Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5202 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5202 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME OLIMPIA
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1348/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5504/5/2015, depositata in data 14/06/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 21/12/2011, l’Ufficio rideterminava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ai
sensi dell’art. 30, comma 3 della l. n. 724/94, il reddito imponibile per l’anno d’imposta 2006 in € 71.365,00.
La società presentava istanza di accertamento con adesione che aveva esito negativo, proponendo, pertanto, ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno e deducendo, in tale sede, l’illegittimità dell’accertamento per difetto di motivazione e per avere l’RAGIONE_SOCIALE escluso dal calcolo dei componenti positivi di reddito i proventi del 2004, pari ad € 593.649,00, relativi alla plusvalenza realizzata dalla vendita di un cespite, in violazione del citato art. 30 della l. n. 724/1994 e RAGIONE_SOCIALE relative circolari ministeriali; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del proprio operato e confermando la qualificazione del bene alienato come ricavo straordinario.
La C.t.p. di Salerno, con sentenza n. 542/2013, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, eccependo in generale l’omessa motivazione della sentenza impugnata e l’omessa motivazione della qualificazione del cespite alienato quale componente straordinaria del reddito societario; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE che contestava le doglianze dell’appellante e ribadiva le conclusioni rassegnate in primo grado.
Con sentenza n. 5504/5/2015, depositata in data 14/06/2016, la predetta C.t.r adita rigettava il gravame della contribuente.
Avverso la predetta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Censura ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.’, la ricorrente deduce che la sentenza della C.t.r. è radicalmente carente di motivazione limitandosi a riprodurre
il contenuto della decisione della C.t.p. senza riportare nemmeno i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, né una specifica motivazione idonea a supportare la conferma della pronuncia impugnata.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Censura ai sensi dell’art. 360, n. 4) cod. proc. civ.’, la società ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi su alcune RAGIONE_SOCIALE censure articolate nell’atto di appello: la prima riguarda l’errata qualificazione della plusvalenza di € 593.649,00 derivante dalla vendita di un immobile come componente straordinaria del reddito, anziché come ordinaria, trattandosi di cessione di bene immobilizzato e non di cessione di azienda o di ramo d’azienda; la seconda concerne l’omessa motivazione dell’avviso di accertamento; la terza fa riferimento alla mancata pronuncia in ordine alla omessa indicazione degli elementi posti a fondamento della predetta qualificazione della plusvalenza; la quarta riguarda l’omessa pronuncia sullo stato di crisi della RAGIONE_SOCIALE e sul successivo risanamento da cui si desumerebbe la mancata ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE società non operative.
Con il terzo motivo, rubricato ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.’, viene dedotta l’omessa considerazione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE era una società immobiliare dedita alla compravendita di immobili; l’immobile oggetto di cessione era un bene strumentale all’attività d’impresa e non poteva quindi generare plusvalenze straordinarie.
Con il quarto motivo, si deduce la ‘violazione dell’art. 30 della l. 724/1994. Censura ai sensi dell’art. 360, n. 3) cod. proc. civ.’ La ricorrente ribadisce che essendo la RAGIONE_SOCIALE una società immobiliare, la cessione dell’immobile di cui si è detto non poteva generare plusvalenze straordinarie e che le conclusioni rassegnate dall’impugnata sentenza
sarebbero conseguentemente in contrasto con l’art. 30 della l. 724/1994 in tema di società di comodo.
5. Deve preliminarmente rilevarsi che il legislatore, con l’art. 30 della l. 724/1994 ha individuato il criterio per la qualificazione di una società come ‘di comodo’ o non operativa, specificando che si considerano non operative ‘le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello RAGIONE_SOCIALE … omissis … se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi RAGIONE_SOCIALE rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando’ le percentuali dell’1, 3, 6, 15 per cento a seconda del valore dei beni indicati nelle varie ipotesi.
Con il c.d. test di operatività è dunque possibile verificare se, nell’ultimo triennio, la media dei ricavi di una società, incrementati di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali applicando le percentuali previste dal legislatore.
Il mancato superamento di detto test comporta per il contribuente conseguenze fiscali ossia, per le imposte dirette, l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto, determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 30 e la possibilità di utilizzare le perdite pregresse solo in compensazione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto, mentre, ai fini IVA, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è superato il test di operatività, non può essere chiesta a rimborso, nè utilizzata in compensazione.
Sulla scorta del predetto complesso normativo, sinteticamente richiamato, il legislatore ha dunque previsto una presunzione legale relativa di non operatività della società che rientri nei parametri reddituali
di cui si è detto, suscettibile, quindi, di essere vinta dalla prova contraria il cui onere grava però sul contribuente – che la società non ha conseguito i risultati economici ivi previsti a causa di situazioni oggettive, da intendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 28313/2025; Cass. n. 24731/2025 (Rv. 676185-01).
5.1. Tanto premesso, in linea generale, in punto di disciplina RAGIONE_SOCIALE cc.dd. società di comodo e passando all’esame dei motivi oggetto del ricorso, deve evidenziarsi che il primo ed il secondo appaiono fondati, mentre i restanti sono da ritenersi assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.
