Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
Oggetto: società di comodo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8073/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL)
– controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2042/05/2015 depositata in data 29/09/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole ai fini IRES e IRAP con riguardo al periodo d’imposta 2007 in forza dell’applicazione della disciplina RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘società di comodo’ ex art. 30 della L. n. 724 del 1994;
-la CTP di Bari rigettava il ricorso; appellava la contribuente;
-con la sentenza impugnata il giudice di secondo grado ha accolto l’appello;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi;
-resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
-il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 c. 1 e c. 2 della L. n. 724 del 1994 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito statuito che la RAGIONE_SOCIALE non potesse esser soggetta a ll’accertamento per l’anno 2007 in quanto essendo stata costituita un anno prima, vale a dire nel 2006, non era applicabile alla fattispecie il comma 1 della ridetta disposizione; ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE nel caso in questione si sarebbe dovuto tener conto, ai fini del calcolo presunto, anziché della media del triennio precedente, di quella biennale relativa alle annualità 2006-2007;
-il motivo è infondato;
-va in questa sede data continuità all’affermazione già espressa sul punto da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34472 del 26/12/2024) secondo la quale in tema di società di comodo il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni,
ai fini dell’applicazione del test di operatività previsto dall’art. 30, comma 1, primo periodo, della L. n. 724 del 1994, ricomprende l’esercizio relativo al periodo d’imposta in verifica ed i due precedenti, per come previsto dal successivo comma 2; ne consegue che – quando il test predetto e la connessa presunzione di un reddito minimo imponibile, stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti RAGIONE_SOCIALE società e degli enti per non avere chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento -l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l’eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalere del descritto meccanismo presuntivo legale;
-pertanto, la tipologia di accertamento in argomento non poteva essere utilizzata nei confronti della società, difettandone i presupposti di legge consistenti nella chiusura degli esercizi di cui si è detto antecedentemente al periodo d’imposta oggetto di accertamento;
-il secondo motivo si incentra sull’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di verificare se il valore degli immobili fosse stato correttamente indicato dalla società in dichiarazione, presupposto essenziale per la determinazione e la verifica del superamento del c.d. ‘test di operatività’ previsto dalla L. n. 724 del 1994; inoltre, dovevasi valutare come essenziale a tali fini -secondo parte ricorrente – la mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione;
-il motivo è infondato;
-come si desume dall’articolazione del terzo motivo, l’Ufficio ha comunque esaminato la documentazione contabile a seguito di questionario consegnata dalla società, e pertanto non emerge che siano state celate informazioni all’Amministrazione; in ogni
caso, peraltro, la quantificazione del maggior reddito derivante dall’applicazione della disciplina RAGIONE_SOCIALE società di comodo operata dall’Ufficio può sempre esser oggetto di contestazione in giudizio da parte del contribuente, che -indipendentemente dalle risultanze del test -può comunque dar la prova nella sede contenziosa della insussistenza dello stesso;
-è comunque irrilevante la mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione;
-questa Corte è difatti ferma nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28251 del 15/10/2021; conf., da ultimo, Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 31757 del 10/12/2024) che l’interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 (vigente “ratione temporis”), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente, né comporta l’elisione della facoltà, per quest’ultimo, di superare la presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, assumendo all’uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all’interpello resa dalla Amministrazione Finanziaria – senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive – sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva;
-il terzo motivo si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR valutato l’onere gravante sulla società contribuente al fine di provare il superamento della presunzione legale in tema di società di comodo;
-anche tale motivo, pure di là dalla configurazione come fatto decisivo dell”omessa verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla società’, è infondato;
-poiché l’Ufficio non poteva, come deriva dalla decisione in ordine al primo motivo di ricorso, utilizzare nei termini sopra detti la disciplina di cui all’art. 30 della L. n. 724 del 1994, era onere dell’Amministrazione dar prova della natura ‘di comodo’ -produttiva in realtà di ben altri redditi di impresa- della società sottoposta a controllo, per mezzo di altri strumenti anche indiziari di prova; non certo onere di questa dar prova del contrario se non a seguito della deduzione e prova da parte dell’Ufficio di tali elementi;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00, oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.