Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 417/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore
-intimato – avverso la sentenza n. 1792/02/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 22.5.2019;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 20.3.2025 dal Cons. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con separati ricorsi la società RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore dott. NOME COGNOME ricorreva avverso gli avvisi di accertamento n. TDY03T300196/2014 e n. TDY03T300210/2014, notificati in data 18.3.2014, con i quali, ai sensi degli articoli 30 della legge n. 724/1994 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno di imposta 2010 un reddito di
OGGETTO: avviso di
accertamento – società di
comodo
impresa pari ad euro 125.383,00 in luogo di quello inferiore dichiarato e per l’anno di imposta 2011 un reddito di impresa pari ad euro 125.383,00 in luogo della perdita dichiarata di euro 126.553,00.
La C.T.P. di Catanzaro, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento impugnati, compensando le spese di giudizio.
La decisione veniva confermata dalla C.T.R. della Calabria, la quale respingeva il gravame e compensava le spese processuali.
In particolare, la C.T.R., riassunti i motivi di gravame e richiamato il contenuto dell’art. 30 della legge n. 724/1994, riteneva infondata la tesi dell’A.F., stante che dalla documentazione prodotta risultava che la società non operava ininterrottamente dal 1997 e che per le gravi perdite di gestione era stata sottoposta a liquidazione, mentre in precedenza era tenuta in vita al solo fine di risolvere contenziosi con la pubblica amministrazione.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.
La curatela fallimentare è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto, in primo luogo, della regolare notifica del ricorso per cassazione, tempestivamente proposto e ritualmente notificato a mezzo pec al curatore fallimentare indicato nella visura camerale, alla procedura fallimentare e all’ex liquidatore.
Con primo motivo di ricorso -rubricato «violazione del giudicato esterno. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3» -l’Agenzia delle Entrate si duole del fatto che il giudice del merito abbia deciso la causa in contrasto con il giudicato ad essa favorevole, di cui alla sentenza n. 799/1/2017 della C.T.R. della Calabria, che, in riforma della pronuncia di primo grado prodotta dalla società contribuente in fase di gravame, aveva invece ritenuto sussistenti i presupposti di
cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009.
Il motivo è inammissibile.
3.1 In via generale, va ricordato come nel processo tributario l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, mentre qualora si abbiano accertamenti su più annualità, l’applicabilità del giudicato esterno andrà valutata con riferimento all’autonomia dei singoli periodi d’imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un’annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Più specificatamente, la valenza esterna del giudicato esplica i propri effetti laddove sia stato accertato giudizialmente un elemento preliminare di natura giuridica come ad esempio il fatto che un ente sia commerciale o non commerciale o un bene sia artistico o meno o, ancora, sia stata accertata una determinata rendita catastale, ma non anche allorquando il contribuente sia tenuto a provare il verificarsi di una determinata fattispecie fattuale, quale ad esempio la condotta imprenditoriale nel corso di un determinato anno di imposta, che potrebbe ben variare di anno in anno. (cfr. Cass. S.U. n. 13916/2006).
3.2. Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità. (da ultimo, Cass. n. 5370/2024).
3.3. Come si evince dall’attestazione prodotta dalla parte ricorrente (all.11), alla data del passaggio in giudicato della invocata
sentenza, versata in atti, era ancora pendente il giudizio di appello. Nella fattispecie in esame, dunque, il passaggio in giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta in questa sede, non avendo la parte allegato né tampoco documentato di averla prodotta in giudizio prima o nel corso dell’udienza di discussione, tenutasi in data 11.12.2018, ciò non evincendosi neppure dalla sentenza qui impugnata.
Con il secondo motivo -rubricato « Nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 del Decreto legislativo n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .» -la ricorrente lamenta che la C.T.R. non abbia spiegato per quali ragioni gli elementi di fatto menzionati potessero considerarsi idonei a giustificare la disapplicazione delle disposizioni antielusive, rendendo impossibile comprendere il percorso logico motivazionale, fermo restando che in una precedente sentenza, passata in giudicato, la medesima C.T.R. aveva valutato i medesimi fatti in maniera del tutto opposta per gli anni di imposta 2008 e 2009.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2 La C.T.R., dopo aver richiamato l’art. 30 della legge n. 724/1994 ed illustrato i presupposti in presenza dei quali la suddetta norma considera una società ‘di comodo’, così statuisce: ‘ Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, risulta che la società non opera ininterrottamente dal 1997, e per le gravi perdite di gestione, è sottoposta a liquidazione, mentre in precedenza era tenuta in vita solo al fine di risolvere contenziosi con la pubblica amministrazione. Consegue il rigetto dell’appello .’
La motivazione si appalesa in effetti del tutto apparente, essendosi la C.T.R. limitata ad elencare una serie di circostanze di fatto, senza spiegare le ragioni per le quali le predette circostanze fossero idonee a giustificare la disapplicazione delle disposizioni antielusive.
Il terzo ed ultimo motivo -rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994, così come modificato dall’art. 35, commi 15 e 16 del decreto legge n. 223/2006 e dall’art. 1, commi 109 e ss. della legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . » -con il quale si assume l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’inattività della società sin dal 1997 ed il suo mantenimento in vita in attesa di non meglio precisati risarcimenti costituissero impedimenti oggettivi ai sensi del comma 4 bis dell’art. 30, frustrando in tal modo la ratio della disciplina antielusiva, rimane assorbito.
6. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2025.