Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27206/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in qualità di socia e legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in qualità di soci, nonchè COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in qualità di socia ed erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in qualità di eredi di NOME, ex socio, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati preso il suo studio, giusta procura speciale in atti
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO -controricorrente –
E NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-intimato- avverso la sentenza n. 174/1/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 6.2.2019 e non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 20.3.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.A seguito di un controllo fiscale avente ad oggetto gli anni di imposta 2009 e 2010, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva a carico RAGIONE_SOCIALEa società in epigrafe l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2009 e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2010, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta natura ‘di comodo’ RAGIONE_SOCIALEa società. Seguivano gli avvisi di accertamento a carico dei soci.
Tutti gli avvisi venivano tempestivamente impugnati davanti alla Commissione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, riuniti i ricorsi, li rigettava, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La decisione veniva confermata dalla C.T.R., la quale respingeva il gravame e condannava gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la precitata sentenza hanno proposto ricorso la società, i soci e gli eredi di NOME, già socio, affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato, atteso che, come più volte statuito da questa Corte (da
ultimo v. Cass. 06/05/2024, n. 12204, e Cass. 31/10/2024, n. 28187), nei giudizi tributari introdotti, come quello che qui ci occupa, successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300, del 1999, spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ad causam e ad processum (cfr. Cass. Sez. U. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). Non a caso il detto RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte ai gradi di merito del presente giudizio.
Ciò posto, con il primo ed unico motivo di ricorso -rubricato «violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1994 n. 724; omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -i ricorrenti lamentano che la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, avrebbe enfatizzato determinate circostanze fattuali del tutto irrilevanti; dall’altro avrebbe omesso di valutare alcuni elementi oggettivi, travisandoli o escludendone artatamente l’inequivoca portata probatoria, con ciò erroneamente ritenendo che non fosse stata fornita la prova dei fatti impeditivi, oggettivi ed indipendenti dalla volontà dei soci, che avevano reso impossibile il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa soglia di operatività e di reddito minimo presunto, prova che i contribuenti hanno la facoltà di fornire. In particolare: la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto prova RAGIONE_SOCIALE‘intento elusivo, che doveva essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’inserimento di dati falsi nel quadro RS, reputandolo non giustificato da un errore, ma volontariamente preordinato ad evitare il mancato superamento del test ed ad ottenere un rimborso IVA indebito, pur avendo essi sempre ammesso che l’inserimento di dati falsi era stato volontario, proprio al fine di evitare il mancato superamento del test di operatività e giustificando tale condotta con la discutibile impostazione del software di controllo automatizzato SOGEI che, se fossero stati inseriti dati veritieri, avrebbe automaticamente qualificato la
società come di comodo; la RAGIONE_SOCIALE aveva poi ritenuto prova RAGIONE_SOCIALE‘intento elusivo anche la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘interpello disapplicativo, pur riconoscendo che non era obbligatorio, respingendo con motivazione incongrua la doglianza relativa all’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, che secondo il giudice del merito sarebbe stato garantito mediante l’inoltro del questionario, cui la società aveva risposto depositando la documentazione richiesta, il che secondo i ricorrenti sarebbe un ragionamento contraddittorio. Quanto alle fatture, contrariamente a quanto ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE, esse fornivano prova sufficiente dei plurimi tentativi RAGIONE_SOCIALEa società di dare in gestione l’albergo, non essendo tenuti a conservare anche gli annunci pubblicitari; la missiva RAGIONE_SOCIALE‘avvocato al comune di Pinerolo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, era da sola sufficiente a dimostrare che la società non aveva potuto edificare un terreno a causa di un progetto di variante; i tentativi di dare in gestione l’albergo erano sufficientemente provati a mente dei due contratti menzionati dall’A.F. nell’atto di accertamento, anche se non erano stati prodotti in giudizio; la C.T.R non aveva infine tenuto in considerazione la grave crisi del mercato immobiliare e turistico e neppure che il vincolo di destinazione decennale imposto per ottenere il finanziamento pubblico aveva impedito loro di modificare la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘albergo ad edificio residenziale e quindi di venderlo.
Il motivo è inammissibile.
Va in primo luogo ricordato che l’art. 360, comma 4, c.p.c. dispone che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4. Questa Corte ha chiarito che tale inammissibilità si verifica non solo quando la decisione di secondo grado è interamente
corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018). Ne consegue che in caso di cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021).
5. Nel caso in esame, i ricorrenti, non solo non hanno specificato quale sarebbe il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, in tesi pretermesso dal giudice di merito e che sarebbe decisivo ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia (tra le tante, Cass. 17251/2016), ma neppure hanno indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, al fine di dimostrare che esse sono tra loro diverse.
6. Inoltre, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità» (Cass. 15276/2021).
7. I ricorrenti, invero, invocando contestualmente la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1994, n.
724, lamentano piuttosto l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, a loro dire idonee ad integrare la prova contraria, che peraltro essi erano onerati e non già meramente facoltizzati a fornire, chiedendo, in sostanza, che la Corte proceda ad una rivalutazione del materiale probatorio esaminato e valutato dal giudice del merito, preclusa al giudice di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese con riguardo all’intimato RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, in capo ai ricorrenti, dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.3.2025.