Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1127 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1127 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
avv. acc. IRES – altro 2006 2007
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15219/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente la prima in qualità di ultimo liquidatore ed ex socio e il secondo in qualità di ex socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE .
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. PUGLIA, n. 85/13/2013, depositata in data 10 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE nonché i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponevano ricorso alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE avverso distinti avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, afferenti alla pretesa tributaria dell’RAGIONE_SOCIALE volta a recuperare la maggiore IRES e la maggiore IRAP dovute dalla società per le annualità, rispettivamente, 2006 e 2007, rilevando l’infondatezza e l’illegittimità degli stessi. Gli avvisi originavano dal rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo che la società suddetta aveva indirizzato all’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE, al fine evitare di essere sottoposta al regime fiscale previsto dall’art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724 per le società di comodo.
In particolare, l’ u fficio riscontrava, a seguito dell’accertamento fiscale eseguito a norma dell’art. 30 l egge n. 724 del 1994, una maggiore IRES e una maggiore IRAP dovute dalla società in quanto i ricavi conseguiti dalla società negli anni 2006 e 2007 erano manifestamente inferiori alla soglia minima richiesta dalla normativa antielusiva per le società commerciali operative; pure, i canoni di locazione pattuiti dalla stessa sia nei confronti di NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società, che nei confronti di terzi, lasciavano evincere -secondo l’Ufficio l’antieconomicità RAGIONE_SOCIALE gestione, sintomo RAGIONE_SOCIALE natura di co modo RAGIONE_SOCIALE società.
Vi è da rilevare che la società presentava istanza di accertamento con adesione che, dapprima, non andava a buon fine e, successivamente, in data 30 novembre 2010, si concludeva con un
provvedimento di annullamento parziale dell’accertamento in autotutela (n. prot. 227902) in base al quale l’ufficio finanziario aderiva all’istanza proposta per l’accertamento con adesione volta all’annullamento RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta Irap accertata per l’anno 2006, poiché le società di comodo erano rientrate nella sfera applicativa dell’IRAP dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2007.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla quale si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, previamente riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava gli atti impugnati, ritenendo sussistenti le oggettive situazioni di carattere straordinario che avevano impedito alla società di realizzare il ricavo minimo prescritto dalla normativa in esame.
Avverso questa sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALE che, con la costituzione sia RAGIONE_SOCIALE società che dei soci, con sentenza n. 85/13/2013, depositata in data 21 dicembre 2013, previamente rigettata la richiesta di interruzione del processo per intervenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALE società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, non riscontrando dalla documentazione in atti l’ esistenza di elementi comprovanti oggettive situazioni di carattere straordinario per l’inapplicabilità dell’art. 30 l egge n. 724 del 1994 quanto, piuttosto, il mancato sfruttamento secondo le reali potenzialità produttive del patrimonio immobiliare acquisito.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità, hanno proposto ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ. richiamato dal comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», i contribuenti lamentano la violazione, da parte del giudice del gravame, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, data la mancata disamina e pronuncia sull’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento emessi in violazione del principio del contraddittorio, formulata dai ricorrenti stessi.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2909 cod. civ. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si statuisce su motivi d’impugnazione inammissibili in quan to fondati su eccezioni nuove.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. richiamato da ll’art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», i ricorrenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si ritiene che l’ufficio abbia specificatamente contestato le ragioni RAGIONE_SOCIALE società, nonostante, a detta dei contribuenti, la contestazione fosse avvenuta esclusivamente in sede amministrativa nonché, tardivamente, a mezzo dei motivi d’appello.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», si lamenta l’omesso esame, da parte del giudice d’appello, di un fatto decisivo per il giudizio oggetto anche di discussione tra le parti, ossia la mancata erogazione di un finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE che avrebbe dovuto, insieme ad altre evidenze, deporre per
l’ingiustificata applicazione nei riguardi RAGIONE_SOCIALE società dagli stessi partecipata dell’art. 30 d.lgs. 23 dicembre 1994, n. 724.
1.5 Con il quinto motivo di ricorso così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724. Denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. richiama to dall’art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», si lamenta l’ error in iudicando dovuto alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 avendo la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ritenuto legittimi gli avvisi d’accertamento impugnati malgrado la presenza RAGIONE_SOCIALE situazioni oggettive idonee per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE normativa antielusiva ossia che il mancato raggiungimento del minimo ricavo previsto dalla legge non era imputabile alla società.
2. Il primo motivo è infondato.
Con esso si lamenta la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ. avendo la C.t.r. omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità degli avvisi di accertamento in contestazione perché emessi in violazione del principio del contraddittorio.
A tacer del fatto che il lamentato vizio è stato formulato, sia in primo che in secondo grado, sub specie di domanda di nullità degli accertamenti per «difetto di motivazione» degli avvisi – non, dunque, di difetto di preventiva instaurazione del contraddittorio -sul punto, la sentenza impugnata ha dato contezza di come gli atti accertativi siano stati legittimamente emessi attesa la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 1994, n. 724. Pure ha motivato sull’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE motivazione per relationem in considerazione del richiamo al provvedimento negativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale all’istanza di interpello proposto dalla contribuente essendo legittimo l’accertamento motivato a mezzo del rinvio ad altri atti e documenti RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione.
Invero, l’avviso di accertamento tributario costituisce la fase termi nale dell’esercizio di un potere che è frazionato tra organi amministrativi diversi (od anche di enti pubblici diversi) in dipendenza dalla divisione del potere di provvedere legittimamente; pertanto, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241 il titolare del potere di decidere ben può richiamare nel proprio atto il contributo di iniziativa o istruttorio apportato da un altro organo amministrativo.
