Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28913 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23484/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
MAXI CAR DI MARTINO NOME E COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, sez. dist. FOGGIA n. 3666/2019 depositata il 17/12/2019.
altra attività imprenditoriale da parte del titolare del conto -Irrilevanza. Processo tributario -Preclusioni – Richiesta di applicazione del regime di margine eseguita nella fase amministrativa -Sufficienza -Esclusione.
A.C. 25/09/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. Foggia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 3666/2019 depositata in data 17/12/2019, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE conto la sentenza n. 2412/2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE s.d.RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente o la società di fatto contribuente), esercente attività di commercio di autoveicoli, contro gli avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011.
La CTR ha ritenuto infondato l’appello, rilevando la disomogeneità dell’applicazione degli elementi posti a fondamento dell’accertamento, in ragione dei rilievi emersi dalle indagini bancarie, incentrate unicamente sui conti correnti intestati alla sig.ra COGNOME NOME (esercente la somministrazione di alimenti e bevande), dove sono confluiti i corrispettivi giornalieri oggetto dell’attività svolta da quest’ultima. Lo stesso vale per i prelievi, dove si riscontra il pagamento dei fornitori relativi all’att ività di somministrazione. Ad avviso del giudice di seconde cure tali movimentazioni sono state ricondotte impropriamente alla ricostruzione dei ricavi della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME NOME.
2.1 . È stata ritenuta infondata anche l’eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria relativa alla tardività dell’eccezione della contribuente sulla mancata applicazione del d.l. n. 41 del 1995, sollevata solo nelle memorie illustrative al ricorso, considerato che in sede di instaurazione del contraddittorio la parte appellata aveva insistito per il riconoscimento di tale regime.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
La parte intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
1.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata là dove si è disatteso l’accertamento sul rilievo della titolarità, da parte della sig.ra COGNOME, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nella motivazione degli avvisi di accertamento, invero, risultavano riportate proprio le dichiarazioni della sig.ra COGNOME, dalle quali emergeva il ruolo preminente nell’ambito della gestione d’impresa sottoposta a verifica, in cui aveva svolto la propria opera con continuità, gestendo, in prima persona, le fasi di acquisto e di vendita RAGIONE_SOCIALE automobili. Riporta, quindi, a pag. 7 ss. del ricorso in cassazione, una parte della motivazione relativa all’anno d’imposta 2009 .
1.2. La ricorrente rileva altresì che la CTR, senza porre in dubbio il ruolo rivestito dalla COGNOME, ha evidenziato solo « la insufficienza dei rilievi emersi tra le indagini bancarie, accentrate solo in capo alla sig.ra COGNOME NOME e il riscontro RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai clienti acquirenti autoveicoli », ritenendo erronea la riferibilità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni contestate al commercio di autovetture anziché al l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalla stessa sig.ra COGNOME. Il giudice di seconde cure, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non avendo tenuto conto, né del dettato della norma, né dell’interpretazione della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, primo comma, n. 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Con tale motivo viene censurata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui: « … deve convenirsi con i Giudic i di prime cure ‘che in presenza di elementi incerti ed erronei dati utilizzati, portano ad una errata ricostruzione del reddito, incidendo sostanzialmente anche sulla valutazione discendente dall’acquisizione dei dati bancari, in assenza di ulteriori eleme nti probatori a conferma della presunzione addotta dall’Ufficio, si ritiene che gli accertamenti sono illegittimi perché non rispecchiano la reale ed esatta situazione della redditualità di parte ricorrente …»
Ad avviso di parte ricorrente, tuttavia, la CTR non ha considerato -incorrendo nella violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 che negli avvisi notificati alla società veniva dato atto del fatto che i contribuenti, invitati a fornire i necessari elementi di riscontro in ordine ai versamenti e ai prelevamenti emergenti dai conti correnti bancari non erano stati in grado di fornire alcuna giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie prese in esame dall’Ufficio, né di esibire documentazione idonea a v incere la presunzione di cui all’art. 32 cit. Richiama a pag. 17 le motivazioni dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, riferibili anche agli altri avvisi emessi a carico della società di fatto, dove veniva dato atto RAGIONE_SOCIALE comunicazioni rivolte ai sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, con le quali i contribuenti venivano chiamati a giustificare le operazioni in addebito e in accredito che non erano stati in grado di giustificare. La ricorrente rileva, quindi, come l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ponga una presunzione legale relativa, in forza della quale i
versamenti e i prelievi rinvenuti sui conti correnti sono considerati come elementi redditualmente rilevanti.
Il primo motivo è fondato con il conseguente assorbimento del secondo motivo.
