Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6086 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6086 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13656/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sede distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 3984/10/2016, pubblicata il 14.11.2016,
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, quantificando, per l’annualità di imposta 200 7, un maggior onere a carico RAGIONE_SOCIALEa società, a titolo di Ires, Irap, e conseguenti sanzioni, pari alla somma di € 139.547,00.
In particolare, l’ufficio accertatore aveva ritenuto che la società fosse una società di comodo , tipologia prevista e disciplinata dalla legge 724/1994, che, al fine di contrastare l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa forma societaria per l’intestazione di beni che rimangono, in realtà, nella disponibilità dei singoli soci, prevede l’integrazione del reddito societario in caso di reddito dichiarato inferiore al minimo forfetariamente determinato in funzione di alcune componenti patrimoniali. Aveva, pertanto, calcolato il valor e RAGIONE_SOCIALE‘unico bene di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società, un’imbarcazione, quale immobilizzazione, unitamente ad altre immobilizzazioni immateriali, oltre ad aver rilevato la mancata compilazione del quadro RF RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, ed il necessario pagament o RAGIONE_SOCIALE‘Irap, non rientrando la contribuente fra i soggetti esenti.
A seguito di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, dapprima la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE e poi quella Regionale, con la sentenza oggi impugnata, avevano ritenuto corretto l’accertamento reso dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una corretta interpretazione ed applicazione del disposto normativo di cui all’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 724 del 1994, nonché RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione dei coefficienti previsti per il ricalcolo del reddito societario.
Il contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale di Palermo, affidato a tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE spiega controricorso.
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 bis comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973.
Deduce il ricorrente l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento, ritenendo che in ogni caso le contestazioni del contribuente relative al valore contabile RAGIONE_SOCIALE‘immobilizzazione materiale avrebbero dovuto essere dedotte con istanza di interpello disapplicativo, in quanto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste tale obbligo preventivo da parte RAGIONE_SOCIALE società.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La ragione fondante la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa CGT2 risiede nella ritenuta correttezza del procedimento di valutazione posto in essere dall’organo accertatore, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del valore RAGIONE_SOCIALE‘imbarcazione di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società: ben avrebbe fatto, infatti, la direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE entrate a calcolare il valore RAGIONE_SOCIALEa imbarcazione nella sua totalità, compresa la componente dedotta come tratta da un finanziamento regionale, posto che il riferimento è costituito dal valore RAGIONE_SOCIALE‘immobilizzazione e non dall’esborso sostenuto dal contribuente per l’acquisto del bene.
Il giudice del gravame ha aggiunto, quale ulteriore argomentazione, che il ricorrente avrebbe dovuto veicolare ogni diversa deduzione in fatto sul punto a mezzo di istanza di interpello disapplicativo.
Deve rilevarsi, quindi, il difetto di interesse RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente sul punto, non avendo la medesima ricorrente impugnato il ragionamento svolto nel merito RAGIONE_SOCIALEa metodologia di calcolo dal giudice del gravame.
Con il secondo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 4, c.p.c..
Deduce la parte ricorrente l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non contenendo con chiarezza gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, ed impedendo ogni controllo sul percorso logicoargomentativo seguito per la formazione del convincimento dei giudici.
2.1 Il motivo è infondato.
In base alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che fondano la ritenuta correttezza del ragionamento svolto dall’organo accertatore, nel ritenere non operativa la società contribuente, e nell’escluderla dalla categoria RAGIONE_SOCIALE società esent i dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Irap.
Con il terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Deduce la parte ricorrente l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata laddove non ha tenuto conto o comunque non ha adeguatamente valutato i documenti prodotti dalla società ricorrente sia in primo grado che in sede di gravame, tra cui il contratto di locazione concluso dalla contribuente con la società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto proprio la locazione RAGIONE_SOCIALE‘imbarcazione, a fronte del pagamento di un canone annuo, tale da escludere l’inoperatività RAGIONE_SOCIALEa società, e l’istanza di interpello, nelle more dalla medesima presentata.
3.1 Il motivo è infondato.
La deduzione di un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica e RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).
In tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
Nel caso di specie, il giudice del gravame ha esaustivamente motivato in ordine all’applicazione di taluni coefficienti di calcolo del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobilizzazione patrimoniale, in assenza, peraltro, di emergenze probatorie diverse, risultanti dal documento menzionato dalla parte ricorrente (contratto di noleggio RAGIONE_SOCIALE‘imbarcazione), dal quale non si evince alcuna movimentazione finanziaria effettiva riguardante la società.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il 5.3.2026.
Il Presidente NOME COGNOME