Questa Corte, in proposito, ha precisato che l’art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem , ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento (Cass. 11/04/2017, n. 9323).
Nel caso di specie, la C.t.r. ha chiaramente motivato nel senso che la motivazione degli avvisi di accertamento richiamava espressamente quella palesata nel provvedimento negativo sull’istanza di interpello dei contribuenti, da questi conosciuta e, conseguentemente, presentavano una motivazione rispondente all’esigenza di consentire l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale unitamente all’esigen ze di garantire l’esercizio del diritto di difesa.
Anche il secondo motivo è infondato.
Invero, le «eccezioni» asseritamente introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di appello sono, in realtà, mere difese che non ampliano l’oggetto del giudizio di secondo grado, rimasto circoscritto ai fatti costitutivi, modificativi e impeditivi RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria così come indicati, rispettivamente, dall’RAGIONE_SOCIALE nei propri avvisi di accertamento, e dai contribuenti nel proprio ricorso sin dal primo grado di giudizio.
Sul punto, la Corte è pacificamente orientata nel senso di ritenere che il processo tributario è strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, nel quale l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale ed il dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo; sicché il divieto di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali con cui il contribuente, convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale. Tale non può considerarsi l’argomentazione difensiva tendente ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l’amministrazione finanziaria si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. (Cass. 02/03/2021, n. 2413).
4. Anche il terzo motivo è infondato.
Con esso viene prospettata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver la C.t.r. posto alla base RAGIONE_SOCIALE decisione «oggettive situazioni» non contestate dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, che avrebbero giustificato il mancato conseguimento
dei ricavi e proventi minimi ex art. 30 RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994 RAGIONE_SOCIALE società.
Invero, nella sentenza impugnata si motiva in ordine al fatto che, sia in sede ammnistrativa che in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE ha specificamente dedotto che la società non è operativa perché non esercita un’attività economica ma si limita alla mera gestione del proprio patrimonio per conto dei soci ed ha contestato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze oggettive allegate dai ricorrenti che avrebbero impedito alla società di essere operativa. Di poi, ha chiarito che la circostanza che, nelle proprie controdeduzioni depositate in primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE non abbia preso specifica posizione su ciascun singolo elemento di fatto allegato dai ricorrenti non vale a ritenere tali elementi di fatto non contestati ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., perché si tratta di elementi in contrasto con quelli a base dell’avviso di accertamento, rispetto ai quali l’eventuale silenzio de ll’amministrazione finanziaria non può essere inteso come acquiescenza.
5. Il quarto motivo ed il quinto motivo sono, invece, fondati.
Con esso, i contribuenti si dolgono dell’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato dai ricorrenti nella mancata erogazione di un finanziamento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE che – a loro dire avrebbe impedito alla ssocietà di realizzare l’attività turistica programmata e RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antielusiva per non aver riconosciuto la presenza RAGIONE_SOCIALE situazioni oggettive idonee per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE normativa antielusiva medesima.
In tema di «società non operative», il comma 4 bis dell’art. 30 RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità antielusiva RAGIONE_SOCIALE disposizione, deve essere interpretato nel senso di ritenere integrato l’impedimento oggettivo, cioè derivante da situazioni specifiche ed indipendenti dalla volontà del contribuente, anche nel caso in cui l’inoperatività RAGIONE_SOCIALE società sia
derivata dalla mancanza di autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; ciò a condizione, però, che i relativi procedimenti siano stati tempestivamente attivati nonché coltivati dal contribuente. (Cass. 01/02/2019, n. 3063).
Si è pure chiarito (Cass. 14/06/2021, n.16697) che il giudice di merito è tenuto ad esaminare anche la condotta specifica tenuta dal contribuente, in ordine alla richiesta di incentivi pubblici, con riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata concessione ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa.
Invero, la richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce una oggettiva situazione che sia in grado di disinnescare la presunzione legale di sussistenza RAGIONE_SOCIALE società di comodo desunta dal test di operatività dovendosi comunque scrutinare anche le ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata concessione e l’eventuale sussistenza dei requisiti in capo al contribuente.
Tale situazione oggettiva di impossibilità a raggiungere le soglie di redditività scaturite dal test di produttività può, quindi, essere integrata non solo nel caso in cui i contributi pubblici siano stati tempestivamente richiesti e riconosciuti, senza che siano stati erogati per causa non imputabile alla società stessa, ma anche se la mancata fruizione del contributo pubblico non sia imputabile all’imprenditore (Cass. 14/07/2021, n. 24667).
Nel caso di specie, siffatta analisi, con riferimento alla situazione descritta a pg. 48 del ricorso è addirittura mancante.
Invero, nulla si motiva sulla circostanza dedotta in entrambi i gradi del giudizio di merito secondo cui la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva stanziato in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un contrib uto di € 4.021.210,00, al fine di realizzare un complesso turistico alberghiero e che questo finanziamento non era stato mai erogato alla società a causa di un contenzioso con la Regione RAGIONE_SOCIALE per una controversia
sull’assegnazione dei fondi e conseguenti ritardi nell’avvio dei lavori per cause di forza maggiore.
Così decidendo, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive, contenute nell’articolo 30, comma 4-bis RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell’articolo 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 1 del decreto del ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 19 giugno 1998 n. 259 prevedendo tali norme espressamente che, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, la società interessata può chiedere la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni antielusive mediante apposita istanza da presentare al direttore regionale RAGIONE_SOCIALE entrate competente per territorio.
Tali oggettive situazioni sono state rappresentate dal contribuente mediante l’ istanza di interpello.
6. In conclusione, vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso ed accolti il quarto ed il quinto motivo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché decida attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto ed il quinto motivo; rigetta i primi tre motivi; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME