Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona dei soci ed ex liquidatori NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
AGENZIA delle RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.2854/14/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 marzo 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Tributi-Società estintalegittimazione all’impugnazione
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Alfredo, in liquidazione, con due distinti ricorsi, di 103 cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado che aveva, previa riunione, rilevato il difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle, l’incompetenza territoriale con riferimento ad altre e l’inammissibilità del ricorso avverso il ruolo , per le restanti, stante l’intervenuta notificazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE in persona dei soci ed ex liquidatori, dando atto di essersi estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese il 31 luglio 2017 e di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 24 novembre 2017.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate -riscossione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
La controversia trova soluzione per ragioni pregiudiziali di rito, rilevabili di ufficio, che esimono questa Corte dall’esame dei mezzi di impugnazione.
Il ricorso, infatti, risulta essere stato promosso da Società di capitali, estinta per cancellazione dal Registro delle imprese e di poi dichiarata fallita il 24.11.20179, in persona di soggetti (ex liquidatori e soci) che, in virtù di tale estinzione e declaratoria di fallimento, non rivestono più tale qualità e non sono legittimati a rappresentare la società.
In virtù dei principi affermati dalle cc.dd. sentenze gemelle del 2013 (n. 6070 e n. 6071) delle Sezioni unite di questa Corte, come affinati
dalla recente Cass., Sez. U., n. 3625 del 12 febbraio 2025, il ricorso per cassazione, atteso l’evento estintivo avvenuto in pendenza di giudizio, avrebbe dovuto essere proposto dai soci in proprio quali successori dell’estinta società e previa allegazione dell’inerzia manifestata dalla Curatela fallimentare (v., altresì, Cass., Sez. V, n. 5605 del 2 febbraio 2021).
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo, in favore d ell’ Agenzia delle entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.