Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
IRES -Normativa antielusiva -anno di imposta 2012
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10866/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore.
-intimato
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA 2472/2020, depositata in data 14 ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRES, per l’anno di imposta 2012, con cui l’Ufficio rideterminava il reddito di impresa applicando la normativa
antielusiva in materia di società di comodo ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE di Cosenza; si costituiva l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Cosenza, con sentenza 4088/2019, accoglieva il ricorso sul rilievo che l’accertamento era stato fondato su un test di operatività obliterando del tutto la verifica della realtà economica dell’impresa.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Calabria, la società rimaneva contumace.
Con sentenza n. 2472/2020, depositata in data 14 ottobre 2020, la C.t.r. rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e la società contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4 bis e 4 ter , legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. nella motivazione, ha disatteso la normativa indicata e in particolare non ha considerato che la presunzione di non operatività può essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia di ricavi.
Il motivo di ricorso proposto è inammissibile.
La sua formulazione si pone in contrasto con l’art. 366, primo comma, cod. proc. civ. laddove non adempie all’onere di specifica
indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726).
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
2.1. Di poi, la censura riveste una natura meritale, profilandosi evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie e la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.
In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza, la cui decisione dà contezza della situazione oggettiva di impedimento al conseguimento di ricavi minimi, in considerazione del mancato avvio dell’attività di predisposizione di
collegamenti wifi e, quindi, del mancato perfezionamento della fondamentale commessa dell’Università della Calabria, in relazione alla quale la società stessa era stata costituita, e del connesso contenzioso giudiziario rappresentando ciò elemento atto a vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, posta a base dell’accertamento impugnato.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese non essendosi costituita la contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025.