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Società di comodo: no al blocco rimborsi IVA

La Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa italiana sulle società di comodo non può bloccare il diritto al rimborso del credito IVA. La decisione si fonda sull’incompatibilità della legge nazionale con la direttiva IVA dell’Unione Europea. Il caso riguardava una società del settore alberghiero a cui era stato negato un rimborso dopo che il suo principale bene strumentale era stato posto sotto sequestro penale, impedendole di raggiungere i ricavi minimi. La Corte ha chiarito che, per avere diritto al rimborso, è sufficiente dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività economica, disapplicando la norma nazionale che prevede soglie di ricavi presuntive.

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Pubblicato il 28 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Società di Comodo e Diritto al Rimborso IVA: La Svolta della Cassazione

La disciplina sulla società di comodo rappresenta da anni un terreno di scontro tra contribuenti e Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, tuttavia, segna un punto di svolta fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il diritto al rimborso del credito IVA. Allineandosi ai principi del diritto europeo, la Suprema Corte ha stabilito che la qualifica di ‘non operativa’ non può, da sola, giustificare il diniego del rimborso.

I Fatti: Un Complesso Alberghiero Sotto Sequestro

Il caso analizzato riguarda una società operante nel settore turistico-alberghiero. L’azienda aveva subito nel 2008 il sequestro penale del suo principale complesso immobiliare, bene strumentale indispensabile per l’esercizio dell’attività. A causa di questo impedimento oggettivo, la società non era stata in grado di completare i lavori di ristrutturazione e, di conseguenza, di generare ricavi sufficienti a superare i test di operatività previsti dalla normativa sulle società di comodo.

L’Amministrazione Finanziaria, basandosi su questa presunzione di non operatività, aveva rigettato sia l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva, sia la successiva richiesta di rimborso di un cospicuo credito IVA. La controversia è così approdata nelle aule di giustizia, fino a giungere al vaglio della Corte di Cassazione.

La Disciplina delle Società di Comodo e i Dubbi di Compatibilità Europea

La normativa italiana sulle società di comodo (art. 30 della L. 724/1994) presume che una società sia non operativa se non raggiunge un livello minimo di ricavi, calcolato in percentuale sul valore dei suoi asset patrimoniali. Le conseguenze sono penalizzanti: un reddito minimo imponibile presunto e, per quanto qui rileva, limitazioni al diritto di rimborso del credito IVA.

Questa impostazione, però, si è scontrata con i principi fondamentali del sistema IVA dell’Unione Europea, in particolare con il principio di neutralità e con le regole che definiscono un ‘soggetto passivo’ IVA.

Le Motivazioni della Suprema Corte: Il Diritto UE Prevale sulla Norma Nazionale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale. La decisione si fonda in modo determinante su una precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-341/22), che ha dichiarato l’incompatibilità dell’art. 30 della legge 724/1994 con la Direttiva IVA europea.

I giudici hanno chiarito due punti essenziali:

1. Qualità di Soggetto Passivo IVA: La qualifica di soggetto passivo non può essere negata a un’impresa solo perché i suoi ricavi sono inferiori a una soglia fissata a livello nazionale. Ciò che conta è l’intenzione, supportata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica.
2. Diritto alla Detrazione/Rimborso: Di conseguenza, negare il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA assolta a monte per lo stesso motivo viola i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta. Tali diritti sono strettamente connessi all’esercizio di un’attività economica, anche se questa non ha ancora generato ricavi significativi.

La Corte Suprema ha quindi affermato che il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto dell’Unione. Il focus della valutazione non deve essere il mancato raggiungimento di soglie di ricavi presuntive, ma la verifica che il contribuente abbia effettivamente esercitato un’attività economica, ossia abbia compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA.

Conclusioni: Cosa Cambia per le Imprese?

Questa ordinanza ha implicazioni pratiche di grande rilievo. Le imprese, pur se qualificate come società di comodo secondo i parametri nazionali, possono legittimamente richiedere e ottenere il rimborso del credito IVA. La condizione fondamentale è dimostrare di aver svolto una reale attività economica, a prescindere dai ricavi conseguiti in un determinato periodo d’imposta. La decisione rafforza le tutele per i contribuenti, specialmente per quelle realtà imprenditoriali che, come nel caso di specie, si trovano in situazioni oggettive di difficoltà (start-up, crisi di settore, impedimenti esterni come un sequestro) che impediscono temporaneamente il raggiungimento di un’adeguata redditività. La prevalenza del diritto europeo su quello nazionale si conferma un baluardo a garanzia della corretta e proporzionata applicazione dei tributi.

Una società qualificata come ‘di comodo’ può vedersi negato il rimborso del credito IVA?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che applica i principi del diritto dell’Unione Europea, la normativa nazionale che nega il rimborso IVA alle società di comodo per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi prestabilite è incompatibile con la Direttiva IVA e deve essere disapplicata.

Qual è il requisito fondamentale per ottenere il rimborso IVA, secondo questa sentenza?
Il requisito essenziale è aver esercitato un’effettiva attività economica, ossia aver compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA. Il mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi non è, di per sé, sufficiente a negare il diritto al rimborso o alla detrazione.

Una situazione oggettiva come un sequestro penale può giustificare il mancato raggiungimento dei ricavi minimi?
Sì. Sebbene la decisione principale si basi sull’incompatibilità con il diritto UE, la Corte menziona anche una sua precedente pronuncia sulla stessa società, dove aveva già riconosciuto che il sequestro penale di un bene strumentale all’attività economica costituisce una valida causa giustificativa del mancato raggiungimento del reddito minimo previsto dalla normativa sulle società di comodo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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