Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 596 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
Società di comodo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19012/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale in atti, dal l’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2/2014 della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 16 gennaio 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23
novembre 2022 dal relatore consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
1. L’RAGIONE_SOCIALE recuperava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006 un maggio r reddito di euro 19.076,00, corrispondente al reddito minimo calcolato ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994.
La Commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della società.
La Commissione tributaria regionale della Basilicata invece accoglieva l’appello della contribuente.
In particolare, la CTR, ricostruita la ratio della disciplina RAGIONE_SOCIALE società di comodo, evidenziava che nel caso di specie la società avesse esposto l ‘ effettiva e reale situazione di funzionamento e che i ricavi non si fossero realizzati non per mancanza di operatività ma per proble matiche di ordine burocratico connesse all’attività di sfruttamento della cava e poi alla realizzazione di masserie rurali, deduzioni provate da documentazione depositata.
Contro tal e sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi.
Resiste con controricorso la società.
La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 57, 58 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e successive modificazioni (art. 1 della l. n. 296 del 2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.
Con istanza depositata in cancelleria in data 11 novembre 2022, il c ontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 della l. 31/08/2022, n. 130, al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.