Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12029 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 9047/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME socio superstite, e COGNOME RAGIONE_SOCIALE in proprio, rappresentati e difesi, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 57/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 7 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con distinti ricorsi alla C.T.P. di Ragusa, NOME COGNOME nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE, impugnò il silenziorifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a due sue istanze di rimborso, aventi ad oggetto l’Ilor e l’Irpef versate in eccesso per il triennio d’imposta 1990 -1992 (la sola Irpef nel biennio 1991-1992).
A sostegno dell’istanza, il contribuente assumeva di aver diritto ad usufruire della detrazione del 90% prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 in favore dei soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990.
La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accolse limitatamente all’Ilor, respingendoli quanto all’Irpef per difetto di prova dell’effettivo versamento dell’imposta.
La sentenza fu appellata dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, che respinse il gravame.
Il successivo ricorso erariale fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 19070/2019, che annullò con rinvio la sentenza d’appello.
Il giudizio fu riassunto per le cure della società RAGIONE_SOCIALE e deciso dalla C.RAGIONE_SOCIALE. con la sentenza indicata in epigrafe, che ne riconobbe le ragioni quanto alla domanda di rimborso dell’Irpef .
I giudici regionali osservarono, in proposito, che la società aveva dimostrato di non aver beneficiato, nel periodo 1990-1992, di
contributi pubblici concessi in regime de minimis e di non aver superato la relativa soglia né nel triennio, né in quello successivo.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME in proprio e nella dichiarata qualità di ‘socio superstite’ di RAGIONE_SOCIALE , ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso principale denunzia nullità della sentenza e violazione di legge in relazione agli artt. 75, comma terzo, 110 e 112 cod. proc. civ., nonché all’art. 2945, comma secondo, cod. civ.
L’Agenzia delle entrate rileva che il ricorso in riassunzione è stato proposto dalla sola società RAGIONE_SOCIALE (con indicazione esclusiva del codice fiscale di questa), quantunque non più esistente, perché cancellata prima del giudizio, e quindi sprovvista di capacità e legittimazione processuale.
Afferma, pertanto, che da tale circostanza -rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità -discende il rilievo di inammissibilità del ricorso in riassunzione; dal che, in via ulteriormente derivata, dovrebbe essere dichiarata la nullità della sentenza d’appello.
Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
Espone, al riguardo, che la sentenza d’appello ha riconosciuto le ragioni della contribuente quanto alla domanda di rimborso dell’Irpef in violazione del giudicato formatosi sulla stessa a seguito del rigetto intervenuto dopo il giudizio di primo grado, al quale non aveva fatto seguito alcun appello incidentale.
La stessa circostanza è investita dal terzo motivo, anch’esso proposto in via gradata, con il quale è denunziato vizio di extrapetizione, poiché innanzi al giudice del rinvio era stata richiesta la conferma della prima sentenza d’appello, limitata al so lo rimborso dell’Ilor.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società controricorrente, dopo aver rilevato che l’indicazione di ‘Irpef’ in luogo di ‘Ilor’ da parte dei giudici del rinvio costituisce frutto di un mero errore materiale, formula comunque domanda di riforma della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per la parte in cui ha riconosciut o il suo diritto al rimborso dell’Irpef anziché dell’Ilor, come richiesto.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
5.1. Costituisce jus receptum in seno alla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla nota sentenza n. 6070/2013 resa a Sezioni Unite, il fatto che la cancellazione dal registro delle imprese comporti l’estinzione della società cancellata, privando la stessa della capacità di stare in giudizio.
In precedenza, peraltro, e con specifico riferimento ai giudizi di impugnazione degli atti impositivi, le stesse Sezioni Unite avevano chiarito che, con la modifica dell’ art. 2495 cod. civ., a far data dal 1° gennaio 2004 è stata attribuita efficacia di pubblicità costitutiva alla cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese, che comporta dunque, a partire dalla stessa data, la perdita della capacità giuridica e della legittimazione processuale della società anche con riferimento ai rapporti pendenti (sentenza n. 4060/2010).
Anche in tempi recenti, poi, è stato ribadito che, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina
per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco (Cass., sez. U, n. 3625/2025).
5.2. In continuità con tali indicazioni, questa Corte ha quindi ripetutamente chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società, prima dell’instaurazione del giudizio di merito determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci o del liquidatore; sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, dev’essere annullata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (cfr., fra le altre, Cass. n. 23365/2019; Cass. n. 23029/2017; Cass. n. 5736/2016; Cass. n. 20252/2015).
L’impugnazione, infatti, è « improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio» (così Cass. n. 5736/2016), non essendovi «spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto» (Cass. n. 4778/2017).
5.3. Poste tali coordinate, nel caso di specie è circostanza pacifica che la società RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata prima della proposizione dei ricorsi innanzi alla C.T.P.
Del pari, non è dubitabile che, dopo l’annullamento con rinvio della prima sentenza d’appello, il giudizio è stato riassunto da NOME COGNOME in nome e per conto della società estinta; costui, infatti, ha speso il nome della società in realtà estinta, qualificandosi come ‘socio
superstite’, e ne ha rappresentata l’identità mediante l’indicazione del codice fiscale.
Ricorre, dunque, un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre il giudice del rinvio a una pronuncia declinatoria del merito.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato, restando in tale statuizione assorbito l’esame dei restanti e del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti e il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Compensa le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2025.