5.2. Si è visto, infatti, come con il primo motivo la ricorrente evidenzi l’omessa motivazione della sentenza d’appello, in quanto meramente riproduttiva del contenuto della decisione della C.t.p., carente di un puntuale confronto con le specifiche doglianze fatte valere avverso di essa e di indicazioni circa le ragioni della conferma della sentenza di primo grado, mentre con il secondo la società abbia dedotto l’omessa motivazione della qualificazione della plusvalenza determinata dall’alienazione di un immobile, in termini di componente straordinaria del reddito.
La RAGIONE_SOCIALE, per rendere più chiara l’omissione di cui si tratta, riproduce, nel ricorso per cassazione, le dettagliate considerazioni enucleate nell’appello in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla C.t.p. in merito alle risultanze dell’alienazione dell’immobile di cui si è detto (‘A differenza di quanto afferma la Commissione, si deve tenere conto non solo dei ricavi in senso stretto ma anche dei proventi, con la esclusione di solo quelli straordinari, risultanti dal conto economico. Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto motivare perché qualifica la plusvalenza come una componente straordinaria cosa che non risulta nei motivi della decisione (pag. 3 della decisione). Invece è stato ampiamente motivato
dalla parte, nel ricorso all’ accertamento, che la plusvalenza di cui si parla è una componente ordinaria del reddito per due ordini di motivi: le plusvalenze relative alla cessione di beni immobilizzati vanno indicate tra i proventi ordinari (quindi nella voce del conto economico A/5, mentre vanno indicate in E/20, in quanto rappresentano componenti straordinarie del reddito, ad esempio le plusvalenze realizzate mediante le cessioni di azienda o di ramo di azienda. A tal proposito la circolare ministeriale n. 25/E del 4/5/2007, che si allega (all. 3), si esprime in tal senso e conferma l’operato della parte; 2) La società RAGIONE_SOCIALE inoltre era una società immobiliare e pertanto la vendita degli immobili non può che generare proventi di natura ordinaria e quindi da allocare nel conto economico in A/5 . (si allega certificato storico del re g. imp. -all. 4)”.
5.3. Prima di esporre le conclusioni, già anticipate, in merito alla fondatezza dei motivi di cui si discute, giova a questo effettuare un pur breve accenno alle caratteristiche di una adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE decisioni.
Questa Corte ha, infatti, in merito precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico o nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure, ancora, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. , non
è infatti più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
La violazione del menzionato ‘minimo costituzionale’ è quindi individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
La motivazione è in particolare solo apparente – e la sentenza è conseguentemente nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
5.4. La sentenza impugnata non rispetta i sopraindicati principi, non apparendo congruamente motivata in relazione ai due aspetti centrali della presente controversia, ossia quelli della natura di società di comodo della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ragioni sottostanti la qualificazione, da parte dei giudici d’appello, come straordinaria, della plusvalenza determinata dall’alienazione di un bene strumentale della predetta società.
I due aspetti sono intimamente connessi in quanto dalla considerazione che il cespite alienato ha generato una plusvalenza patrimoniale di € 593.649,00, qualificata come componente straordinaria del reddito, è discesa la sua esclusione da parte dell’Ufficio dal novero dei ricavi della predetta società dell’anno 2004 e la sua conseguente mancata considerazione ai fini del test di operatività di cui si è sopra riferito.
5.5 . La sentenza d’appello con riguardo ai predetti elementi si limita, infatti, ad affermare che ‘le argomentazioni svolte dall’Ufficio non hanno trovato alcuna smentita da parte della difesa della ricorrente società. E’ da ritenere acquisito che la società ha classificato l’immobile oggetto di cessione, quale immobilizzazione materiale iscritta allo stato patrimoniale e che va quindi considerato come bene strumentale all’esercizio dell’attività. Tanto troverebbe anche conferma nella nota integrativa al bilancio che richiama la plusvalenza patrimoniale di euro 593.649,00 derivante dalla vendita dell’immobile, e quindi da qualificare come una componente straordinaria di reddito esclusa dal novero dei ricavi ai fini della determinazione della media dei ricavi del triennio, non rilevando che la stessa sia stata poi iscritta nel conto economico. Significativa la circostanza, non smentita dalla difesa, che le attività poste in essere dal liquidatore non hanno determinato la effettiva cessazione della attività dell’azienda, dato che dopo avere appianate le posizioni debitorie è stato revocato lo stato di liquidazione, provvedendo anche alla rivalutazione degli immobili.’
Se le argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE non sono state smentite dalla ricorrente, almeno a parere dei giudici d’appello, deve però darsi atto che sono state da essa contestate in modo molto analitico negli atti processuali del giudizio di primo e di secondo grado, con riferimento alla natura della propria attività imprenditoriale, alla modalità con cui le plusvalenze in discussione sono state contabilizzate ed alla loro conseguente errata qualificazione da parte dell’Ufficio, rilievi con i quali
non si è confrontata l’impugnata sentenza, essendosi quest’ultima limitata a ripetere, come si è visto, le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento e, poi, dalla C.t.p.
