Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30309/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP E IVA 2013
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello, presso il INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n. 4959/2022, depositata in data 27/5/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto.
L’Agenzia delle Entrate emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di Enna NOME COGNOME (anche ‘la contribuente’ ).
La C.T.P. accolse il ricorso.
La C.T.R. territoriale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata la sussistenza di una società di fatto tra i fratelli COGNOME in relazione all’esercizio dell’azienda commerciale intestata alla madre .
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Non vi è prova del buon esito della notifica del ricorso alla contribuente. In atti (sul desk) vi è solo la prova della spedizione a mezzo posta del ricorso.
In ogni caso, anche a prescindere dalla notificazione, il ricorso, nonostante denunci violazione di disposizioni di legge, impinge nel merito, in quanto devolve a questa Corte un nuovo giudizio sul merito della controversia, in particolare sull’esistenza della ipotizzata società di fatto.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.