Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23054/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e con domicilio digitale eletto all’indirizzo di PEC
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 2475/2020 depositata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, per Ires, Iva, Irap, interessi e sanzioni, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre con unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR della Sicilia, rigettando
l’appello dell’Amministrazione, ha confermato la pronuncia di primo grado di annullamento dell’atto impositivo;
resiste la società contribuente con controricorso;
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4 -bis, L. 21.12.1994, n. 724», lamentando l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha riconosciuto il carattere non obbligatorio dell’istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall’art. 30, comma 4 bis, della legge numero 724 del 1994;
sul precipuo punto questa Corte si è già pronunciata con reiterati arresti affermando che «In tema di società di comodo, l’interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività previsto dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (vigente ratione temporis), non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente, né comporta l’elisione della facoltà, per quest’ultimo, di superare la presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, assumendo all’uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all’interpello resa dalla Amministrazione senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque impugnare gli atti successivi di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive – sia di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico impositivo che gli venga successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva» (Cass. 12/04/2021,
n. 28251, di recente richiamata da Cass. n. 2623/2023); ancora, sempre in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva RAGIONE_SOCIALE società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell’interpello disapplicativo (Cass. 24/02/2021, n. 4946);
-a tali principi si è esattamente attenuta la CTR che ha riconosciuto la facoltà del contribuente di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la disapplicazione della norma antielusiva pur non essendo stata presentata alcuna istanza di interpello per l’anno in esame;
il motivo è pertanto infondato;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo;
-rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778)
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.