Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18650 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Avv. Acc. IRPEF 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17962/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5823/2018, depositata in data 17 dicembre 2018.
al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 29735/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente
contro
COGNOME in proprio e quale erede di COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 4353/2017, depositata in data 10 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1.Nel giudizio di cui al ricorso iscritto al n.r.g. 17962/2020, Santa Gurgone impugnava dinanzi la C.t.p. di Enna un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2010 emesso dalla locale direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione provvedeva a riprendere a tassazione un maggior reddito ai fini IRPEF derivante dalla rideterminazione in via induttiva dei ricavi della “RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base sociale (estinta) partecipata dalla contribuente nella misura del 49 (mentre il restante 51% apparteneva al marito della stessa NOME NOME); si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Enna – che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Enna, con sentenza n. 127/01/2017, rigettava il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5823/07/2018, depositata in data 17 dicembre 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Nel giudizio di cui al ricorso iscritto al n.r.g. 29735/2021, i contribuenti NOME e COGNOME COGNOME quali successori necessari delle obbligazioni della “RAGIONE_SOCIALE impugnavano dinnanzi alla C.t.p. di Caltanissetta un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Enna riferito ad IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2010; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Caltanissetta, con sentenza n. 171/01/2017, accoglieva il ricorso dei contribuenti.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituivano anche i contribuenti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 4353/07/2017, depositata in data 10 maggio 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e NOME COGNOME anche quale erede di Santa Gurgone, ha resistito con controricorso.
Le cause sono state trattate nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025; nella causa n.r.g. 17962/2020 la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, trattando il primo di presunzione di distribuzione di utili extracontabili a carico della socia a seguito di avviso di accertamento spiccato nei confronti di società a ristretta base, oggetto del ricorso iscritto al
n.29735/2021, entrambi sulla medesima annualità di imposta (2010).
Nel giudizio iscritto al n.r.g. 17962/2020, con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 335 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito alla eccepita richiesta di applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la socia, COGNOME, lamenta l’ error in iudicando , l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto applicazione del principio del litisconsorzio necessario, non statuendo sulla richiesta di riunione del giudizio afferente all’avviso di accertamento de quo e quello riguardante l’avviso emesso nei confronti della società, da quest’ultimo derivando il primo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità della sentenza per violazione dell’art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come la validità degli atti notificati a società estinte potesse predicarsi esclusivamente con riferimento alle cancellazioni richieste ed avvenute dopo il 13 dicembre 2014, anno di entrata in vigore della normativa in rubrica, mentre la cancellazione della società de quo era avvenuta ben due anni prima della suddetta data.
Nel ricorso iscritto al n.r.g. 29735/2021 l’Agenzia delle entrate, con il primo motivo, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.)» lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito dell’illegittimità dell’avviso in quanto relativo a società estinta, non rilevando retroattivamente la fictio iuris stabilita dall’art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in questo modo senza prendere in esame la circostanza per la quale l’avviso era stato emesso e notificato (dopo la cancellazione della società) nei confronti dei soci della stessa, quali suoi successori.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta quanto dedotto con il precedente motivo sotto il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato da primo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’accertamento societario, costituente presupposto dell’avviso emesso a carico della socia Santa Gurgone.
3.1. I motivi, trattati congiuntamente siccome connessi, sono parzialmente fondati nei termini infra specificati.
La C.t.r., nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento societario, ha incentrato la propria motivazione esclusivamente sulla non retroattività della novella declinata senza valorizzare e tenere in alcun conto la circostanza che era stata evidenziata dall’Ufficio nel proprio gravame, ossia il fatto che l’avviso societario era stato emesso e notificato, dopo la cancellazione della società e dando atto di questa, nei confronti dei soci quali successori della società cancellata, i quali in tale qualità hanno poi provveduto ad impugnarlo.
Invero, in ossequio al principio dell’autosufficienza, l’ente erariale ha riportato il proprio atto di appello ove era ribadita la legittimazione ad agire degli ex soci della società estinta e nel caso in esame, risulta per tabulas che l’avviso di accertamento recante
la rettifica degli imponibili societari era emesso nei confronti della società e notificato ai soci come risulta dal frontespizio delle due copie dell’avviso e relative avvisi di ricevimento che, in ossequio al principio di autosufficienza, sono stati riportati in ricorso.
3.2 Ferma restando, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’irretroattività del disposto dell’art.28 del d.lgs. n.175 del 2014 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015; conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648 del 28/07/2015; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4536 del 21/02/2020), in materia soccorrono i principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.6070 del 12 marzo 2013: <>.
Detti principi, di recente, sono stati ribaditi, e ulteriormente specificati per la materia tributaria, sempre dalle Sezioni Unite di
questa Corte le quali con la sentenza 12/02/2025, n. 3625, nel confermare la legittimità passiva ai fini processuali dei soci, quali successori, ha specificato che solo per <>.
La C.T.R., nel limitarsi a motivare la decisione esclusivamente sulla irretroattività del disposto dell’art.28, quarto comma, del d.lgs. n.174/2015, ha omesso di vagliare la questione posta dall’Agenzia delle entrate con l’impugnazione alla luce dei suindicati principi, onde sul punto la sentenza va cassata.
Le stesse considerazioni che hanno portato ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate fondano l’accoglimento, parziale nei termini sopra esposti, anche del secondo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 17962/2020 proposto dalla socia COGNOME avendo in quel caso la C.T.R. limitato la sua motivazione, erroneamente, sulla sola applicabilità retroattiva del citato art.28.
Il primo motivo di ricorso proposto da Santa Gurgone è, invece, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ed invero, a parte la considerazione che per orientamento pacifico di questa Corte nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico
della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214), la doglianza attinente l’omessa statuizione sulla richiesta di riunione con il giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario ha perso rilievo a seguito della riunione dei due ricorsi oggi disposta da questa Corte.
5. In conclusione, riuniti i ricorsi, vanno accolti, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso proposto da Santa Gurgone, inammissibile il primo; conseguentemente, le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente giudizio quello recante il n. 29735/2021;
accoglie il ricorso iscritto al n.r.g. 29735/2021 e il secondo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 17962/2020, inammissibile il primo; cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025