In base all ‘art. 32, comma 2, d.P.R. 600 del 1973 i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni finanziarie sono posti alla base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta. Nel caso di specie gli atti impugnati riguardano le imposte accertate nei confronti di una società di fatto, la cui esistenza viene desunta dall’esercizio in comune di un’attività economica che presenti i requisiti d ell’art. 2247 cod. civ., ma non sia stata formalizzata dai soci attraverso un documento fondativo oggetto di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese (Cass., 11/03/2021, n. 6835; Cass., 29/01/2025, n. 2123).
La mancata formalizzazione dell’ente societario porta a fondare la presunzione circa la riferibilità alla s.d.f. -per le cui obbligazioni i soci, ai sensi dell’art. 2297 cod. civ. , rispondono in via illimitata e solidale – RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti intestati ai soci di fatto (cui è applicabile il regime di trasparenza ex art. 5, comma 3, lett. b), t.u.i.r., v. Cass., n. 6835 del 2021, cit. ), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
Anche nel caso di una società di fatto (come in generale per le società di persone) deve, quindi, ritenersi che l’ufficio finanziario possa legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ad uno dei soci, sempreché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto
personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni realizzate dalla società (arg. ex Cass., 25/05/2011, n. 11145).
L ‘applicazione della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone, tuttavia, che sia risolta, a monte, la questione relativa al riscontro, in concreto, di una società di fatto e cioè dei requisiti previsti nell’art. 2247 cod. civ. Solo una volta provata l’esistenza di quest’ultima potrà scattare, in relazione alle movimentazioni sui conti correnti intestati ai soci, l’operatività della presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, nei limiti appena evidenziati, con la conseguenza che i soci -in ragione del principio di vicinanza della prova (quali autori RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie che si pretende riferire alla società di fatto) -dovranno dare la prova contraria.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha errato perché, senza dare alcun riscontro in ordine all’eventuale esistenza o meno di una società di fatto (non negandone , quindi, l’esistenza) , ha ritenuto che i ricavi non potessero ritenersi provati perché la consociata, sig.ra COGNOME, esercitava l’attività di impresa individuale avente per oggetto la somministrazione di alimenti e bevande. L’esercizio di tale attività non è, tuttavia, incompatibile con la contestuale partecipazione del titolare di un’impresa in dividuale a una società di fatto e, con la possibile riferibilità a quest’ultima, RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie riscontrate sul conto corrente intestato a uno dei soci di fatto, tenuto, quindi, ad assolvere all’onere della prova contraria ai sensi dell’art . 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene denunciata per non aver ritenuto tardiva la contestazione dei contribuenti contenuta solo nelle memorie illustrative depositate
davanti al giudice di primo grado in data 10/12/2014, secondo le quali non era stato tenuto conto del cd. regime di margine ex d.l. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995. Tale richiesta, secondo l’amministrazione finanziaria, era da ritenere inammissibile, in quanto non contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. Richiama, a tal fine, quanto riportato a pag. 67 dell’atto d’appello. La CTR ha ritenuto, tuttavia, sufficiente il fatto che la richiesta di riconoscimento del cd. regime di margine fosse contenuta nel documento prodotto nella fase amministrativa. Tuttavia, ad avviso di parte ricorrente, nel giudizio tributario l’oggetto è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo. Tali motivi possono essere modificati o integrati solo con i motivi aggiunti, nei limiti consentiti dall’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992.
4.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la disciplina RAGIONE_SOCIALE preclusioni -scolpita nel processo tributario negli artt. 18, 19 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992 -è ancorata agli atti processuali tipizzati dal legislatore, costituiti dal ricorso introduttivo e da lla disciplina sui motivi aggiunti contenuta nell’art. 2 4, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Questa Corte ha infatti precisato che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., 24/07/2018, n. 19616).
Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n.
546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 d. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
5.1. Con tale motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: « .. non può trovare applicazione il D.P.C.M. del 1989, dove le realtà economiche erano completamente diverse, così come la moneta era diversa, come diverse erano le redditività dei singoli soggetti, finalizzata unicamente a far emergere l’afferm azione che la detrazione forfettaria dei costi pari al 77%, rinveniente dall’applicazione del DPCM, comprenda anche il passaggio di proprietà, che per norma è a carico dell’acquirente dell’autoveicolo e non a carico del venditore, così come risulta dai questionari compilati dai clienti che hanno evidenziato che il corrispettivo concordato è comprensivo del costo del passaggio di proprietà.»
Ad avviso di parte ricorrente si tratta di una decisione motivata solo apparentemente. Nel motivo di appello -richiamato a pag. 21 del ricorso in cassazione -veniva, infatti, evidenziato nell’ambito di un accertamento induttivo si era tenuto conto (anche) dei costi presunti, quantificati nel 77% dei ricavi secondo le percentuali fissate nel DPCM 1989, coerentemente con i principi della giusta imposizione fissati dalla giurisprudenza di legittimità ex art. 53 Cost.
5.2. Il quarto motivo deve considerarsi assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti i il primo e il terzo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre devono essere dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo.
6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. dist. Foggia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia di secondo grado di Foggia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME