Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2789 Anno 2026
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2789 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Oggetto: Tributi
DINIEGO DI RIMBORSO IVA 2012
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Art. 30, comma 1, della legge n. 724/94- sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7.3.2024, causa C- 341/22
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10188 del ruolo generale dell’anno 2024 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro
tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna n. 727/03/2023, depositata in data 26 ottobre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 213/01/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, avverso diniego di rimborso Iva per l’anno 2012, non avendo quest’ultima superato il test di operatività ex art. 30 della legge n. 724 del 1994 per sei anni di seguito (negli anni 2006-2011) e non avendo presentato alcuna istanza di disapplicazione della normativa relativa alle società c.d. di comodo.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso in questione atteso che: 1) la società non aveva superato il test di operatività ex art. 30 della legge n. 724 del 1994 per sei anni di seguito (negli anni 2006-2011) e non aveva presentato alcuna istanza di disapplicazione della normativa relativa alle società c.d. di comodo; 2) non era configurabile, nella specie, la causa di disapplicazione automatica RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulle società non operative, ai sensi degli artt. 30 cit. e 2, comma 36-decies del d.l. n. 138 del 2011, costituita dalle ‘società che conseguono un margine operativo lordo positivo’ ( lett. f del
Provvedimento del Direttore dell’ADE prot. NUMERO_DOCUMENTO) non essendo stato comprovato dalla contribuente il raggiungimento del dato contabile, quale era il MOL positivo, trattandosi di un valore evincibile da precisi dati contabili del bilancio di esercizio dell’azienda, nella specie, non prodotto dalla contribuente, essendosi quest’ultima limitata a allegare in atti meri prospetti excell; peraltro, le eventuali cause di disapplicazione automatica della normativa sulle c.d. società di comodo non potevano trovare applicazione anche in considerazione del fatto che RAGIONE_SOCIALE era stata ritenuta società non operativa e non in perdita sistematica; 3) nella specie, non era applicabile neanche la causa di disapplicazione della normativa della società di comodo valevole per le società immobiliari che avessero iscritto in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione da destinare successivamente alla locazione ma non suscettibili, al momento, di produrre reddito ancorché minimo atteso che la contribuente non aveva fornito alcuna documentazione probatoria (né bilancio di esercizio approvato dai soci, né altra documentazione attestante il proprio stato patrimoniale, né alcuna fattura o contratto) idonea ad accertare l’amm ontare di tali immobilizzazioni in corso di realizzazione ma non suscettibili di produrre, al momento, alcun reddito, asseritamente indicate nei prospetti excell prodotti; al riguardo, la documentazione allegata al ricorso consisteva in una serie di prospetti e tabelle contenenti dati privi di alcun valore probatorio, non essendo supportati da alcuna certificazione o attestazione di veridicità.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 della legge n. 724/1994 e 2, comma 36-decies, undecies e duodecies del d.l. n. 138 del 2011, conv. nella legge n. 148/2011, per avere la CGT di II grado ritenuto che non fosse applicabile la causa di disapplicazione automatica della normativa sulle c.d. società di comodo di cui alla lett. f) del Provvedimento dell’ADE prot. 2012/87956
RAGIONE_SOCIALE ‘ società in perdita sistematica che conseguono un margine operativo lordo positivo ‘ atteso che: 1) non era comprovato un MOL positivo, per un triennio, non avendo la società prodotto i bilanci di esercizio; ciò senza considerare che i dati utilizzati dall’Ufficio per rigettare l’istanza di rimborso erano gli stessi di quelli addotti a prova contraria dalla contribuente (dati riportati nei registri dei beni ammortizzabili e contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e Iva nei vari anni d’imposta); 2) l a società contribuente era stata ritenuta operativa e non in semplice perdita sistematica; ciò senza verificare la situazione concreta della contribuente trattandosi di società immobiliare avente ad oggetto la realizzazione e la successiva cessione o locazione di beni immobili con immobilizzazioni in corso di costruzione inidonee, per tale motivo, a produrre alcun reddito.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 , in combinato con gli artt. 9, par. 1 e 167 della Direttiva n. 112 del 2006 come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 7 marzo 2024, nella causa C-341/22, per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il diniego di rimborso Iva in questione basato sul riscontrato mancato superamento del test di operatività ex art. 30 cit. e mancata presentazione di alcuna istanza di interpello ai fini della disapplicazione della normativa sulle società c.d. di comodo laddove, in forza della richiamata pronuncia, la CGUE aveva statuito l’incompatibilità della disciplina della società di comodo di cui all’art. 30 cit. con gli artt. 9 e 167 della Direttiva n. 112 del 2006, non essendo la metodologia stabilita dall’art. 30 cit. idonea a dimostrare che il diritto alla detrazione Iva sia stato invocato in modo fraudolento o abusivo con conseguente obbligo del giudice di merito di disapplicazione della norma nazionale.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
3.1. Con la sentenza 7 marzo 2024, RAGIONE_SOCIALE, in causa C-341/22, ha stabilito che «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».
