Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 394/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 599/2021 depositata il 21/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In forza di PVC redatto il 7 aprile 2014, nell’ultima decade di dicembre di quello stesso anno venivano notificati avvisi di accertamento ai sig.i COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di soci -ed il primo, anche liquidatore- della soc. RAGIONE_SOCIALE, cessata e cancellata in data 20 gennaio 2014.
I soci adivano il giudice di prossimità, protestando l’impossibilità di emettere atti impositivi nei confronti di una società estinta, spiegando comunque anche difese sul merito, in ordine all’irrilevanza dei movimenti bancari -versamenti e prelevamenti- s u cui l’Ufficio presumeva maggior reddito occulto. Il collegio di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla società estinta in persona del liquidatore, mentre respingeva il ricorso presentato dai soci, all’evidenza quali successori d ella società, in quanto si erano limitati a ritenere irrilevanti le movimentazioni bancarie evidenziate dall’Ufficio, mentre esse costituivano presunzioni con inversione dell’onere della prova a carico della parte contribuente che non aveva saputo replicare.
Spiegavano appello le parti private, trovando riscontro presso il collegio di secondo grado, dove la sentenza qui in scrutinio sanciva la radicale nullità di ogni attività istruttoria, accertativa ed impositiva esercitata nei confronti di un ente ormai estinto e cancellato.
Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 2291, 2312, 2313 e 2495 del codice civile, nonché dell’art. 64, comma quarto, del d.P.R. n. 600/1973.
Nella sostanza si ritiene che la sentenza in scrutinio sia errata in quanto il giudice di merito ha apoditticamente affermato che l’avviso societario sarebbe stato nullo perché rivolto ad una società cancellata dal registro delle imprese, senza considerare che esso è stato notificato, come per legge, ai suoi due ex soci.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Se è pacifico che al momento del PVC la società RAGIONE_SOCIALE fosse già estinta, non è meno incontroverso che l’atto impositivo sia stato adottato verso e notificato ai due soci, quali successori della società estinta.
Ed infatti, «con riguardo al meccanismo successorio, questa Corte ha precisato che non può essere condiviso l’orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Queste conclusioni, invero, non sono in linea con i principi affermati dalle sezioni unite (Cass. 6070/2013), che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 07 aprile 2017, n. 9094, Cass. 16 giugno 2017, n. 15035). La C.T.R. ha, dunque, fatto malgoverno dei principi elaborati da questa Corte escludendo il soddisfacimento dei crediti erariali nell’ipotesi di loro non esecutività al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.» (Cfr. Cass., V, n. 17243/2018).
Peraltro, questi principi sono stati per un verso confermati e per altro verso affinati dalla pronuncia delle S.U. n. 3625/2025, sopravvenuta nelle more di pubblicazione del presente provvedimento.
Ed infatti, anche in vigenza del nuovo articolo 2495, come novellato nel 2020, se è pur premessa come ‘ferma’ l’estinzione
delle società, non di meno se ne prevede la successione in capo ai soci, secondo la forma di responsabilità che avevano quando la società era in vita. Ed un tanto di diretta conseguenza dell’art. 24 della Costituzione (cfr. Cass. S.U. n. 3625/2025, pag. 18 e 19, in fine.)
Pertanto, a l momento dell’indagine finanziaria, l’Ufficio non era decaduto dal potere di accertamento relativo all’IRAP 2013, qui in controversia, dacché legittimamente ha chiesto la maggior imposta ai soci della società estinta, a titolo di successori nei rapporti (anche) con il Fisco.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si conformi ai sopracitati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.