Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 961/2014 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 204/2013 depositata il 06/05/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Co: NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per l’anno di imposta 2007 la società RAGIONE_SOCIALE risulta consolidante -tra le altre- della società RAGIONE_SOCIALE che si vedeva negato l’interpello disapplicativo per sottrarsi alla disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative o c.d. ‘di comodo’ di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 ed altresì negato l’accertamento con adesione, cui seguiva rimodulazione dei ricavi aggiungendosi il 50% di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, donde la ripresa a tassazione del maggior reddito in capo alla consolidante RAGIONE_SOCIALE che tempestivamente impugnava l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, incardinandosi entrambe le sentenze sulla circostanza di una dichiarazione di maggior ricavo rispetto alla media, da parte della consolidata RAGIONE_SOCIALE, traendone quindi la conclusione che trattavasi di società realmente operativa, in quanto produttrice di ricavi esposti al fisco, addirittura superiori alla media; altresì, la stessa partecipata RAGIONE_SOCIALE risultava operativa in forza RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali attestanti reali attività imprenditoriali.
Ricorre per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad unico motivo di doglianza, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso e, altresì, depositando memoria in prossimità dell’adunanza ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni e con costituzione di nuovo difensore.
La controversia giunge in camera di consiglio dopo che era stata chiesta la sospensione del giudizio per istanza di definizione agevolata, successivamente non più coltivata.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, commi 3 e 4 bis , della
legge numero 724 del 1994, come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge numero 223 del 2006. In altri termini, si lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato tutti i fattori rilevanti nel bilancio per valutare l’effettiva operatività di una società, ma abbia presunto dalla dichiarazione di ricavi superiori alla media che si trattasse di soggetto effettivamente esercente attività di impresa. Avrebbe errato la sentenza in scrutinio nel non ritenere di dover considerare altresì gli incrementi di rimanenze e dei proventi, ove già da soli i ricavi dichiarati superano la media del settore.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa Suprema Corte di legittimità ha già avuto modo di statuire che in tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato; l’affermazione, da parte del giudice di merito, dell’idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare siffatta ipotesi può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. T., n. 13328/23), donde il motivo è correttamente posto ed inquadrato, quindi può essere scrutinato.
Peraltro, l’esame degli elementi indicati dalla legge quali criteri indice di operatività o meno della società (in disparte la produzione di reddito) dev’essere complessivo e spingersi a scrutinare l’effettiva sussistenza degli elementi propri d’impresa che escludono il carattere di semplice interposizione (o ‘di comodo’) che la prefata normativa intende impedire. Ed infatti, in tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all’epoca
vigente, nell’ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa “inettitudine produttiva”, gravando sull’imprenditore -anche collettivo, ai sensi dell’art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall’art. 375 c.c.i., in coerenza con l’art. 41 Cost. – l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell’imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell’operatività della “business judgement rule”, sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche (cfr. Cass. V, n. 36365/2021).
Nel caso che interessa, il collegio d’appello ha errato nel fare riferimento ai soli ricavi, atteso -che per legge- la non operatività di una società è il risultato del confronto tra l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, che si desumono dal conto economico ed i ricavi presunti determinati secondo criteri forfettari. In altri termini, non si tratta di vedere se una società produce dei ricavi, addirittura superiori alla media forfettaria del settore, ma se tali ricavi siano frutto di concreta attività imprenditoriale, potendosi diversamente verificare l’ipotesi di una società costituita -appunto- per ragioni di comodo, cioè per creare un fittizio centro di imputazione di costi e ricavi al solo fine di un risparmio di imposta. Il collegio di merito è quindi tenuto a svolgere l’esame complessivo su tutte le voci previste dalla legge ai fini del test di non operatività, senza trarre conclusioni dalla mera dichiarazione di ricavi.
Né può essere accolta l’eccezione di parte privata che evidenzia il formarsi di giudicato a sé favorevole per altro anno di imposta. Questa Corte, infatti, ha da lungo tempo affermato l’autonomia di ciascun anno di imposta, ove diversi ed intrinseci sono i fattori che
determinano il debito tributario, di talché gli effetti di una sentenza possono riflettersi su di un altro periodo di imposta solo quando attengano a circostanze di fatto insuscettibili di mutamento nel tempo e attinenti ad un profilo pregiudiziale di rito o preliminare di merito capace di rendere ininfluente ogni profilo ulteriore ed inutile lo scrutinio dei profili specifici della vicenda (cfr . Cass. VI – 5, n. 18875/2016; V, n. 13047/2017; Cass. T, n. 16691/2021).
Questo perché il giudicato incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo di imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (Cass. n. 18907 del 2011; n. 20029 del 2011. n. 22941 del 2013). Si è inoltre affermato (Cass. n. 14509 del 2016) che l’efficacia preclusiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla «interpretazione giuridica» della norma tributaria, poiché detta attività, compiuta dal giudice e consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass. n. 23723 del 2013).
Il motivo è quindi fondato e la sentenza merita di essere cassata con rinvio al giudice di secondo grado perché svolga l’opportuno accertamento complessivo su tutti i fattori inerenti al test di non operatività RAGIONE_SOCIALE società c.d. di comodo di cui al prefato art. 30 l. n. 724/1994, nel testo vigente ratione temporis (anno di imposta 2007) a seguito del d.l. n. 223/2006.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per
la Campania -Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 04/04/2024.