Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
COGNOME , in proprio e nella qualità di ex socio e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso, giusta procura allegata, dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Rovigo, che ha indicato recapito Pec, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Rovigo;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 905/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 19.4.2017, e pubblicata il 13.9.2017;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Ires, Iva, Irap ed Irpef, 2009 -Srl e socio unico – Violazione chiesto e pronunciato.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME, già socio unico e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n. T6U034801403/2014 (Ires, Iva ed Irap), e T6U014801496/2014 (Irpef), in relazione all’anno 2009, e gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2015 (Ires, Iva ed Irap) e T6U014601015/2015 (Irpef), con riferimento all’anno 2010.
Gli atti impositivi traevano origine da Processo Verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 20.10.2014, con il quale erano state contestate : l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti e l’indebita deduzione di costi in difetto di inerenza (2009); nonché l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti, l ‘ omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive e l’indebita deduzione di costi in difetto di inerenza (2010). Al socio unico COGNOME COGNOME veniva contestato il reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
Società e socio impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, proponendo plurime censure. La CTP, riuniti i ricorsi, in dispositivo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società in relazione all’anno 2009, e rigettava le altre impugnazioni.
I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione adottata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riproponendo i propri argomenti. L’Agenzia delle Entrate si costituiva per resistere e proponeva gravame incidentale, perché il giudice di primo grado, pur avendo respinto i ricorsi dei contribuenti, aveva affermato in motivazione che ‘gli atti impugnati relativamente all’anno 2009 debbano senz’altro essere annullati’.
La CTR dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2010 ed accoglieva il ricorso proposto dalla società in relazione all’anno 2009. Con riferimento ai ricorsi
del socio NOME COGNOME ne riduceva l’importo alle somme che il contribuente aveva riconosciuto essere dovute, ritenendo che anche l’Amministrazione finanziaria avesse ridotto la propria pretesa a tali importi.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Hanno resistito mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure proposto un motivo di ricorso incidentale, cui l’Amministrazione finanziaria ha reagito mediante controricorso incidentale.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del sost. PG NOME COGNOME con cui ha chiesto il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e l’accoglimento del terzo, oltre ad invocare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.
I contribuenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR, con riferimento all’anno 2009, ridotto la pretesa tributaria avanzata nei confronti di NOME COGNOME senza motivare la propria valutazione, ritenendo erroneamente che la pretesa fosse stata limitata dall’Ente impositore alle somme incontestate.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello in conseguenza di analoga violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento all’anno 2010, ridotto la pretesa tributaria avanzata nei confronti di NOME COGNOME anche in tal caso senza motivare la
propria valutazione, ed erroneamente ritenendo che la pretesa fosse stata limitata dall’Ente impositore alle somme incontestate.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986, e degli artt. 2697 e 2829 cod. civ., qualora possa ritenersi che la CTR abbia pronunciato in materia di fondatezza della riduzione della pretesa impositiva nei limiti delle somme non contestate.
Con il motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti denunciano la violazione dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 28 del D.Lgs. 21.11.2014, n. 174, dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 47 del Dpr n. 917 del 1986 perché, con riferimento ad entrambi gli anni d’imposta, l’atto impositivo emesso nei confronti di società estinta avrebbe dovuto essere dichiarato nullo d’ufficio, conseguendone anche l’invalidità conseguenziale degli avvisi di accertamento notificati al socio.
Con i primi due motivi l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della pronuncia impugnata, con riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio unico NOME COGNOME per essere incorso il giudice dell’appello nella violazione del principio secondo cui la pronuncia giurisdizionale deve essere emessa in conseguenza di quanto è stato domandato (c.d. principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
Detti motivi presentano comunanza di critica ed elementi di connessione, ragion per cui possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati per le ragioni che seguono.
5.1. La CTR ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria, operando riferimento nelle sue conclusioni, in relazione ad entrambi
gli anni d’imposta, alle somme non contestate dal contribuente, abbia inteso limitare la pretesa tributaria a tali importi.
5.2. Questa conclusione non è però condivisibile, perché risulta smentita non solo dal complessivo tenore delle impugnative, ma anche, con chiarezza, dalle stesse conclusioni rese dall’Amministrazione finanziaria nel secondo grado del giudizio, in cui ha domandato ‘in via principale, nel merito, rigettare l’appello della controparte’, come opportunamente trascritto nel ricorso per cassazione dall’impugnante principale. Pertanto , l’Agenzia delle Entrate aveva comunque chiesto l’integrale rigetto delle pretese del contribuente (limitandosi solo a segnalare che, in relazione a parte della pretesa, il contribuente neppure ne contestava il fondamento ), invocando, perciò, la conferma dell’integrale legittimità della ripresa a tassazione dei confronti del Fornaro con riferimento ad entrambe le annualità 2009 e 2010.
La CTR ha perciò equivocato sul contenuto delle conclusioni dell’Agenzia delle entrate , da considerarsi, invece, univocamente dirette ad ottenere la conferma della statuizione appena richiamata nei riguardi del socio COGNOME incorrendo perciò nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c .
Pertanto, i motivi in scrutinio vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo.
Con il motivo di ricorso incidentale la parte contribuente deduce, che, con riferimento ad entrambi gli anni d’imposta, gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla società, in persona del liquidatore, ma il 23.12.2014 ed il 9.2.2015, quando la società si era estinta ed era stata cancellata dal registro delle imprese già in data 15.12.2011. Si sostiene, dunque, che avrebbe dovuto ‘essere affermata in questa sede di legittimità, l’inesistenza, o comunque la nullità originaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società’ (ric., p. 12), discendendone anche
l’invalidità conseguenziale degli avvisi di accertamento notificati al socio.
6.1. Occorre rilevare che, in relazione all’anno 2010, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto da società estinta, perché non legittimata in quanto cessata, mentre con riferimento all’anno 2009 il giudice dell’appello ha così deciso: ‘accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE‘ (sent. CTR, p. 6).
La domanda della parte contribuente sembra, pertanto, doversi interpretare nel senso che la CTR avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, la nullità di entrambi gli avvisi di accertamento, perché notificati a società estinta (prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 del D.Lgs. n. 174 del 2014) e, perciò, invalidi. Di per sé la tesi che l’avviso di accertamento notificato a società estinta sia invalida appare corretta, ma il giudice investito della domanda deve innanzitutto verificare se la stessa risulta proponibile; pertanto, se la domanda è introdotta da soggetto non legittimato (come verificatosi nella specie), deve essere dichiarata, anche d’ufficio, inammissibile.
In conseguenza deve essere rigettato il ricorso incidentale proposto dalla parte contribuente e va, comunque, dichiarata l’inammissibilità dell’originaria impugnazione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE anche avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009.
6.1.1. Da tanto non discende, però, il prospettato effetto dell’invalidità degli avvisi di accertamento notificati al socio in relazione al reddito di partecipazione conseguito, trattandosi di atti impositivi distinti e non essendovi pronuncia nei confronti della società per ragioni di merito.
In definitiva devono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposti dall’Amministrazione
finanziaria, assorbito il terzo, mentre va respinto il ricorso incidentale.
Ne consegue la cassazione della decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo giudizio e provveda anche sulle spese di legittimità.
7.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposto dall’ Agenzia delle Entrate e dichiara assorbito il terzo.
Rigetta il ricorso incidentale formulato dal contribuente, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. T6U034801403/2014 (Ires, Iva ed Irap, anno 2009).
Cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo esame e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.6.2025.