certificazione del registro delle imprese comprovante la circostanza della intervenuta estinzione della società; ed in secondo luogo che tale circostanza non era contestata dall’Agenzia delle entrate. Alla luce di tale estinzione della società la sentenza è errata in quanto l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti della stessa dopo l’intervenuta estinzione e cancellazione ma doveva essere emesso nei confronti dei soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di distribuzione dell’attivo residuo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, per la inapplicabilità al periodo d’imposta 2007 del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle imposte Ires e Iva ed in ogni caso ai fini dell’Irap per mancanza dei presupposti di legge.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente, ed in particolare
dell’articolo 12 della legge n. 212 del 2000, oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; nel corpo del motivo deduce di aver contestato la lesione dei propri diritti denunciando diverse irregolarità svolte dai verificatori e poi dall’ente accertatore, sulle quali sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno omesso di pronunciarsi e in particolare di aver evidenziato che i verificatori avevano iniziato la verifica a carico della ricorrente senza che questa fosse stata correttamente informata nonché di aver evidenziato che la documentazione richiesta dall’ufficio era in possesso della Guardia di finanza e pertanto di averne fatto specifica richiesta per ottenere la restituzione altrimenti essendo impossibilitata a difendersi.
Al fine di una compiuta decisione del ricorso occorre acquisire il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2025.