3.2. La Corte di giustizia ha, altresì, affermato: 1) «l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone» (par. 25) posto che per determinare la qualità di soggetto passivo rileva «esclusivamente il fatto che detta persona eserciti effettivamente un’attività economica e … sfrutti un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» (par. 23); 2) «nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia» e, anzi, al contrario, «il diritto alla detrazione dell’IVA è garantito, purché ricorrano le condizioni richieste … indipendentemente dai risultati RAGIONE_SOCIALE attività economiche del soggetto passivo interessato» (par. 31), fatta salva l’ipotesi in cui ricorra una frode o un abuso del diritto (come delineati dai par. da 33 a 36 della sentenza); 3) l’art. 30 della legge n. 724/1994 assolve alla funzione di disincentivare le evasioni e, a tal fine, si basa sulla presunzione per cui,
quando l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate a valle da una società in un determinato periodo d’imposta non raggiunge una soglia (calcolata applicando i criteri previsti dalla norma), la società non è operativa salvo che essa «non riesca a dimostrare che elementi oggettivi giustificano l’impossibilità di raggiungere la soglia» (par. 38), da cui l’impossibilità di esercitare il diritto di detrazione; 4) tuttavia, tale presunzione, si fonda «su un criterio, quello di una soglia di ricavi, che è estraneo a quelli richiesti ai fini della dimostrazione di un’evasione o di un abuso» poiché prescinde da una valutazione «della realtà effettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini IVA» ed è ancorata solo al parametro della «valutazione del volume» degli affari (par. 39), sicché essa «eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenire le evasioni e gli abusi» (par. 42) (v. Cass. sez. 5, n. 4151 del 2025; n. 4157 del 2025).
3.3.Nella sentenza impugnata la CGT ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso Iva per il 2012 atteso che ‘ negli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011 (6 anni di seguito) la società non era operativa; non aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori ai ricavi teorici calcolati ai fini dell’operatività ‘, non aveva presentato alcuna istanza di disapplicazione della normativa relativa alle società non operative né erano ravvisabili cause oggettive di disapplicazione automatica di detta disciplina; con ciò, la CGT nel confermare la legittimità del diniego di rimborso Iva fondato sul riscontrato mancato superamento da parte della società del test di operatività, non ha disapplicato l’art. 30, comma 1, cit. e, dunque, non ha operato la valutazione dell’effettiva operatività della società in base ai criteri fissati nella richiamata pronuncia.
3.4.Invero, il diritto di detrazione va riconosciuto se: a) nel corso del periodo d’imposta controverso, in relazione al quale l’autorità tributaria ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un’attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad
imposta, e ciò indipendentemente dai risultati RAGIONE_SOCIALE attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche, come si esprime la sentenza della CGUE (v. par. 33-36), quale ‘realizzazione di una costruzione artificiosa’. Con riguardo ai punti a) e b), inoltre, va sottolineato che la detrazione dell’imposta può spettare anche in assenza di operazioni attive, ossia con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché esse siano finalizzate alla costituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (v. Cass. sez. 5, n. 4151 del 2025; Cass. n. 4157 del 2025; Cass. n. 25635 del 2022; Cass. n. 23994 del 2018).
3.5. Va precisato, sul punto, che non viene introdotto un nuovo ambito o tema di prova ma viene assolta l’esigenza del necessario accertamento della realtà concreta, la cui doverosità è diretta conseguenza ed applicazione della disciplina unionale e della sentenza della Corte di giustizia, accertamento che la disposizione in rilievo – e qui disapplicata – mirava, con una modalità incoerente e lesiva dei principi unionali, a far ritenere presunto. Né, del resto, si poneva, a monte dell’originaria contestazione, la necessità di una ulteriore e specifica contestazione di carenza di effettività dell’attività economica ovvero di una frode e/o di un abuso posto che la ricorrenza degli indici contemplati dall’art. 30 l. n. 724/1994 era idonea a fondare (sia pure illegittimamente) una presunzione in sé esaustiva dell’inconsistenza dell’attività economica perché apparente, in frode od artificiosa (v. Cass. n. 24416 del 2024; Cass. n. 24442 del 2024; Cass. n. 22249 del 2024).
4.Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione;
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME