Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11673 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Società di comodo
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 4149 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE – quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE liquidazione – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3387/13/2022, depositata in data 20 luglio 2022, non notificata;
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, incorporata da RAGIONE_SOCIALE, presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il silenzio-rifiuto relativamente all’istanza di rimborso di credito Iva maturato per gli anni 2014 -2016, deducendo che, in forza della disapplicazione della disciplina RAGIONE_SOCIALE società c.d. non operative relativamente al 2016 a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello, non risultava più applicabile il regime della cancellazione del credito Iva di cui al l’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, venendo a mancare la condizione essenziale per tale regime costituita dall’arco temporale di riferimento stabilito per tre periodi di imposta successivi.
2.Con sentenza n. 588/21/2020, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse provato l’esistenza di oggettive situazioni straordinarie impeditive del raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
3.La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello della contribuente atteso che quest’ultima aveva provato per il 2016 la sussistenza di oggettive situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento di ricavi come riconosciuto, per tale annualità, in
sede di interpello presso la Direzione regionale del Lazio dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché per il triennio (2014-2016) risultava escluso che la società fosse stata un soggetto ‘non operativo’ giusta la nozione di cui all’art. 30 della legge n. 724/94.
5.Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a un motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE – quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria allegando le conclusioni dell’AVV_NOTAIO Generale depositate nella causa C-341/22 innanzi alla CGUE vertente sulla questione della compatibilità della normativa italiana sulle società non operative con il diritto UE.
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 per avere la CTR ritenuto illegittimo il silenziorifiuto dell’istanza di rimborso di credito Iva per le annualità 20142016 sebbene, ai fini Iva, l’eccedenza di credito, risultante dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta relativamente al quale non si era superato il test di operatività, non potesse essere chiesta a rimborso e, nel caso di inferiorità, per tre periodi d’imposta consecutivi, del l’importo RAGIONE_SOCIALE oper azioni rilevanti ai fini Iva a quello derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di cui al comma 1 dell’art.30, la società non operativa perdesse definitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito Iva anche a scomputo dell’Iva a debito riferita a periodi d’imposta successivi ;
appare necessario attendere la decisione della Corte di giustizia alla quale, con ordinanza interlocutoria n.16091 del 2022, è stata sottoposta , tra l’altro, la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994;
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia cui sono state rimesse le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione con ordinanza interlocutoria n. 16091/22;
Roma, così deciso il 16 febbraio 2024