Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30309/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP E IVA 2013
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello, presso il INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n. 4959/2022, depositata in data 27/5/2022; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto.
L’RAGIONE_SOCIALE emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di Enna NOME COGNOME (anche ‘la contribuente’ ).
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE territoriale, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata la sussistenza di una società di fatto tra i fratelli COGNOME in relazione all’esercizio dell’azienda commerciale intestata alla madre .
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Non vi è prova del buon esito della notifica del ricorso alla contribuente. In atti (sul desk) vi è solo la prova della spedizione a mezzo posta del ricorso.
In ogni caso, anche a prescindere dalla notificazione, il ricorso, nonostante denunci violazione di disposizioni di legge, impinge nel merito, in quanto devolve a questa Corte un nuovo giudizio sul merito della controversia, in particolare sull’esistenza della ipotizzata società di fatto.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.