5.6 . Apodittico e di difficile intellegibilità è poi anche l’ulteriore contenuto della sentenza.
Invero, i giudici d’appello, dopo aver sostenuto che l’immobile oggetto di cessione è stato classificato dalla stessa società ‘quale immobilizzazione materiale iscritta allo stato patrimoniale e che va quindi considerato come bene strumentale all’esercizio dell’attività’, concludono, in assenza di qualsivoglia ulteriore ragionamento in merito, che ‘la plusvalenza patrimoniale di euro 593.649,00 derivante dalla vendita dell’immobile’ sia da ‘qualificare come una componente straordinaria di reddito esclusa dal novero dei ricavi ai fini della determinazione della media dei ricavi del triennio’, specificando solo che non rileva il fatto che la stessa ‘sia stata poi iscritta nel conto economico’. Nulla dice la sentenza in merito alle ragioni della qualificazione della plusvalenza nei termini suddetti, essendo tale valutazione forse ricollegata soltanto alla natura di bene strumentale dell’immobile oggetto di cessione. Non emergono, inoltre, elementi che inducano a ritenere che sia stata considerata nemmeno la specifica natura della società in parola, dedita alla compravendita di immobili, dato quest’ultimo idoneo ad incidere, almeno in astratto, proprio sulla qualificazione come ordinaria o straordinaria della plusvalenza derivante dalla cessione del bene trasferito dalla società stessa.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE asserzioni di cui si è detto, i giudici d’appello allegano, poi, unicamente la circostanza, giudicata significativa e asseritamente non smentita dalla difesa, ‘che le attività poste in essere dal liquidatore non hanno determinato la effettiva cessazione della attività dell’azienda, dato che dopo avere appianate le posizioni debitorie è stato revocato lo stato di liquidazione, provvedendo anche alla rivalutazione degli immobili’, senza però chiarire se queste ultime affermazioni vadano
interpretate nel senso che, essendo la RAGIONE_SOCIALE una società di comodo e dunque non svolgente alcuna reale attività imprenditoriale, l’attività del liquidatore non può avere determinato la cessazione di quella aziendale, perché quest’ultima semplicemente non esisteva.
Certo è, però, che considerate, per un verso, la natura RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse alla RAGIONE_SOCIALE nell’avviso di accertamento, la qualità ed entità dei ricavi esclusi dal conteggio di cui al comma 3 dell’art. 30 l. 724/1994, e, per altro verso, le articolate considerazioni in senso contrario alle conclusioni dell’ufficio e della C.t.p. svolte dalla ricorrente nell’atto di appello, la motivazione della sentenza di cui si discute, strutturata nei predetti termini e priva di puntuali risposte alle varie contestazioni della parte privata, non può ritenersi rispettosa di quel ‘minimo costituzionale’ cui si è fatto cenno in precedenza con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, poiché inidonea a rendere evidente il percorso logico seguito dai giudici d’appello nell’assumere la decisione confermativa della sentenza di primo grado.
Alla luce di quanto detto, sussiste il vizio motivazionale denunciato con il primo e secondo motivo.
6. Il terzo motivo, con cui, come già riferito, la ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., ossia l’omessa considerazione, quale fatto decisivo, della sua natura di società immobiliare elemento quest’ultimo che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto condurre dapprima i giudici di primo grado e successivamente quelli d’appello ad affermare che dall’alienazione di un bene strumentale di una società immobiliare non poteva che derivare la generazione di una plusvalenza ordinaria -deve essere considerato assorbito dall’accoglimento dei precedenti: ed invero, l’omessa e carente motivazione della decisione concerne, come si è visto, la qualificazione della plusvalenza determinata per effetto della cessione di un immobile societario, questione strettamente correlata, per le ragioni già esposte,
alla natura di società immobiliare della RAGIONE_SOCIALE, sicché l’accoglimento dei primi due motivi per carenza della motivazione relativamente a tali profili, assorbe il terzo avente lo stesso oggetto, seppur qualificato come vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
6.1. Analogamente assorbito è, come anticipato, il quarto motivo. E’ infatti la stessa ricorrente a strutturare la doglianza in via subordinata rispetto ai precedenti motivi, poiché concernente la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.t.r. nell’applicare le disposizioni dell’art. 30 l. 724/1994. Orbene, dato che la motivazione della sentenza impugnata è, per le ragioni più volte ricordate, carente nella parte relativa alla effettiva ricorrenza dei presupposti per qualificare la RAGIONE_SOCIALE come società di comodo e per ritenere congrua la qualificazione dei ricavi connessi alla cessione del bene strumentale come plusvalenza straordinaria, è evidente come la denunciata violazione di legge concernente l’erronea applicazione dell’art. 30 sia assorbita dal pregiudiziale vizio di motivazione sugli stessi aspetti.
7. In conclusione, deve ribadirsi che vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà tenere conto dei principi sopra esposti, provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME