Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13330 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 25582-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, e tutti rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO –
Controricorrenti
Avverso la sentenza n. 1367/03/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27.03.2018;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Società di comodo
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva annullato l’avviso d’accertamento notificato alla società RAGIONE_SOCIALE , relativo all’anno 2008, per rideterminazione dell’ Ires e dell’ Irap ad essa imputate, oltre che per irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La sentenza di primo grado, previa riunione dei ricorsi, aveva anche annullato gli atti impositivi notificati ai soci COGNOME NOME e a COGNOME NOME, per i maggiori redditi di partecipazione alla società.
Dalla sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi nei confronti della società, e poi dei soci, avevano tratto origine dall’istanza, indirizzata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2008, per la disapplicazione del la disciplina sulle società non operative (cd. di comodo), prevista dall’art. 30, comma 4 bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (introdotto dall’art. 35, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 2006, n. 248, così sostituendo l’art. 3 7 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). A giustificazione dell’istanza era stato rappresentato che la società, esercente attività di gestione di alberghi e strutture turistiche, aveva subito nel 2008 un sequestro penale del complesso immobiliare, costituente il bene strumentale necessario all’esercizio dell’attività. L’immobile era stato dissequest rato solo nel 2013, così che solo in data 5 maggio 2014 era stato possibile depositare la richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
L’interpello fu, tuttavia, rigettato dal Direttore Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto dell’assenza dei presupposti giustificativi .
Di conseguenza l’ufficio procedette alla rettifica del reddito sociale e dei suoi soci.
Con la sentenza n. 1367/03/2018, ora al vaglio della Corte, il giudice regionale, avendo rilevato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione, autonomamente impugnato ed oggetto di un parallelo contenzioso, era stato annullato, ha ribadito l’assenza dei presupposti per la rideterminazione del reddito sociale, essendo stata impedita dal sequestro la ristrutturazione dell’immobile e dunque il suo utilizzo.
Con ricorso affidato ad un unico motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società
e i soci. Nelle more del giudizio il difensore dei controricorrenti ha depositato documentazione relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, l. n. 197 del 2022.
La causa è stata trattata n ell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.
Considerato che
Dalla documentazione depositata agli atti non si evince con chiarezza chi dei contribuenti abbia inteso definire la controversia oggetto di causa. Si rende pertanto necessario richiedere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE informazioni più dettagliate in ordine alla identità dei soggetti controricorrenti (se tutti o alcuni, in ragione dei rispettivi avvisi d’accertamento) che hanno definito la controversia.
A tal fine si assegna termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023